Cassazione Civile, Sentenza n. 16682/2022 del 24/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di tre cartelle di pagamento per Tarsu (anni 1999, 2000, 2001, 2004) e diritti camerali (anno 2005), contestando principalmente la validità delle notifiche (cartelle consegnate al portiere invece che al destinatario e mancato invio della raccomandata informativa), oltre a censure relative alla produzione di nuovi documenti in appello, alla presunta nullita' delle notifiche operate dall'agente della riscossione mediante servizio postale, all'interruzione dei termini di prescrizione (contestata per inefficacia delle notifiche) e all'utilizzo di copie fotostatiche dei documenti da parte della resistente (art. 2719 c.c.).
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le doglianze sul divieto di produrre nuovi documenti in appello, ricordando che l'art. 58 d.lgs. 546/1992 consente la produzione purché nei termini previsti (fino a 20 giorni liberi prima dell'udienza e con le formalita' richieste). Ha affermato la validita' delle notifiche operate mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario ai sensi dell'art. 26, comma 1 (seconda parte) del d.P.R. 602/1973, richiamando la giurisprudenza che considera tale modalita' alternativa e idonea alla notifica delle cartelle di pagamento; di conseguenza ha respinto anche la censura sulla mancata interruzione della prescrizione. Quanto alle copie fotostatiche, ha evidenziato che la parte opponente non ha fornito contestazioni specifiche e dettagliate sulla conformita' all'originale, per cui le contestazioni generiche non sono sufficienti a ridimensionare il valore probatorio delle copie. Non essendosi costituita la parte resistente, non e' stata disposta condanna alle spese, ma e' dato atto dell'eventuale obbligo del ricorrente al versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26
art. 26, comma 1, seconda parte
Consente la notifica delle cartelle di pagamento mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario; tale modalita' si avvale delle norme del servizio postale ordinario e costituisce un'alternativa valida alla notifica tradizionale a cura dell'ufficiale giudiziario
Codice di procedura civile, art. 139
Richiesto dal ricorrente a fondamento della censura sulla consegna al portiere; la Corte ha ritenuto che, nel caso di notifiche operate dal concessionario ai sensi dell'art. 26 DPR 602/1973, le disposizioni ordinarie sulla notifica prevedono applicazione diversa e non impediscono l'utilizzo della modalità postale semplificata
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58
Nel contenzioso tributario e' ammessa la produzione di nuovi documenti anche in appello; tuttavia tale facolta' e' soggetta ai termini e formalita' previsti dal decreto (riferimento a termini di deposito e art. 32) e il termine per il deposito e' da ritenersi perentorio
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 32 e art. 24
art. 32, comma 1; art. 24, comma 1
Stabiliscono il termine (fino a 20 giorni liberi prima dell'udienza) e le formalita' per il deposito dei documenti nel giudizio tributario; il rispetto di tali termini e formalita' e' necessario per l'ammissibilita' delle produzioni
Riguarda la prova della conformita' di copie di scritture private; la Corte ricorda che l'onere di disconoscere la conformita' tra originale e copia spetta alla parte che contesta, con dichiarazione chiara e specifica; contestazioni generiche non sono sufficienti
Legge n. 890/1982 (norme sulla notifica mediante agente di riscossione)
La Corte segnala che, nelle notifiche operate dal concessionario tramite raccomandata A/R ai sensi dell'art. 26 DPR 602/1973, non trovano applicazione le regole introdotte dalla L. 890/1982; la forma semplificata e' giustificata dalla funzione pubblicistica dell'agente di riscossione
Legge n. 145/2018, art. 1, comma 883
art. 1, comma 883 L. 145/2018
Riferimento richiamato in dottrina/giurisprudenza: la previsione e' stata ritenuta priva di efficacia retroattiva rispetto alle notifiche oggetto di contesa, quindi non applicabile al caso concreto
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13
art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis
Prevede l'eventualita' del versamento di un ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente in determinate ipotesi processuali; la Corte ne da atto per il caso deciso
Normativa emergenziale sulla trattazione camera di consiglio (d.l. 137/2020 e d.l. 105/2021)
d.l. n. 137/2020, art. 23, comma 8-bis conv. in L. n. 176/2020; d.l. n. 105/2021, art. 7 conv. in L. n. 126/2021
Consentono la trattazione in camera di consiglio e modalità di deposito delle conclusioni scritte per l'udienza, disciplina applicata anche nel procedimento in esame
Corte costituzionale, sentenza n. 175/2018
Riconosce la legittimita' della forma semplificata di notificazione operata dall'agente della riscossione per la funzione pubblicistica svolta e la necessita' di assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale
Massime di principio
- La notifica della cartella di pagamento effettuata dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento e' generalmente valida ai sensi dell'art. 26 DPR 602/1973; la consegna di atti a soggetti addetti (es. portiere) non determina automaticamente l'invalidita' se la modalita' postale prevista e' stata eseguita correttamente e documentata
- Nel contenzioso tributario e' consentita la produzione di nuovi documenti in appello (art. 58 d.lgs. 546/1992), ma il deposito deve avvenire nei termini perentori (fino a 20 giorni liberi prima dell'udienza) e con le formalita' richieste; la mancata osservanza di tali termini puo' comportare decadenza
- Se la parte si duole della conformita' di copie fotostatiche rispetto agli originali, deve formulare contestazioni chiare, specifiche e circostanziate: deduzioni generiche non bastano a escludere o ridimensionare il valore probatorio delle copie
- La dichiarazione di inefficacia della notifica e le relative conseguenze (ad esempio mancata interruzione della prescrizione) dipendono dalla prova dell'irregolarita' della notifica stessa; se la notificante prova l'invio secondo le modalita' legittime la contestazione del destinatario e' destinata a fallire
- In assenza della costituzione della parte resistente il giudice puo' non disporre la condanna alle spese, ma il ricorrente deve comunque verificare eventuali ulteriori obblighi economici indicati dalla normativa (es. contributo unificato secondo art. 13 DPR 115/2002)
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