Cassazione Civile, Ordinanza n. 32853/2023 del 27/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal passaggio del servizio di igiene urbana del Comune di Gallipoli da una precedente società affidataria, poi fallita, a una nuova società subentrante. La lavoratrice aveva ottenuto in altro giudizio la declaratoria di nullità del termine apposto al rapporto con la società originaria, con riconoscimento della subordinazione a tempo indeterminato fin dall'agosto 2012. Sulla base di tale decisione, dell'accordo sindacale del 14 gennaio 2013 e dell'art. 6 del CCNL del settore ambiente, chiedeva che fosse accertato un rapporto di lavoro con la società subentrante, con ricostituzione del rapporto e corresponsione delle retribuzioni. I motivi di ricorso denunciavano, in sintesi: omesso esame di fatti decisivi; violazione dell'art. 2112 c.c. e della disciplina eurounitaria sul trasferimento d'azienda in un appalto di servizi; errata interpretazione dell'accordo sindacale del 14 gennaio 2013, che sarebbe stato un vero obbligo di assunzione e non una mera disponibilità; violazione dell'art. 112 c.p.c. per l'affermazione officiosa della condizione sospensiva; omessa applicazione dell'art. 1359 c.c.; erronea valutazione dell'opponibilità della sentenza che aveva accertato la nullità del termine; violazione dell'art. 6 del CCNL ambiente, che secondo la ricorrente imponeva l'assunzione dei dipendenti dell'impresa cessante.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e l'ottavo motivo di ricorso e ha rigettato gli altri. Ha quindi cassato la sentenza d'appello limitatamente ai motivi accolti e ha rinviato alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione, per un nuovo esame. La Cassazione ha ritenuto fondati i profili relativi all'erronea esclusione dell'applicabilità dell'art. 6 del CCNL del settore ambiente: tale clausola collettiva attribuisce un vero obbligo di assunzione all'impresa subentrante, e la ricorrente doveva essere considerata lavoratrice a tempo indeterminato già nel periodo rilevante, per effetto retroattivo della declaratoria di nullità del termine. Restano invece confermate le valutazioni di merito sull'assenza, in concreto, di un trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c. e sull'irrilevanza dell'accordo del 14 gennaio 2013 come fonte autonoma di un obbligo di assunzione in favore della ricorrente, nonché l'inidoneità delle altre doglianze processuali.
Norme richiamate
la sua operatività non è automatica nel cambio appalto; richiede l'accertamento in concreto di un trasferimento di azienda o di ramo, con passaggio di beni o di un'entità economica dotata di autonomia funzionale, oppure, nei settori labour intensive, il riassorbimento di una parte essenziale del personale con conservazione dell'identità dell'entità economica.
art. 29, comma 3, d.lgs. n. 276/2003
richiamato come norma che esclude, in linea generale, il trasferimento automatico dei lavoratori nel cambio appalto, salvo i casi in cui ricorra in concreto un trasferimento d'azienda.
non applicabile al caso, perché il passaggio tra le imprese era avvenuto nel 2013.
Direttiva 2001/23/CE
tutela la continuità dei rapporti di lavoro in caso di trasferimento di entità economica che conservi la propria identità; la sua applicazione è possibile anche alle imprese pubbliche o a servizi svolti nell'interesse pubblico se qualificabili come attività economica.
art. 6 CCNL settore ambiente
"L'impresa subentrante assume ex novo ... tutto il personale in forza a tempo indeterminato ... addetto in via ordinaria allo specifico appalto/affidamento ..."
configura un vero e proprio obbligo di assunzione in capo all'impresa subentrante, funzionale a garantire la continuità occupazionale, e non una mera disponibilità o un obbligo a trattare.
art. 4 CCNL 2 agosto 1995
richiamato come precedente di una clausola collettiva già interpretata nel senso dell'obbligo di assunzione e non del semplice obbligo di trattativa.
invocato per l'interpretazione dell'accordo sindacale del 14 gennaio 2013; la Corte ribadisce che l'interpretazione degli atti di autonomia privata è attività riservata al merito e sindacabile solo per violazione dei canoni ermeneutici o motivazione illogica.
invocato unitamente all'art. 1362 c.c. per sostenere una diversa lettura dell'accordo sindacale.
richiamato nel motivo relativo all'accordo sindacale, in relazione alla pretesa di un'obbligazione assunta dalla società subentrante.
la censura di ultrapetizione/non corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è stata ritenuta fondata nel caso esaminato.
invocato per sostenere l'avveramento della condizione sospensiva; la Corte non lo applica perché ritiene corretta la valutazione di merito sulla mancata avverazione della condizione e sulla natura della clausola come mera disponibilità.
richiamato nel motivo sulla opponibilità della sentenza precedente; la Corte non accoglie la doglianza.
richiamato per il rito camerale di decisione dell'ordinanza.
richiamato per i vizi dedotti in cassazione, in particolare n. 3 e n. 5.
Massime di principio
- Nel cambio di appalto di servizi, la successione tra appaltatori non comporta di per sé il trasferimento d'azienda: occorre accertare in concreto il passaggio di un'entità economica organizzata e autonoma, oppure, nei settori a prevalenza di manodopera, il riassorbimento di una parte essenziale del personale con mantenimento dell'identità funzionale dell'entità trasferita.
- La clausola collettiva che preveda l'assunzione del personale dell'impresa cessante in caso di avvicendamento nell'appalto può integrare un vero obbligo di assunzione a carico dell'impresa subentrante, idoneo a fondare una pretesa individuale del lavoratore, anche indipendentemente dalla configurabilità di un trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c.
- Nell'interpretazione degli accordi collettivi o sindacali, il sindacato di legittimità è limitato: la diversa lettura proposta dalla parte non basta, occorrendo denunciare specifiche violazioni dei canoni ermeneutici o un vizio motivazionale effettivo e logicamente verificabile.
- La declaratoria di nullità del termine apposto a un contratto di lavoro ha natura dichiarativa e opera ex tunc, sicché il rapporto si considera a tempo indeterminato sin dalla stipula originaria, con effetti rilevanti anche ai fini dell'anzianità e dell'applicazione di clausole di riassorbimento del personale.
- In presenza di una clausola sospensiva, l'accertamento del suo avveramento o mancato avveramento e la qualificazione dell'obbligazione come mera disponibilità o come impegno vincolante costituiscono apprezzamenti di fatto del giudice di merito, censurabili in cassazione solo nei limiti consentiti.
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