Cassazione Civile, Ordinanza n. 13831/2023 del 19/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall'iscrizione d'ufficio, per l'anno 2005, alla Gestione separata INPS di un professionista che era anche dipendente di un'università pubblica e iscritto alla cassa previdenziale dei dottori commercialisti. Il professionista aveva chiesto l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, sostenendo che fosse già assoggettato ad altra forma di previdenza obbligatoria e che, in ogni caso, i crediti contributivi fossero prescritti. I giudici di merito avevano accolto la domanda, ritenendo che l'iscrizione alla cassa professionale e il versamento del contributo integrativo fossero sufficienti a escludere l'obbligo verso la Gestione separata. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 2, commi 26-31, l. 335/1995, dell'art. 18, commi 1 e 2, d.l. 98/2011 e dell'art. 21, comma 8, l. 247/2010, sostenendo che l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, come interpretato autenticamente dall'art. 18, comma 12, d.l. 98/2011, non può essere escluso né dall'iscrizione all'albo professionale né dal mero versamento del contributo integrativo alla cassa di categoria. Il controricorrente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, assumendo che l'INPS avesse introdotto solo in cassazione una contestazione sull'iscrizione alla cassa professionale, ma tale eccezione è stata ritenuta infondata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Cagliari e ha rinviato la causa alla medesima Corte, in diversa composizione, per il riesame della fattispecie alla luce del principio secondo cui il versamento del solo contributo integrativo alla cassa professionale non esclude l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata. Al giudice di rinvio è stata demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità e la trattazione delle questioni rimaste assorbite nei gradi di merito.
Norme richiamate
art. 2, commi 26-31, L. 8 agosto 1995, n. 335
istituisce la Gestione separata e persegue un modello di universalizzazione della copertura previdenziale; l'obbligo di iscrizione opera secondo i presupposti normativi e non è escluso dal solo versamento di contributi non idonei a costituire una posizione previdenziale autonoma.
art. 18, comma 12, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, conv. in L. 15 luglio 2011, n. 111
norma di interpretazione autentica dell'art. 2, comma 26, l. 335/1995; chiarisce che l'esclusione dall'obbligo di iscrizione alla Gestione separata richiede un effettivo versamento contributivo previdenzialmente rilevante, non bastando il solo contributo integrativo solidaristico.
art. 18, commi 1 e 2, D.L. 6 luglio 2011, n. 98
richiamato nel ricorso quale parte del quadro normativo invocato dall'INPS a sostegno della disciplina della Gestione separata.
art. 21, comma 8, L. 31 dicembre 2012, n. 247
richiamato nel ricorso, ma dal testo non emerge un'applicazione decisiva nel caso concreto.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il vizio denunciato dall'INPS in cassazione, ossia violazione e falsa applicazione di legge.
artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.
norme processuali richiamate per la trattazione in camera di consiglio secondo la disciplina ratione temporis applicabile.
art. 35, comma 6, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
richiamato per la disciplina transitoria applicabile al rito di legittimità.
Massime di principio
- L'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS non è escluso dalla sola iscrizione a un albo professionale o dal solo versamento del contributo integrativo alla cassa di categoria, se tale versamento non comporta una corrispondente posizione previdenziale individuale.
- Ai fini dell'esclusione dell'iscrizione alla Gestione separata rileva soltanto il versamento di contributi che siano idonei a costituire, per il professionista, una tutela previdenziale effettiva; la contribuzione meramente solidaristica non è sufficiente.
- Il rapporto tra sistema previdenziale di categoria e Gestione separata va inteso in termini complementari e non alternativi: la presenza di una cassa professionale non impedisce l'operatività della Gestione separata quando il rapporto previdenziale copre solo una parte dell'attività o dei redditi del professionista.
- La norma di interpretazione autentica dell'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98/2011 deve essere letta in coerenza con il principio di universalizzazione della tutela previdenziale perseguito dall'art. 2, comma 26, l. n. 335/1995.
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