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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 16673/2022 del 24/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento per l'anno 2006 in relazione a maggiori corrispettivi derivanti da compravendite immobiliari; contestazione dei criteri e della motivazione dell'accertamento (uso delle quotazioni OMI e dei mutui per determinare i maggiori ricavi), dedotte violazioni procedurali (presunta violazione del termine di permanenza degli operanti ex art. 12 l. 27/07/2000 n. 212), carenza di motivazione, tardività e utilizzabilità di documenti prodotti dall'Amministrazione, insufficienza probatoria degli elementi a fondamento della presunzione di sottofatturazione, e nullità/ultrapetizione della sentenza di merito relativamente a un maggior valore imputato per 20.000 euro

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato la gran parte dei motivi di ricorso della società, ritenendo legittimo l'accertamento basato sulla valutazione congiunta di più indizi (quotazioni OMI, mutui, perizie, dichiarazioni degli acquirenti) e confermando la possibilità per il giudice di merito di usare la logica della convergenza di indizi per costituire presunzioni gravi, precise e concordanti; ha però accolto l'ottavo motivo relativo a una statuizione extra petita dell'appello (attribuzione di un maggior ricavo per 20.000 euro per operazione non contestata dall'atto impositivo) e ha cassato la sentenza nella parte in cui aveva confermato tale elemento. Decidendo nel merito, la Corte ha eliminato dalla ripresa a tassazione la componente illegittimamente considerata, pari a 189.815,90 euro (sia ai fini IRES sia ai fini IVA). Spese processuali integralmente compensate tra le parti. Applicazione non dovuta del contributo unificato per l'Amministrazione pubblica rappresentata dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • legge 27 luglio 2000, n. 212 (statuto del contribuente), art. 12, comma 5

    Termine di permanenza degli operatori presso la sede del contribuente qualificato come mero termine ordinatorio: la sua inosservanza non determina nullità degli atti ispettivi né elimina il potere di accertamento

  • codice di procedura civile, art. 360, primo comma, nn. 3,4,5

    Parametri utilizzati per i motivi di cassazione (violazione di norme, omissione di pronuncia, insufficiente motivazione su fatto decisivo); la Corte applica i corretti standard di sindacato in tema di motivazione e omessa pronuncia

  • legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 1

    Principio di motivazione degli atti amministrativi richiamato nelle doglianze ma la Corte ritiene che l'avviso di accertamento fosse sufficientemente motivato nelle sue ragioni essenziali

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, comma 2

    Richiami normativi sul procedimento di accertamento e motivazione dell'atto; la Corte permette discrezionalità all'Amministrazione nella scelta dei criteri valutativi purché motivati

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, primo comma, lett. d)

    Norme sull'accertamento induttivo e sui criteri istruttori richiamate dalla parte, ma la Corte conferma la legittimità dell'uso di elementi indiziari multipli

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 54, comma 2 e 56, comma 2

    Riferimenti in tema di obblighi IVA e motivazione dell'atto; Corte ritiene adeguata la motivazione anche rispetto agli aspetti IVA quando è presente un quadro indiziario

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 32, 58 e 61

    Regole processuali tributarie sulla produzione documentale: è ammessa nuova documentazione in appello entro il termine dei 20 giorni liberi antecedenti l'udienza (art. 32), e l'art. 58 preserva la possibilità di produrre documenti anche in fasi successive

  • codice di procedura civile, art. 384, ultimo comma

    Poteri della Corte di Cassazione di correggere la motivazione conformemente al diritto quando la sentenza è conforme ma motivata in modo errato

  • codice di procedura civile, art. 112

    Principio secondo il quale l'omessa pronuncia su un motivo non è automatica nullità se la decisione di appello ha motivazioni incompatibili con il motivo e ne implica l'implicito rigetto

  • codice civile, artt. 2697, 2727, 2729

    Norme sulla prova; richiamate nella doglianza sulla insufficienza degli indizi, ma la Corte conferma che la valutazione della prova presuntiva è rimessa al giudice di merito

  • d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis (convertito)

    Norma procedurale che ha consentito alla causa di essere trattata in camera di consiglio senza discussione orale, con deposito delle conclusioni del P.G.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Norma sul contributo unificato richiamata: non applicabile all'Amministrazione pubblica rappresentata dall'Avvocatura dello Stato (esonerata dal versamento)

Massime di principio

  • Il termine di permanenza degli ispettori previsto dall'art. 12, comma 5, dello Statuto del contribuente è meramente ordinatorio: la sua violazione non annulla automaticamente l'operato dell'Amministrazione finanziaria né rende inutilizzabili gli elementi raccolti
  • Le quotazioni OMI, se considerate isolate, non hanno valore probatorio pieno ma possono costituire uno degli elementi indiziari; la legittimità dell'accertamento sussiste quando le quotazioni sono valutate congiuntamente ad altri elementi (mutui, perizie, comparazioni) in un quadro di convergenza indiziaria
  • La valutazione della prova presuntiva e l'apprezzamento della gravità, precisione e concordanza degli indizi è prerogativa del giudice di merito e difficilmente sindacabile in sede di legittimità salvo aporie motivazionali rilevanti
  • La produzione tardiva di documenti è ammessa nel processo tributario entro i termini stabiliti (art. 32 d.lgs. 546/1992 e art. 58) e non determina di per sé l'esclusione degli stessi se tempestivamente riprodotti in appello
  • Il giudice tributario non può decidere ultra petita rispetto all'oggetto dell'accertamento: l'attribuzione di componenti reddituali non contestate dall'atto impositivo integra motivo di cassazione per ultrapetizione
  • Una sentenza d'appello può motivare per relationem richiamando e condividendo la valutazione di primo grado; l'assenza di una esplicita replica a ogni motivo non equivale necessariamente a omessa pronuncia se la decisione è logicamente incompatibile con le censure

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