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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33826/2024 del 21/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA, IRPEG e IRAP relativo al 2002, con cui l'Ufficio ha recuperato maggiori imposte e sanzioni ritenendo che i rapporti tra due società del medesimo gruppo fossero stati formalmente qualificati come lavorazione in conto terzi, ma sostanzialmente riconducibili a un contratto di commissione/mandato senza rappresentanza. Secondo l'Amministrazione, i passaggi di beni tra le società avrebbero dovuto essere trattati come cessioni imponibili ai fini IVA, con conseguente omessa fatturazione e omessa dichiarazione di ricavi. La contribuente ha invece sostenuto che si trattasse di effettivo conto lavorazione, documentato da DDT e da altri elementi, e che non vi fosse prova di una diversa qualificazione giuridica. Nel ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto violazione o falsa applicazione degli artt. 1731 e segg. c.c., 2729 c.c., 115 c.p.c., 2, 3 e 53 d.P.R. n. 633/1972, censurando la CTR per avere negato rilievo agli indizi offerti dall'Ufficio e per avere fondato la decisione in modo apodittico sulla documentazione di trasporto, senza un corretto esame presuntivo complessivo degli elementi di fatto. La resistente ha contrastato il ricorso anche richiamando una decisione penale di non luogo a procedere, invocandone gli effetti nel processo tributario.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto fondato il motivo perché la CTR non ha applicato correttamente i principi in materia di prova presuntiva: avrebbe dovuto valutare dapprima gli indizi singolarmente e poi complessivamente, verificando se fossero gravi, precisi e concordanti. Invece il giudice di merito si è fermato alla lettura formale dei documenti di trasporto e ha trascurato di ricostruire in modo specifico la filiera produttiva e il soggetto effettivamente posto al vertice dell'operazione economica. La Cassazione ha inoltre escluso che la sentenza di non luogo a procedere richiamata dalla contribuente potesse spiegare effetti vincolanti nel giudizio tributario ai sensi dell'art. 21-bis d.lgs. n. 74/2000. La decisione impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR del Molise, in diversa composizione, per nuovo esame del merito alla luce dei principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 1731 c.c.

    richiamato come disciplina del contratto di commissione/mandato senza rappresentanza, la cui configurabilità era contestata

  • art. 2729 c.c.

    la prova per presunzioni richiede elementi gravi, precisi e concordanti; il giudice deve valutare gli indizi prima singolarmente e poi nel loro insieme

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla valutazione delle prove acquisite

  • art. 2 d.P.R. n. 633/1972

    i passaggi di beni tra le società, se ricondotti al rapporto prospettato dall'Ufficio, integrerebbero cessioni di beni ai fini IVA

  • art. 3 d.P.R. n. 633/1972

    le relative operazioni non potevano essere qualificate come prestazioni di servizi secondo la tesi dell'Ufficio

  • art. 21 d.P.R. n. 633/1972

    richiamato per l'omessa fatturazione delle operazioni ritenute imponibili

  • artt. 52 e 53 d.P.R. n. 917/1986

    richiamati per l'omessa dichiarazione ai fini delle imposte dirette dei corrispettivi derivanti dalle cessioni

  • art. 21-bis d.lgs. n. 74/2000

    la sentenza di non luogo a procedere non vi rientra perché non contiene accertamento in fatto e non è assimilabile alla sentenza assolutoria dibattimentale

  • art. 425 c.p.p.

    richiamato per evidenziare che il non luogo a procedere è pronunciato allo stato degli atti e sulla sostenibilità dell'accusa

  • art. 434 c.p.p.

    richiamato come indice della revocabilità della sentenza di non luogo a procedere

  • art. 436 c.p.p.

    richiamato per sottolineare la revocabilità anche con ordinanza

  • art. 2214 c.c.

    richiamato insieme alla disciplina contabile per affermare che i beni in conto lavorazione devono comunque risultare da apposite scritture

  • art. 14 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato per sostenere l'obbligo di specifiche scritture ausiliarie di magazzino

  • art. 8 d.P.R. n. 633/1972

    menzionato nella descrizione della documentazione doganale prodotta dalla contribuente

  • art. 17 d.P.R. n. 633/1972

    richiamato per l'autofattura al rientro dei prodotti finiti

Massime di principio

  • In materia di prova per presunzioni, il giudice di merito deve seguire un duplice passaggio logico: prima selezionare gli indizi singolarmente, escludendo quelli irrilevanti, poi valutarli complessivamente per verificare se, nella loro convergenza, offrano una prova grave, precisa e concordante del fatto ignoto.
  • La censura di violazione dell'art. 2729 c.c. è ammissibile quando il giudice abbia negato in astratto la possibilità di valorizzare gli indizi o abbia omesso la valutazione complessiva del loro insieme, non quando si controverta solo su una diversa lettura del materiale fattuale.
  • Nei rapporti economici tra società appartenenti allo stesso gruppo, l'appartenenza a un medesimo assetto proprietario non basta di per sé a escludere o a imporre una certa qualificazione giuridica del rapporto: occorre ricostruire concretamente la filiera operativa e il soggetto che ne detiene il controllo sostanziale.
  • La mera indicazione formale in documenti di trasporto o in altri atti contabili non è decisiva se non è coerente con l'insieme degli altri elementi, formali e sostanziali, acquisiti in causa.
  • Le operazioni di lavorazione in conto terzi, pur documentalmente supportate dai DDT, richiedono comunque una corretta rendicontazione contabile e non possono essere valutate isolatamente solo in base alla loro etichetta formale.
  • Una sentenza di non luogo a procedere non è equiparabile, ai fini dell'art. 21-bis d.lgs. n. 74/2000, alla sentenza assolutoria dibattimentale e non produce vincolo nel giudizio tributario, perché non contiene un accertamento in fatto definitivo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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