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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13869/2023 del 19/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla successione di contratti di lavoro part-time a tempo determinato stipulati da una lavoratrice con un comune siciliano dopo una precedente utilizzazione nell'ambito di lavori socialmente utili. Il primo contratto aveva durata iniziale di dodici mesi, poi prorogata più volte fino al 2006; il secondo, con orario maggiore, fu anch'esso prorogato per più annualità fino al 2011. La lavoratrice chiedeva la dichiarazione di nullità del termine e la conversione del rapporto a tempo indeterminato, oltre alle differenze retributive relative al primo contratto. La corte territoriale aveva escluso l'applicabilità del d.lgs. n. 368 del 2001 e della disciplina eurounitaria sul lavoro a termine, ritenendo che i contratti fossero inseriti nel quadro speciale di stabilizzazione dei lavoratori LSU previsto dalla normativa regionale siciliana e quindi sottratti al regime ordinario di proroga e successione dei contratti; aveva invece accolto solo la domanda economica. Nel ricorso principale la lavoratrice deduceva violazione della direttiva 1999/70/CE, del d.lgs. n. 368 del 2001, dell'art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001, dell'art. 115 c.p.c. e delle norme regionali, sostenendo che svolgesse mansioni ordinarie impiegatizie, funzionali ai fini istituzionali dell'ente, e che dunque il rapporto dovesse essere assoggettato alla disciplina nazionale ed europea sul termine; chiedeva anche, in via subordinata, rinvio pregiudiziale alla CGUE. Il comune, con ricorso incidentale, lamentava: motivazione apparente e omesso esame dell'eccezione di prescrizione; violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e della normativa regionale per avere la corte disposto il pagamento delle differenze retributive al netto e non al lordo; nonché erronea compensazione delle spese. La Cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi del ricorso principale, perché la corte d'appello aveva ricondotto i rapporti a una matrice meramente assistenziale senza verificare compiutamente la concreta natura dei contratti e la loro compatibilità con la clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, anche alla luce della giurisprudenza della CGUE che ammette l'applicazione della direttiva 1999/70/CE anche ai rapporti con pubbliche amministrazioni e, in determinate condizioni, ai programmi di inserimento/riqualificazione. Ha invece dichiarato inammissibile il ricorso incidentale in tutte le sue censure, ritenendo che non colpissero adeguatamente la ratio decidendi o fossero formulate in modo non conforme ai requisiti di specificità del ricorso per cassazione. La sentenza di appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Messina in diversa composizione, che dovrà esaminare anche gli effetti della stabilizzazione intervenuta nel corso del giudizio, verificando se essa costituisca misura riparatoria idonea solo in presenza di una stretta correlazione causale con l'abuso dei contratti a termine.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso principale della lavoratrice, ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale del comune, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Messina in diversa composizione. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare la controversia verificando, in concreto, la natura dei contratti stipulati, la loro riconducibilità o meno al regime speciale LSU e soprattutto la compatibilità della fattispecie con la direttiva 1999/70/CE e con la disciplina antiabuso sul termine, tenendo conto della stabilizzazione sopravvenuta e della necessaria correlazione diretta e immediata tra abuso e immissione in ruolo per attribuirle efficacia riparatoria. Il ricorso incidentale del comune è stato ritenuto inammissibile perché le censure non erano specifiche o non investivano la reale ratio della decisione di merito.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per contestare la valutazione del materiale probatorio e la ricostruzione della natura dei rapporti; la Corte non ne fonda la decisione di accoglimento, ma rileva l'erroneità dell'impostazione della corte territoriale che non ha svolto un vaglio concreto della fattispecie.

  • Direttiva 1999/70/CE

    L'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato si applica anche ai rapporti con le amministrazioni pubbliche e impone di prevenire e sanzionare l'abuso derivante dalla successione di contratti a termine; la qualificazione nazionale non può elidere la tutela eurounitaria se il rapporto è sostanzialmente un rapporto di lavoro a tempo determinato.

  • d.lgs. n. 368 del 2001

    Normativa nazionale di attuazione della disciplina europea sul termine; la Corte afferma che la sua esclusione per i contratti LSU non impedisce comunque di verificare la compatibilità concreta della fattispecie con la disciplina eurounitaria antiabuso.

  • art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001

    Richiamato per la disciplina del lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni; la Corte valorizza il rinvio operato dalla normativa regionale al rispetto dei principi del decreto legislativo e, in generale, ai limiti posti dalla disciplina statale.

  • d.lgs. n. 468 del 1997

    Norma quadro sui lavori socialmente utili: l'utilizzazione nelle attività LSU non determina instaurazione di un rapporto di lavoro; rileva come antecedente della disciplina speciale assistenziale.

  • d.lgs. n. 81 del 2000

    Riproduce il principio per cui l'utilizzo nelle attività socialmente utili non instaura un rapporto di lavoro; la Corte precisa però che la mera riconducibilità al sistema LSU non basta a escludere in astratto il controllo sulla concreta natura del rapporto.

  • art. 4 d.lgs. n. 81 del 2000

    È il riferimento usato per sostenere la natura non lavoristica dei rapporti LSU; la Corte osserva che tale disciplina riguarda specifiche attività socialmente utili e non esaurisce il controllo sulla concreta qualificazione dei contratti stipulati in fase di stabilizzazione.

  • art. 7 l.r. Sicilia n. 24 del 2010

    Consente, nelle more della stabilizzazione, la prosecuzione dei contratti del personale del regime transitorio LSU nei limiti degli stanziamenti di bilancio; la Corte ne ricava che il contesto regionale è orientato alla prosecuzione/stabilizzazione, non a una pura assistenza.

  • art. 5, comma 5, l.r. Sicilia n. 24 del 2000

    Consente l'inserimento lavorativo dei soggetti del bacino LSU anche per attività rientranti nelle competenze istituzionali degli enti utilizzatori; per la Corte ciò non comporta automaticamente la qualificazione assistenziale del rapporto.

  • art. 77, comma 2, l.r. Sicilia n. 17 del 2004

    Prevede l'inapplicabilità del d.lgs. n. 368 del 2001 ai contratti a termine volti alla stabilizzazione dei soggetti LSU; la Corte osserva che ciò non esclude, di per sé, il vaglio alla luce del diritto unionale e dell'abuso del termine.

  • art. 5 l.r. Sicilia n. 24 del 2010

    Stabilisce che l'uso del lavoro flessibile è consentito nei limiti dell'art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001 e nel rispetto dei principi del d.lgs. n. 368 del 2001; la Corte ne trae conferma della necessità di conformità alla disciplina nazionale ed eurounitaria.

  • art. 17 statuto speciale della Regione siciliana

    La potestà legislativa regionale incontra i limiti dei principi e degli interessi generali della legislazione statale; la Corte lo richiama per negare che la normativa regionale possa sottrarsi in modo assoluto ai principi statali e unionale in materia di lavoro.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato dal comune per dedurre motivazione apparente; la Corte precisa che il vizio sussiste solo in caso di radicale carenza del percorso argomentativo, non ravvisata nella sentenza di appello.

  • artt. 112 e 132 c.p.c.

    Invocati dal comune contro la statuizione sulle differenze retributive e sulle spese; la Corte dichiara le censure inammissibili per difetto di specificità e per mancata censura della ratio decidendi.

  • artt. 91 e ss. c.p.c.

    Richiamati in relazione alla compensazione delle spese; la Corte ritiene la doglianza inammissibile perché non incide sulla motivazione posta a base della compensazione disposta in appello.

  • Clausola 5, punto 1, accordo quadro CES, UNICE e CEEP

    Impone agli Stati membri di introdurre misure preventive dell'abuso da successione di contratti a termine, come ragioni obiettive, durata massima o numero dei rinnovi; la Corte la pone al centro della verifica di compatibilità della fattispecie.

  • Clausola 2, punto 1, accordo quadro CES, UNICE e CEEP

    L'ambito di applicazione è ampio e comprende, in linea di principio, anche i lavoratori del settore pubblico, se vincolati da un rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi del diritto nazionale.

  • Clausola 2, punto 2, accordo quadro CES, UNICE e CEEP

    Consente agli Stati membri di escludere talune categorie di rapporti, come programmi specifici di formazione, inserimento e riqualificazione professionale pubblico o con contributi pubblici; la Corte richiama la necessità di una verifica trasparente e controllabile di tale esclusione.

  • art. 2697 c.c.

    Non espressamente richiamato come norma oggetto di censura, ma rileva sul piano sistematico per il dovere del giudice di accertare in concreto i presupposti della domanda; la Corte insiste sul vaglio delle caratteristiche effettive del rapporto.

Massime di principio

  • Nei rapporti di lavoro a termine con pubbliche amministrazioni, la qualificazione formale del rapporto data dal legislatore nazionale o regionale non è di per sé decisiva: occorre verificare la concreta struttura del rapporto, le mansioni svolte, la causale negoziale e la compatibilità con la disciplina eurounitaria sul lavoro a termine.
  • L'esclusione della disciplina nazionale generale sui contratti a termine non impedisce al giudice di valutare se la fattispecie rientri comunque nel campo di applicazione della direttiva 1999/70/CE; la verifica deve essere condotta alla luce dell'effetto utile della direttiva e della clausola antiabuso.
  • I rapporti di lavori socialmente utili o i contratti connessi a programmi di inserimento/riqualificazione possono essere sottratti alla direttiva solo se ricadono effettivamente nelle categorie escluse dall'accordo quadro e se tale esclusione risulta da una disciplina chiara, controllabile e coerente con le finalità del programma.
  • La stabilizzazione del personale precario può avere efficacia riparatoria rispetto all'abuso del termine solo se sussiste una stretta correlazione causale con la condotta illecita dell'amministrazione e se l'immissione in ruolo avviene nei ruoli dell'ente che ha commesso l'abuso.
  • In sede di legittimità, le censure di violazione di legge e di error in procedendo sono inammissibili se non individuano specificamente le affermazioni in diritto della sentenza impugnata o non spiegano quale concreta nullità processuale sarebbe derivata dal vizio denunciato.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

Testo integrale

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