Cassazione Civile, Ordinanza n. 30996/2021 del 02/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva notificato al contribuente due avvisi di accertamento IRPEF e addizionali per gli anni 2004 e 2005, fondati su maggiori redditi già accertati nei confronti della società di capitali di cui il contribuente deteneva il 99% del capitale. Il contribuente aveva ottenuto esito favorevole in primo grado e poi la CTR Lombardia aveva respinto l'appello dell'Ufficio, ritenendo inutilizzabili: la notizia di reato trasmessa alla Procura, prodotta solo in appello, e gli avvisi emessi verso la società, non allegati agli avvisi verso il socio. Nel ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione dell'art. 43 d.P.R. 600/1973, sostenendo che il raddoppio dei termini di accertamento dipende dall'obbligo di denuncia penale e non dalla sua effettiva presentazione; 2) violazione dell'art. 58 d.lgs. 546/1992, contestando l'inutilizzabilità in appello della documentazione prodotta dall'Ufficio; 3) violazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973, censurando la ritenuta illegittimità degli avvisi al socio per mancata allegazione degli atti presupposti emessi alla società, nonostante la motivazione per relationem e la conoscenza legale degli atti presupposti.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati tutti e tre i motivi del ricorso. Ha affermato che, per gli anni d'imposta in questione, il raddoppio dei termini di accertamento presuppone soltanto l'obbligo di denuncia per reati tributari, non la presentazione effettiva della denuncia. Ha inoltre ribadito che nel processo tributario l'art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992 consente la produzione di documenti anche in appello, pure se preesistenti al primo grado, sicché la CTR non poteva dichiararli inutilizzabili. Infine ha escluso l'illegittimità degli avvisi notificati al socio per mancata allegazione degli avvisi alla società, ritenendo sufficiente la motivazione per relationem, specie in presenza di una società a ristretta base partecipativa e della conoscenza legale degli atti presupposti da parte del socio quasi totalitario. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Il raddoppio dei termini di accertamento opera in presenza dell'obbligo di denuncia penale per uno dei reati tributari, non richiedendo la concreta presentazione della denuncia; il contribuente che invochi la decadenza deve contestare la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, non l'accertamento del reato in sé.
In parallelo all'art. 43 d.P.R. 600/1973, il raddoppio dei termini richiede l'obbligo di denuncia penale e non la sua effettiva proposizione.
È il parametro che fa sorgere l'obbligo di denuncia penale rilevante ai fini del raddoppio dei termini di accertamento.
Indica i reati tributari la cui configurabilità fa sorgere l'obbligo di denuncia ai fini del raddoppio dei termini.
Nel processo tributario le parti possono produrre liberamente documenti anche in appello, pure se già esistenti al tempo del primo grado; non si applica la preclusione dell'art. 345 c.p.c.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Nel rapporto tra codice di procedura civile e processo tributario prevale la disciplina speciale tributaria.
La preclusione ivi prevista non si applica al processo tributario in presenza della disciplina speciale dell'art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992.
L'obbligo motivazionale dell'avviso può essere soddisfatto mediante motivazione per relationem agli atti presupposti, ove il contribuente ne abbia conoscenza legale; non è necessaria l'allegazione materiale degli atti presupposti quando essi siano conosciuti o conoscibili dal destinatario.
Il socio di una s.r.l. può consultare la documentazione sociale e prendere visione degli atti presupposti dell'accertamento, circostanza che rafforza la sufficienza della motivazione per relationem nei suoi confronti.
Massime di principio
- Nel sistema del raddoppio dei termini di accertamento tributario, il presupposto decisivo è l'esistenza di fatti che impongano la denuncia penale ai sensi dell'art. 331 c.p.p.; non occorre provare che la denuncia sia stata effettivamente presentata o che sia iniziato il procedimento penale.
- Quando il contribuente eccepisce la decadenza dell'Ufficio per tardività dell'accertamento, deve contestare l'insussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, non sostituire al giudice tributario un sindacato sull'effettiva configurabilità del reato.
- Nel processo tributario il divieto di produzione di nuovi documenti in appello è derogato dall'art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992: la parte può produrre in secondo grado documenti anche preesistenti al primo grado.
- L'avviso di accertamento rivolto al socio di una società a ristretta base partecipativa può essere motivato per relationem agli atti emessi verso la società, senza necessità di autonoma riproduzione o allegazione integrale degli atti presupposti, se il socio ne ha conoscenza legale o comunque la possibilità di prenderne visione.
- In caso di accertamento conseguenziale nei confronti del socio, la conoscenza degli atti societari e la possibilità di consultarne la documentazione incidono sulla sufficienza dell'obbligo motivazionale dell'atto impositivo personale.
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