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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07671/2025 del 22/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente della riscossione)

La controversia

La contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado che aveva respinto il suo appello contro la decisione di primo grado, la quale aveva a sua volta rigettato il ricorso avverso l’estratto di ruolo relativo a una cartella di pagamento per IVA 2008. Con il primo motivo ha dedotto violazione degli artt. 115 e 140 c.p.c., 1335 c.c., 25 e 26 del d.P.R. n. 602/1973 e D.M. 9 aprile 2011, sostenendo che la cartella non fosse stata validamente notificata ai sensi dell’art. 140 c.p.c. perché mancavano prova delle ricerche dei soggetti idonei a ricevere l’atto e prova della consegna della raccomandata informativa, con asserita conseguente decadenza dell’obbligazione tributaria. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 15 del d.lgs. n. 546/1992 e 92 c.p.c. per la condanna alle spese di lite. In sede di decisione è stata esaminata anche l’eccezione di giudicato interno sulla legittimazione ad agire: la Corte ha rilevato che tale questione era ormai coperta da giudicato interno, poiché il primo giudice aveva già affermato l’impugnabilità dell’estratto di ruolo e il successivo appello non aveva investito quel capo.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la notificazione della cartella, eseguita ex art. 140 c.p.c. per irreperibilità temporanea nel comune di residenza, risultava correttamente documentata: tentativo di consegna, deposito presso la casa comunale, spedizione della raccomandata informativa e produzione dell’avviso di ricevimento o compiuta giacenza. Ha quindi affermato che, in tali casi, non occorrono ulteriori ricerche in altri luoghi alternativi dell’art. 139 c.p.c. Né è mancata la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, essendo l’avviso di ricevimento parte integrante della relazione di notifica. Conseguentemente, il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma invocata per denunciare la violazione di legge nei due motivi di ricorso per cassazione.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente come parametro violato in relazione alla prova della notifica.

  • art. 140 c.p.c.

    La Corte ribadisce che, in caso di irreperibilità temporanea del destinatario nel comune di residenza o nel luogo di abitazione/lavoro, è valida la notificazione con deposito in casa comunale, affissione dell’avviso e spedizione della raccomandata informativa; è necessaria la prova dell’avviso di ricevimento o della compiuta giacenza.

  • art. 1335 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’insussistenza della conoscenza legale dell’atto notificato.

  • art. 25 d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato dalla ricorrente con riferimento alla disciplina della cartella di pagamento e della sua notifica.

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato dalla ricorrente con riferimento alla notifica della cartella di pagamento.

  • D.M. 9 aprile 2011

    Richiamato dalla ricorrente in tema di notificazione dell’atto riscossivo.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Usato per la proposta del consigliere delegato e per l’istanza di decisione della causa in camera di consiglio.

  • art. 15 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato quale norma sulle spese nel processo tributario, invocata per contestare la condanna alle spese.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato per censurare la regolazione delle spese di lite.

  • art. 3-bis d.l. n. 146/2021

    Esclusa l’applicabilità per intervenuto giudicato interno sulla legittimazione ad agire.

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dalla CTP per affermare l’impugnabilità dell’estratto di ruolo come parziale riproduzione del ruolo.

  • art. 11 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato nell’atto di appello dalla contribuente.

  • art. 12 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato nell’atto di appello dalla contribuente.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La notifica della cartella di pagamento eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. è valida quando il notificatore abbia tentato la consegna presso il comune di residenza o il luogo di abitazione/lavoro del destinatario, abbia depositato l’atto in casa comunale e abbia spedito la raccomandata informativa; la prova del perfezionamento richiede la produzione dell’avviso di ricevimento o della compiuta giacenza.
  • In caso di irreperibilità temporanea del destinatario nel luogo ove la notifica viene eseguita, non è necessario ricercare il destinatario in ulteriori luoghi alternativi indicati dall’art. 139 c.p.c., salvo che emerga il trasferimento del destinatario dal comune o dal luogo di ricerca.
  • Nella notifica ex art. 140 c.p.c. l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa è elemento essenziale della sequenza notificatoria, perché consente di verificare che l’atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario.
  • Se su una questione processuale si forma giudicato interno, essa non può essere riesaminata né riproposta, né può esserne rilevato d’ufficio il contrario anche alla luce di sopravvenienze normative invocate in ricorso.
  • La censura sulle spese di lite resta assorbita quando il ricorso è integralmente respinto per infondatezza del motivo principale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioniSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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