Cassazione Civile, Ordinanza n. 13802/2023 del 19/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia riguarda il diritto di una dipendente al pagamento del premio aziendale di rendimento (PAR) per gli anni 2011 e 2012, riconosciuto in sede monitoria e poi opposto dalla banca datrice di lavoro. La Corte d'appello aveva ritenuto che il premio non fosse subordinato al raggiungimento di specifici obiettivi aziendali, ma alla mera previsione in bilancio di un impegno di spesa e alla posizione strategica occupata dalla dipendente, valorizzando anche la relazione sulla remunerazione e la mancata attivazione della procedura informativa sindacale. La banca ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 44 del CCNL, dell'art. 24 del CIA e degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente interpretato le clausole collettive: il PAR sarebbe stato rimesso alla scelta discrezionale dell'impresa, con individuazione preventiva di obiettivi specifici e con condizione, per l'anno 2011, non realizzata; inoltre la procedura informativa prevista dal CCNL imporrebbe solo informazione e consultazione, non un obbligo di erogazione del premio. La controricorrente ha resistito al ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondata l'interpretazione della Corte d'appello e ha accolto il ricorso della banca. Ha affermato che il premio aziendale di rendimento, secondo il testo dell'art. 44 CCNL e dell'art. 24 CIA, rientra nella sfera unilaterale e discrezionale dell'impresa, che può istituirlo o meno, determinarne ammontare, criteri e tempi di pagamento in relazione a obiettivi prefissati; la mancata attivazione della procedura di informazione/consultazione non trasforma il premio in un emolumento dovuto né elimina la discrezionalità datoriale. Perciò la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 44 c.c.n.l. del 12.2.2005
Premio aziendale di rendimento
La clausola attribuisce all'impresa la facoltà discrezionale di istituire l'incentivo, determinarne ammontare, criteri e tempi di pagamento, nel rispetto di oggettività, trasparenza e degli obblighi informativi/consultivi.
art. 24 del Contratto integrativo aziendale del 3.3.2006
È strumento di attuazione delle previsioni del CCNL e va interpretato in coordinamento con esse; non elimina la natura unilaterale e discrezionale del premio.
art. 1362 c.c.
Va applicato anzitutto il criterio letterale nella interpretazione del testo contrattuale.
art. 1363 c.c.
Le clausole vanno lette sistematicamente, coordinando contratto collettivo nazionale e integrativo.
art. 1366 c.c.
L'interpretazione deve essere coerente con i canoni di buona fede.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato per aderire ai precedenti di legittimità e rinviare alle loro motivazioni.
art. 276 c.p.c.
La Corte esclude la violazione denunciata in relazione all'uso di precedenti successivi nella motivazione di altre ordinanze.
art. 123-ter T.U.F.
La relazione sulla remunerazione è stata esaminata come elemento interpretativo della disciplina del premio.
Massime di principio
- Nel interpretare una clausola collettiva che istituisce un premio aziendale, occorre partire dal dato letterale e dal coordinamento sistematico tra contratto nazionale e contratto integrativo, senza attribuire rilievo decisivo a letture sganciate dal testo.
- Se la disciplina collettiva prevede che l'impresa 'può' istituire il premio e ne stabilisce criteri, importo e tempi, il beneficio resta nella sfera discrezionale datoriale e non si trasforma in un diritto automatico del dipendente per il solo fatto di occupare una posizione strategica.
- La procedura di informazione e consultazione sindacale, ove prevista, è funzionale alla trasparenza e al controllo sui criteri di erogazione, ma non implica di per sé un obbligo dell'impresa di corrispondere il premio.
- La mancata attivazione della procedura consultiva non consente, da sola, di ricavare la vincolatività dell'emolumento se il testo collettivo conserva all'impresa il potere di scelta e di regolazione del premio.
- In presenza di un orientamento nomofilattico consolidato e di fattispecie sovrapponibili, la Corte di cassazione tende a dare continuità ai propri precedenti in assenza di argomenti nuovi idonei a giustificarne il superamento.
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