Cassazione Civile, Sentenza n. 16674/2022 del 24/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione degli accertamenti tributari relativi all'esercizio 2007: 1) contestazione della deducibilità dell'utilizzo di un Fondo rischi e oneri di C 593.925,00 (IRES e IRAP) in relazione al regime di neutralità del conferimento d'azienda; 2) contestazione della detrazione IVA sugli acquisti relativi a garanzie prestate alle società del gruppo e dell'applicazione del pro-rata generale (art. 19 e art.19-bis D.P.R. n.633/1972); 3) censura della qualificazione come non marginale dell'attività di cash pooling (gestione accentrata della tesoreria) e dell'omesso esame degli aspetti quantitativi e qualitativi relativi alla marginalità; 4) deduzioni di nullità della motivazione e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
La decisione
La Corte di Cassazione ha: - respinto il primo motivo relativo all'utilizzo del Fondo rischi (ritenuto infondato): la Corte ha ritenuto che il fondo fosse stato già considerato civilisticamente e fiscalmente al momento del conferimento (riduzione del valore d'azienda), per cui l'ulteriore deduzione al momento dell'utilizzo era indebita; - accolto il secondo motivo relativo all'IVA sulle garanzie (parziale accoglimento): la sentenza della C.T.R. è cassata perché ha escluso l'inclusione dell'attività di prestazione di garanzie nel calcolo del pro-rata senza un accertamento concreto dell'occasionalità/accessorietà (deve essere valutato l'apporto in termini di ricavi e proporzione rispetto all'attività prevalente); la Corte ha rinviato la causa alla C.T.R. di Milano per nuovo giudizio su tale punto; - dichiarato inammissibili il terzo e quarto motivo (relativi alla marginalità del cash pooling) perché l'accertamento di fatto della C.T.R. (che aveva ritenuto l'attività non marginale in base all'ammontare degli interessi fatturati e all'importanza del servizio) è incensurabile in sede di legittimità; - dichiarato assorbiti il quinto e sesto motivo (che attinsero alla stessa questione IVA) e respinto il settimo motivo (motivazione ritenuta sufficiente, sebbene sintetica). Conseguenza pratica: parziale vittoria del ricorrente sul profilo IVA; rimessione al giudice d'appello per nuovo esame di quella questione; mantenimento degli accertamenti IRES/IRAP relativi al fondo rischi e conferma della non marginalità del cash pooling.
Norme richiamate
art. 176 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.)
«i conferimenti di aziende effettuati tra soggetti residenti nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese commerciali, non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze. Tuttavia il soggetto conferente deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita e il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda stessa, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti»
La Corte ha applicato il principio di neutralità del conferimento: se al conferimento il fondo rischi è già stato considerato e ha ridotto il valore d'azienda, il conferitario non può dedurre nuovamente il costo quando il fondo viene utilizzato
art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.)
Richiamato in relazione ai requisiti di certezza e determinabilità dei costi: gli accantonamenti che civilisticamente non siano considerati a fronte di costi incerti/non determinati non godono della medesima rilevanza fiscale
art. 36 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Norma procedurale/di contesto invocata nel ricorso in relazione ai vizi di motivazione e alla nullità della sentenza impugnata
art. 19, comma 5, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (pro-rata generale)
Norma che disciplina il calcolo della detraibilità dell'IVA mediante pro-rata; la Corte richiede che l'esclusione di certi proventi dal pro-rata (per attività accessorie) sia fondata su un accertamento concreto dell'occasionalità/accessorietà
art. 19-bis, comma 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (principio di destinazione specifica)
Richiamato come principio eventualmente applicabile quando esista una destinazione specifica che consente di imputare beni e servizi a operazioni esenti o imponibili; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito debba valutare concretamente se sia applicabile
art. 360 cod. proc. civ. (motivi di cassazione)
Norma procedurale che individua le cause di ricorso per cassazione; i vari motivi sono stati valutati alla luce dei relativi profili di diritto e fatto
art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamate con riferimento alla censura di motivazione apparente e del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato; la Corte ha ritenuto la motivazione sufficiente su cash pooling e ha assorbito/respinto le censure connesse all'IVA
art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. L. 18 dicembre 2020, n.176
Norma processuale richiamata in relazione allo svolgimento dell'udienza pubblica e alla produzione delle conclusioni
Massime di principio
- Se, in un conferimento d'azienda, un elemento negativo (es. fondo rischi) è già stato considerato civilisticamente e fiscalmente nel valore dell'azienda conferita, il conferitario non può dedurre nuovamente l'onere quando il fondo viene utilizzato: verificare sempre prospetto di riconciliazione e valori fiscalmente riconosciuti ex art.176 TUIR
- Per escludere proventi o costi dal calcolo del pro-rata IVA come derivanti da attività accessorie/occasionale non è sufficiente richiamare le previsioni statutarie: è necessario un accertamento concreto e quantitativo dell'incidenza dei ricavi derivanti dall'attività in contestazione rispetto all'attività prevalente
- Il principio di destinazione specifica (art.19-bis DPR 633/1972) può essere applicabile solo se esistono elementi di fatto che dimostrino una destinazione separata dei beni/servizi; in mancanza si applica il pro-rata generale
- Le questioni relative alla marginalità o non marginalità di attività (es. cash pooling) hanno spesso valenza fattuale: le valutazioni del giudice di merito basate su dati economici concreti (importi fatturati, importanza organizzativa) sono difficilmente rimproverabili in cassazione
- In contenziosi IVA e IRES/IRAP, raccogliere e documentare distintamente la quantificazione dei ricavi/costi collegati a specifiche attività (calcolo analitico per scorporo) è fondamentale per difendere l'applicazione del pro-rata o l'opzione per la destinazione specifica
- Se si contesta la motivazione del giudice, indicare chiaramente i fatti decisivi omessi e fornire elementi probatori quantitativi o documentali che il giudice non avrebbe considerato
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