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Sentenza

Sentenza del 07/08/2024 n. 22292 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia aveva accertato, per gli anni d’imposta 2004, 2005 e 2006, ricavi non dichiarati della società sulla base di indagini finanziarie e di operazioni «extra conto», notificando alla società avvisi per maggiori IRES, IRAP e IVA e al socio avvisi per maggiore IRPEF, in ragione della ristretta base sociale. La CTP di Roma aveva annullato le riprese; la CTR del Lazio, con sentenza n. 5279/9/2015 depositata l’8 ottobre 2015, aveva accolto gli appelli dell’Agenzia, ritenendo legittimi gli accertamenti ma, per il 2004 e 2005, imponendo lo stralcio delle operazioni inferiori a 12.500 euro, e accogliendo integralmente l’appello per il 2006. I contribuenti hanno proposto sette motivi: contrasto tra motivazione e dispositivo; inammissibilità degli appelli dell’Agenzia per difetto di specificità; illegittimità dell’acquisizione e dell’utilizzo dei dati extra conto per il 2004-2005 e per il 2006; illegittimità dei recuperi fondati su dati asseritamente non acquisibili o duplicati; insufficienza della ristretta base sociale a presumere la distribuzione degli utili; e applicazione della tassazione ordinaria anziché della tassazione limitata al 40% invocata per i redditi da partecipazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è infondato: il dispositivo, letto insieme alla motivazione, esprimeva un accoglimento non uniforme degli appelli e non era contraddittorio. Il secondo è inammissibile per difetto di specificità e localizzazione degli atti necessari a verificare la dedotta inammissibilità degli appelli. Il terzo e il quarto sono inammissibili: la soglia di 12.500 euro prevista dalla disciplina antiriciclaggio non limita i controlli bancari ex art. 32 del DPR 600/1973; per le annualità anteriori al 2006 essa rileva per le operazioni extra conto registrate secondo la normativa antiriciclaggio, ma non costituisce una soglia generale per l’esercizio dei controlli. La motivazione della CTR sul punto è stata corretta ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c., essendo il dispositivo conforme a diritto. Il quinto motivo è inammissibile e infondato, perché sollecita una nuova valutazione delle prove. Anche il sesto e il settimo sono inammissibili: in una società a ristretta base sociale è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, salvo prova contraria; A.A. non ha dimostrato che gli utili fossero stati accantonati o reinvestiti, né ha illustrato in modo specifico il regime fiscale applicato e i dati necessari a sostenere la tassazione limitata al 40%. I ricorrenti sono stati condannati in solido a rifondere all’Agenzia 11.500 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 32 del DPR 29 settembre 1973, n. 600

    In tema di controlli e acquisizione documentale di cui all'art.32 del D.P.R. 29 settembre 1973 n.600, non opera la soglia di Euro 12.500 disciplinata dall'art. 7 D.Lgs. 20 febbraio 2004 n. 56 nel testo ratione temporis applicabile il quale, in attuazione della Direttiva 2001/97/CE e anteriormente all'abrogazione ad opera del D.Lgs. 21 novembre 2007 n.231, ha disciplinato una limitazione della circolazione del contante e dei titoli al portatore che pertiene al diverso piano della disciplina antiriciclaggio e alla rilevazione di infrazioni all'art. 1 della L. 5 luglio 1991 n. 197 come successivamente modificata.

    La soglia di 12.500 euro prevista dalla disciplina antiriciclaggio non limita i poteri di controllo e acquisizione documentale dell’Amministrazione finanziaria ai sensi dell’art. 32. Essa riguarda la circolazione del contante e dei titoli al portatore, non l’ampiezza dei controlli bancari.

  • Art. 2, comma 14-ter, del DL 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge n. 248/2005

    Per i periodi di imposta antecedenti il 1 gennaio 2006 e relativamente alle richieste di cui all'articolo 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, i soggetti destinatari ivi indicati utilizzano, ai fini delle risposte relative ai dati, notizie e documenti riguardanti operazioni non transitate in un conto, le rilevazioni effettuate ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e dei relativi provvedimenti di attuazione.

    Per i periodi anteriori al 1° gennaio 2006, le informazioni sulle operazioni non transitate in conto sono fornite utilizzando le rilevazioni effettuate secondo la normativa antiriciclaggio. La disposizione non trasforma la soglia antiriciclaggio in un limite generale ai controlli fiscali.

  • Art. 7, comma 6, del DPR 26 ottobre 1972, n. 605

    Le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 6 per i soggetti non residenti, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro.

    Dal 1° gennaio 2006 gli operatori finanziari devono rilevare e conservare i dati identificativi relativi ai rapporti e alle operazioni finanziarie indicate dalla norma. La disposizione non introduce la soglia antiriciclaggio di 12.500 euro quale limite ai controlli fiscali.

  • Art. 7 del DLgs. 20 febbraio 2004, n. 56

    La norma, in altri, termini disciplina il divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in Euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire è complessivamente superiore ad Euro 12.500,00 e non pertiene all'esercizio dei controlli bancari.

    La soglia di 12.500 euro attiene alla limitazione della circolazione di contante e titoli al portatore e alla disciplina antiriciclaggio, non ai poteri di indagine finanziaria tributaria.

  • Art. 1 della legge 5 luglio 1991, n. 197

    La norma, in altri, termini disciplina il divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in Euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire è complessivamente superiore ad Euro 12.500,00 e non pertiene all'esercizio dei controlli bancari.

    La disposizione è richiamata in relazione al divieto antiriciclaggio di trasferimenti oltre la soglia prevista; tale disciplina non circoscrive i controlli finanziari dell’Amministrazione tributaria.

  • Art. 53 del DLgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La censura sull’inammissibilità degli appelli dell’Agenzia, fondata sulla pretesa insufficiente specificità dei motivi, non è stata esaminata nel merito perché i ricorrenti non hanno indicato e localizzato adeguatamente gli atti dei giudizi d’appello.

  • Artt. 366, comma 1, nn. 4 e 6, e 342 c.p.c.

    In tema di ricorso per cassazione, la deduzione della questione dell'inammissibilità dell'appello, a norma dell'art. 342 cod. proc. civ., integrante "error in procedendo", che legittima l'esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, presuppone pur sempre l'ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 4 e n, 6, cod. proc. civ..

    Anche quando si denuncia un error in procedendo relativo all’ammissibilità dell’appello, il ricorso per cassazione deve rispettare i requisiti di specificità e indicare con precisione gli atti rilevanti; in mancanza, la censura è inammissibile.

  • Art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    In applicazione del principio di diritto suddetto i motivi in disamina sono inammissibili in quanto contenenti un'interpretazione non congruente con la ratio legis e va corretta nel senso indicato ex art.384 u.c. cod. proc. civ. la motivazione del giudice espressa sul punto perché il dispositivo è conforme a diritto.

    La Corte può correggere la motivazione della sentenza impugnata quando il dispositivo è conforme a diritto, senza accogliere il ricorso.

  • Artt. 2697 e 2727 c.c.

    In presenza di ristretta base sociale quale è il pacifico caso di specie in cui A.A. è socio al 90%, spetta al socio fornire la prova contraria del fatto che i maggior redditi accertati in capo alla piccola società di capitali non sono stati distribuiti, ma accantonati o reinvestiti, oppure che non siano mai stati conseguiti.

    La ristretta compagine sociale può fondare la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili; il socio deve provare che gli utili non furono distribuiti, ma accantonati o reinvestiti, oppure che non furono conseguiti.

  • Art. 47, comma 1, del TUIR

    La deduzione secondo cui il reddito da partecipazione dovesse concorrere a tassazione solo per il 40% è stata dichiarata inammissibile perché generica: i contribuenti non hanno specificato il regime fiscale prescelto per ciascun periodo né gli importi dichiarati necessari a verificarne l’applicazione.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115

    Si dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

    Poiché il ricorso è stato rigettato, la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • La soglia antiriciclaggio di 12.500 euro non è un limite generale alle indagini finanziarie fiscali: riguarda la circolazione di contante e titoli al portatore. Per le operazioni extra conto anteriori al 1° gennaio 2006, le informazioni utilizzabili sono quelle rilevate secondo la normativa antiriciclaggio; ciò non equivale a introdurre una soglia di valore nei poteri di controllo tributario.
  • In una società a ristretta base sociale, la concentrazione di partecipazioni e gestione in una cerchia limitata può sostenere la presunzione che gli utili extracontabili siano stati distribuiti ai soci. Il socio può superarla provando concretamente che gli utili sono stati accantonati o reinvestiti, oppure che non sono stati conseguiti.
  • Nel ricorso per cassazione, chi denuncia l’inammissibilità dell’appello deve indicare in modo specifico e localizzare gli atti e i passaggi processuali rilevanti; una contestazione generica non consente alla Corte di esaminare la questione.
  • La Corte di cassazione può correggere la motivazione del giudice di merito quando il dispositivo è conforme a diritto; la correzione non comporta, da sola, l’accoglimento del ricorso.
  • Una censura sul regime fiscale applicato deve indicare il regime concretamente prescelto, i periodi d’imposta e i dati dichiarativi necessari a verificare la contestazione: allegazioni generiche possono essere dichiarate inammissibili.

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