Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 16672/2022 del 24/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento relativo all'anno 2005 con determinazione induttiva di maggiori corrispettivi per compravendita di più immobili. Critiche del contribuente su: presunta violazione del termine di permanenza del personale dell'Amministrazione presso la sede (art.12, comma 5, legge n.212/2000); carenza o difetto di motivazione dell'avviso per aver adottato criteri diversi da quelli del processo verbale di verifica (uso dei valori OMI anziché dei mutui); mancata indicazione degli elementi usati per determinare i valori OMI; tardiva produzione di documenti da parte dell'Agenzia; e contestazione della sufficienza degli elementi indiziari (mutui, perizie, quotazioni OMI) a provare la sottofatturazione

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della societa DO.RE.MA. e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale dell'Agenzia. Ha ritenuto infondate le censure sul piano della legittimita dell'accertamento, confermando che l'avviso era sufficientemente motivato e che l'amministrazione ha fondato la ricostruzione induttiva su un insieme di elementi indiziari (quotazioni OMI combinate con importi mutui, perizie, altri riscontri) idonei a formare presunzioni gravide, precise e concordanti. Ha altresi precisato che il termine di permanenza previsto dall'art.12, comma 5, legge n.212/2000 e di natura ordinatoria e non perentoria, e che la tardiva produzione documentale era ammissibile nel contesto del processo tributario ai sensi del d.lgs. 546/1992. Le spese del grado sono state compensate e la Corte ha rilevato l'applicabilita dell'art.13, comma 1-quater, DPR n.115/2002 con riferimento al ricorso principale

Norme richiamate

  • legge 27 luglio 2000, n. 212 art. 12, comma 5

    termine di permanenza degli operatori dell'amministrazione presso la sede del contribuente

    Il termine e qualificato ordinatorio e la sua inosservanza non comporta nullita o inefficacia degli atti di verifica

  • codice di procedura civile art. 360, primo comma (nn. 3,4,5)

    motivi di cassazione per violazione di legge e per vizi di motivazione o omessa pronuncia

    Parametro di sindacato della Corte di legittimita sulle censure dedotte: distinzione tra vizio motivazionale rilevante e valutazioni di merito insindacabili

  • legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 3, comma 1

    obbligo di motivazione degli atti amministrativi

    L'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento sussiste ma la motivazione e risultata adeguata se chiarisce titolo e ragioni della pretesa e consente la difesa

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 art. 42, comma 2

    riferimenti formali nella motivazione degli atti di accertamento

    Norma richiamata nelle censure ma la Corte ha ritenuto la motivazione dell'avviso conforme ai requisiti richiesti

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 art. 56, comma 2

    riferimenti formali in materia di IVA per gli atti di recupero

    Richiamata nei mezzi di impugnazione ma valutata compatibile con la motivazione dell'atto impugnato

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 artt. 32, 58 e 61

    termine per il deposito documenti e facolta di produrre nuovi documenti anche in grado di appello

    La tardiva produzione documentale e ammissibile entro i termini previsti (fino a 20 giorni liberi prima dell'udienza) e puo' essere valutata in appello

  • codice civile artt. 2697, 2727, 2729

    regole sulla prova e sui mezzi di prova

    Il giudice di merito ha valutato la prova presuntiva coniugando piu elementi indiziari; apprezzamenti di fatto non sindacabili in sede di legittimita senza aporie motivazionali

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 art. 13, comma 1-quater

    ulteriore contributo unificato in caso di rigetto integrale del ricorso

    Applicabile quando il ricorso e integralmente rigettato, ma non puo' essere imposto alle amministrazioni pubbliche difese dall'Avvocatura dello Stato esonerate dal versamento

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 art. 23, comma 8-bis (convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176)

    possibilita' di trattare i ricorsi in camera di consiglio con conclusioni motivate del Procuratore Generale senza discussione orale

    Consente la decisione in camera di consiglio senza discussione orale se non richiesta; procedura applicata nel caso

Massime di principio

  • La violazione del termine di permanenza degli ispettori previsto dall'art.12, comma 5, legge n.212/2000 e, in linea consolidata, di natura ordinatoria: la sua inosservanza non invalida automaticamente l'accertamento salvo diversa previsione normativa esplicita
  • La motivazione dell'avviso di accertamento deve esporre titolo e ragioni della pretesa in modo da consentire la difesa; pero' criteri di quantificazione e valutazioni tecnico-contabili rientrano nella valutazione discrezionale dell'Amministrazione e del giudice di merito
  • Per ricostruzioni induttive di maggiori ricavi da compravendite immobiliari e' frequente e legittimo combinare piu elementi (quotazioni OMI, importi dei mutui, perizie, confronti con altre cessioni): la loro combinazione puo' costituire presunzione grave, precisa e concordante
  • Le censure sulla insufficienza degli elementi indiziari spesso investono valutazioni di merito; la Cassazione sindaca limitatamente a vizi motivazionali rilevanti o a errori di diritto, non per un diverso apprezzamento delle prove
  • Nel processo tributario la produzione tardiva di documenti puo' essere ammessa in appello secondo le regole del d.lgs. 546/1992 (art.58) se rispettati i termini previsti, percio' contestare la tardivita' non garantisce automaticamente l'esclusione dei documenti
  • Se il giudice di appello riprende e integra la motivazione del primo grado e la decisione risulta logicamente coerente, si configura una implicita pronuncia anche sugli argomenti non espressamente trattati: non sempre la mancata enunciazione testuale e' omissione di pronuncia
  • La quantificazione del maggior reddito e' un potere discrezionale dell'Ufficio e del giudice di merito; il contribuente deve mirare a dimostrare l'inidoneita o l'errore logico dei presupposti valutativi per avere possibilita' di riforma
  • In caso di soccombenza reciproca le spese possono essere compensate; l'onere di contributo unificato per il rigetto integrale si applica normalmente ma non nei confronti delle amministrazioni pubbliche difese dall'Avvocatura dello Stato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.