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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13799/2023 del 19/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La lite nasce da un giudizio di lavoro relativo a un contratto a termine stipulato tra una lavoratrice e la società datrice per il periodo 23 giugno 1999 - 30 ottobre 1999. In sede di rinvio, la Corte d'appello ha confermato la nullità del termine e l'esistenza di un rapporto subordinato a tempo indeterminato dal 23 giugno 1999, ancora in atto, condannando la datrice al pagamento di un'indennità risarcitoria ex art. 32 l. n. 183/2010 pari a quattro mensilità e disponendo, per effetto della cassazione della precedente sentenza di appello sulla base della quale erano state corrisposte somme alla lavoratrice, la restituzione delle differenze tra quanto percepito in esecuzione della sentenza e quanto effettivamente dovuto, oltre interessi. La ricorrente ha impugnato la decisione lamentando: 1) violazione degli artt. 2697, 2729 e 2702 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto sufficiente, ai fini della prova dell'avvenuto versamento delle ritenute fiscali, la busta paga; 2) violazione dell'art. 2033 c.c. per avere affermato che la restituzione dovesse avvenire al lordo e non al netto delle ritenute fiscali; 3) violazione dell'art. 10, comma 1, lett. d-bis, TUIR per avere ritenuto che il lavoratore potesse recuperare in tutto o in parte le ritenute fiscali non più dovute, mentre la norma consentirebbe solo la deduzione dal reddito dei periodi d'imposta successivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo e il terzo motivo di ricorso, ritenendo assorbito il primo. Ha affermato continuità con la propria giurisprudenza secondo cui, in caso di riforma o cassazione della sentenza che abbia condannato il datore di lavoro al pagamento di somme, la ripetizione può riguardare solo quanto effettivamente entrato nel patrimonio del lavoratore e non anche gli importi corrispondenti a ritenute fiscali mai percepite. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviato alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel primo motivo per contestare la ripartizione dell'onere della prova sull'avvenuto versamento delle ritenute fiscali.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato nel primo motivo in relazione al valore probatorio della busta paga come presunzione o elemento di prova.

  • art. 2702 c.c.

    Richiamato nel primo motivo quanto all'efficacia probatoria del documento formato dalla parte.

  • art. 2033 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo per sostenere che la ripetizione dell'indebito debba riguardare solo quanto effettivamente percepito e non il lordo delle ritenute.

  • art. 10, comma 1, lettera d-bis, d.P.R. n. 917/1986

    La Corte osserva che la deducibilità fiscale prevista dalla norma non esclude il diretto recupero da parte del datore di lavoro delle somme indebitamente versate.

  • art. 32 l. n. 183/2010

    Base normativa dell'indennità risarcitoria riconosciuta in conseguenza della nullità del termine.

  • art. 38, comma 1, d.P.R. n. 602/1973

    Il rimborso delle ritenute non dovute spetta in via principale a chi ha eseguito il versamento; il caso della riforma della sentenza che ha fatto venir meno ex tunc l'obbligo fiscale rientra nella sua applicazione.

  • art. 23 d.P.R. n. 600/1973

    Norma richiamata per identificare il datore di lavoro quale sostituto d'imposta che opera la ritenuta d'acconto sulle somme corrisposte al lavoratore.

  • art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    Indicato come rimedio residuale per il rimborso quando sia inutilizzabile quello dell'art. 38 d.P.R. n. 602/1973 per decorso del termine di decadenza.

Massime di principio

  • In caso di riforma o cassazione della sentenza che aveva imposto al datore di lavoro il pagamento di somme al lavoratore, la ripetizione dell'indebito opera solo per quanto il lavoratore ha effettivamente percepito, non anche per gli importi trattenuti a titolo di ritenute fiscali e mai entrati nel suo patrimonio.
  • Le ritenute fiscali operate dal sostituto d'imposta su somme successivamente risultate non dovute sono recuperabili, in via principale, dal soggetto che ha effettuato il versamento nei confronti dell'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 38 d.P.R. n. 602/1973, poiché il venir meno ex tunc del titolo fa sorgere un'inesistenza totale o parziale dell'obbligo fiscale.
  • La possibilità per il sostituito di avvalersi del meccanismo di deduzione fiscale delle ritenute non dovute non esclude il diritto del sostituto a domandarne la restituzione secondo le regole fiscali applicabili.
  • Quando il rimedio di rimborso previsto dalla disciplina tributaria ordinaria sia precluso dalla decadenza, trova applicazione la disciplina residuale di chiusura del sistema per l'istanza di rimborso.
  • In sede di ripetizione di somme corrisposte in esecuzione di una sentenza poi riformata, la ricostruzione del quantum deve distinguere tra somme effettivamente percepite dal creditore e somme soltanto trattenute e versate all'Erario dal sostituto d'imposta.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineInadempimentoRimborsi
RamiLavoroObbligazioniTributi
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contrattoPrescrizione

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