Cassazione Civile, Ordinanza n. 13819/2023 del 19/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione proposta avverso una cartella di pagamento emessa per contributi previdenziali, sanzioni, interessi e accessori relativi al periodo 1981-1984. In primo grado l'opposizione era stata accolta, ma la Corte d'appello ha riformato la decisione, ritenendo ancora attuale la pretesa contributiva dell'ente e insussistente la prescrizione, perché vi sarebbe stato un atto idoneo a interrompere il termine prescrizionale. La parte soccombente in appello ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, ma prima dell'adunanza camerale ha depositato istanza di rinuncia al ricorso, chiedendo la declaratoria di estinzione del processo; la rinuncia non è stata accettata dalle controparti.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso non accettata dalle controparti e ha dichiarato estinto il processo. Ha compensato le spese in considerazione del comportamento processuale della ricorrente. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, richiamando l'orientamento secondo cui tale misura non opera in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, perché prevista solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non anche in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, trattandosi di misura eccezionale e di stretta interpretazione.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte della modifica che ha introdotto il comma 1 quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se non accettata dalle controparti, comporta l'estinzione del processo.
- L'ulteriore contributo unificato previsto per l'impugnazione soccombente non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, poiché la previsione ha natura eccezionale e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
- In presenza di estinzione del giudizio per rinuncia, il regolamento delle spese può essere disposto con compensazione in ragione del comportamento processuale della parte ricorrente.
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