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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13820/2023 del 19/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto, in appello, della domanda con cui una società chiedeva la restituzione di quanto pagato all’agente della riscossione a titolo di ratei relativi a crediti contenuti in quattro cartelle esattoriali. La società sosteneva che, prima della domanda di dilazione, fosse già maturata la prescrizione quinquennale dei crediti previdenziali; la richiesta di rateazione non poteva quindi essere interpretata come rinuncia alla prescrizione né attribuita efficacia interruttiva. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione, denunciava violazione degli artt. 2937, 2940 e 2944 c.c. e dell’art. 3, comma 9, l. n. 335/1995, contestando l’impostazione della Corte d’appello e richiamando il principio, proprio della materia previdenziale, della indisponibilità della prescrizione già maturata. La ricorrente evidenziava inoltre che il credito contributivo non era più oppugnabile nei termini ordinari e che, una volta maturata la prescrizione, il pagamento non poteva essere validamente richiesto né ricevuto dall’ente.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che, in materia previdenziale, la disciplina speciale dell’art. 3, comma 9, l. n. 335/1995 deroga alla regola civilistica dell’art. 2940 c.c.: una volta maturata la prescrizione dei contributi, questa è sottratta alla disponibilità delle parti, non è rinunciabile e impedisce sia il versamento sia l’accettazione del pagamento da parte dell’ente. Ne consegue che l’istanza di dilazione presentata dopo l’inutile decorso del quinquennio non ha efficacia interruttiva e non può valere come rinuncia alla prescrizione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che dovrà applicare tali principi e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.

    Il ricorso è stato proposto per violazione di legge, deducendo erronea applicazione delle norme sostanziali richiamate.

  • art. 2937 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la prescrizione, in materia previdenziale, non è disponibile e non può essere validamente rinunciata una volta maturata.

  • art. 2940 c.c.

    "Non è ammessa la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto"

    La regola civilistica ordinaria è stata indicata come derogata nella materia previdenziale dalla disciplina speciale dell’art. 3, comma 9, l. n. 335/1995.

  • art. 2944 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare che la domanda di dilazione potesse essere equiparata a riconoscimento del debito o atto interruttivo della prescrizione.

  • art. 3, comma 9, l. n. 335/1995

    Norma speciale che sottrae alla disponibilità delle parti la prescrizione dei contributi previdenziali e impedisce versamenti o regolarizzazioni dopo la sua maturazione.

  • art. 24 d.lgs. n. 46/1999

    Richiamato solo per evidenziare che i termini per opporsi alle cartelle erano comunque decorsi.

  • art. 2034 c.c.

    Evocato in contrapposizione alla materia previdenziale: nel diritto delle obbligazioni il pagamento del debito prescritto non dà luogo a ripetizione, ma tale assetto non vale per i contributi prescritti.

  • art. 2697 c.c.

    Non espressamente discussa come regola decisoria, ma implicita nel richiamo al quadro probatorio degli atti e alla maturazione della prescrizione prima della dilazione.

Massime di principio

  • In materia di contributi previdenziali, la prescrizione già maturata è indisponibile e irrinunciabile: non può essere validamente superata né da una richiesta di rateazione né da un comportamento concludente delle parti.
  • L’istanza di dilazione presentata dopo la scadenza del termine di prescrizione non ha efficacia interruttiva e non può essere qualificata come rinuncia alla prescrizione.
  • La disciplina speciale previdenziale deroga alla regola civilistica del pagamento del debito prescritto: se il contributo è prescritto, l’ente non può legittimamente riceverne il pagamento e il soggetto che abbia versato può chiederne la restituzione.
  • La qualificazione degli atti del debitore deve tener conto della specialità della materia: nelle obbligazioni contributive l’autonomia privata e la disponibilità della prescrizione sono limitate da un assetto di ordine pubblico.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiInadempimento
RamiPrevidenzaObbligazioni
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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