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Sentenza

Sentenza del 06/08/2024 n. 22267 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

A.A. ha impugnato in Cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che aveva confermato la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Como. La controversia riguardava l'iscrizione ipotecaria sui suoi immobili per debiti tributari e, in particolare, la cartella di pagamento n. 033 2001 0072843627 000, che il contribuente affermava di non aver ricevuto e la cui sottoscrizione sull'avviso di ricevimento aveva contestato con querela di falso, respinta dal Tribunale di Milano. I cinque motivi di ricorso denunciavano: 1) insufficienza della prova della notifica della cartella, desunta dalla corrispondenza tra il numero della raccomandata e l'estratto di ruolo; 2) mancata prescrizione quinquennale dei crediti, inclusi interessi e sanzioni; 3) omesso esame del fatto che la cartella era stata impugnata insieme all'iscrizione ipotecaria; 4) mancata produzione della cartella integrale e asserito difetto di motivazione della pretesa, anche perché il contribuente sosteneva di vantare crediti anziché debiti tributari; 5) erronea attribuzione di efficacia interruttiva della prescrizione alla comunicazione dell'iscrizione ipotecaria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e condannato A.A. a pagare alle controricorrenti complessivi 2.300 euro per spese processuali, oltre alle spese prenotate a debito; ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto. Il primo motivo è stato rigettato: la cartella risultava notificata tramite raccomandata e l'avviso di ricevimento, sottoscritto dal ricevente, era riferibile alla cartella secondo gli elementi valutati dal giudice di merito; il contribuente non aveva provato che il plico contenesse un atto diverso o nessun atto. Inoltre, la cartella regolarmente notificata e non impugnata nei termini non poteva essere contestata successivamente impugnando l'iscrizione ipotecaria. Il secondo motivo è stato rigettato: per i crediti IRPEF opera la prescrizione decennale, non quella quinquennale, e tra la notifica della cartella del 2 agosto 2001 e quella dell'iscrizione ipotecaria del 31 dicembre 2009 non erano trascorsi dieci anni; quanto a interessi e sanzioni, il contribuente non aveva tempestivamente sollevato né provato la relativa eccezione nei gradi di merito. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile: trattandosi di doppia conforme, il ricorrente non aveva indicato le differenze tra le ragioni di fatto delle decisioni di primo e secondo grado; la censura presupponeva inoltre l'irregolarità della notifica, già esclusa. Il quarto motivo è stato rigettato: per provare il perfezionamento della notifica non occorre produrre l'originale o la copia autentica della cartella; sono sufficienti la matrice o la copia con la relazione di notifica. Il quinto motivo è stato rigettato: la mera iscrizione ipotecaria non interrompe la prescrizione, ma la sua formale comunicazione al debitore, in quanto atto recettizio che manifesta la volontà di far valere il credito e vale come intimazione ad adempiere, ha efficacia interruttiva.

Norme richiamate

  • Art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973

    In tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del relativo perfezionamento è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata, la cui riferibilità alla specifica cartella è oggetto di un accertamento di fatto da parte del giudice ed è suscettibile di prova contraria da parte del destinatario, non essendo altresì necessario che sull'avviso di ricevimento venga indicato il numero della cartella medesima.

    La notifica della cartella può essere provata producendo l'avviso di ricevimento; spetta al giudice di merito valutare se esso si riferisca alla specifica cartella, e il destinatario può fornire prova contraria. Non è indispensabile che sull'avviso sia riportato il numero della cartella.

  • Art. 1335 c.c.

    In tema di notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c., in conformità al principio di cd. vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova.

    La consegna del plico al domicilio risultante dall'avviso di ricevimento presume la conoscenza dell'atto. Se il destinatario sostiene che il plico fosse vuoto o contenesse un atto diverso, deve provarlo.

  • Art. 2946 c.c.

    Il credito erariale per la riscossione di IRPEF, IRAP, IVA e canone RAI si prescrive nell'ordinario termine decennale, attesa la mancata previsione di un termine più breve, in deroga a quello di cui all'art. 2946 c.c., mentre non opera l'estinzione quinquennale ex art. 2948, comma I, n. 4, c.c., in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione annuale, ha carattere autonomo ed unitario, cosicché il singolo pagamento non è mai legato ai precedenti, ma risente di nuove ed autonome valutazioni circa la sussistenza dei presupposti impositivi.

    In mancanza di una disposizione che stabilisca un termine più breve, il credito erariale IRPEF si prescrive in dieci anni: l'obbligazione tributaria annuale è autonoma e non costituisce una prestazione periodica soggetta, per ciò solo, al termine quinquennale.

  • Art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.

    Il credito erariale per la riscossione di IRPEF, IRAP, IVA e canone RAI si prescrive nell'ordinario termine decennale, attesa la mancata previsione di un termine più breve, in deroga a quello di cui all'art. 2946 c.c., mentre non opera l'estinzione quinquennale ex art. 2948, comma I, n. 4, c.c., in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione annuale, ha carattere autonomo ed unitario, cosicché il singolo pagamento non è mai legato ai precedenti, ma risente di nuove ed autonome valutazioni circa la sussistenza dei presupposti impositivi.

    Il termine quinquennale previsto per le prestazioni periodiche non si applica ai crediti IRPEF, perché ciascuna obbligazione tributaria annuale è autonoma; per tali crediti vale il termine ordinario decennale.

  • Art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    Nell'ipotesi di "doppia conforme", prevista dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell'art. 360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse.

    In caso di doppia conforme, la censura per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il ricorrente non individua e dimostra le differenze tra le ragioni di fatto delle due decisioni.

  • Art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973

    In tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio non è necessaria la produzione in giudizio dell'originale o della copia autentica della cartella, essendo invece sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notifica.

    Per provare il perfezionamento della notifica non è necessario produrre l'originale o una copia autentica della cartella: è sufficiente la matrice o una copia accompagnata dalla relazione di notifica.

  • Art. 2943, comma 4, c.c.

    La formale comunicazione dell'iscrizione ipotecaria, atto recettizio rivolto al debitore, assume anche la natura di intimazione ad adempiere, esplicitando la volontà del creditore di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo e costituisce, quindi, ai sensi dell'art. 2943 c.c., un atto che comporta l'interruzione della prescrizione del credito tributario.

    La comunicazione formale dell'iscrizione ipotecaria al debitore interrompe la prescrizione del credito tributario, perché manifesta la volontà del creditore di far valere il proprio diritto e vale come intimazione ad adempiere. La mera iscrizione, non diretta al debitore, non ha invece tale effetto.

Massime di principio

  • Se una cartella è stata regolarmente notificata e non impugnata entro i termini, non può essere contestata tardivamente attraverso l'impugnazione di un successivo atto della riscossione, quale l'iscrizione ipotecaria.
  • L'avviso di ricevimento può bastare a provare la notifica della cartella anche se non ne riporta il numero, purché il giudice accerti la riferibilità del plico alla cartella; chi sostiene che il plico fosse vuoto o contenesse un atto diverso deve fornire la relativa prova.
  • I crediti IRPEF, in assenza di una specifica norma che preveda un termine più breve, si prescrivono in dieci anni, non in cinque, perché le obbligazioni annuali sono autonome e non prestazioni periodiche.
  • Le eccezioni di prescrizione che il giudice non può rilevare d'ufficio devono essere tempestivamente sollevate e supportate nei gradi di merito; non è sufficiente prospettarle per la prima volta in Cassazione.
  • Quando primo e secondo grado hanno deciso nello stesso senso, la censura per omesso esame di un fatto decisivo richiede di indicare le differenti ragioni di fatto delle due sentenze; in mancanza, il motivo è inammissibile.
  • Per dimostrare il perfezionamento della notifica non occorre necessariamente produrre l'originale o la copia autentica della cartella, se sono prodotti la matrice o una copia con la relazione di notifica.
  • La mera iscrizione di ipoteca non interrompe la prescrizione; può farlo la comunicazione formale dell'iscrizione al debitore, quando esprime la volontà di far valere il credito e assume valore di intimazione ad adempiere.

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