Cassazione Civile, Ordinanza n. 34308/2025 del 28/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società in liquidazione era stata raggiunta da avviso di accertamento per i periodi d'imposta 2010 e 2012, con recupero a tassazione di maggior reddito ritenuto occulto e derivante dalla cessione di beni a prezzo inferiore a quello dichiarato, nell'ambito di verifiche svolte anche su altra società collegata. I giudici di merito avevano accolto la tesi del contribuente, ritenendo superate le presunzioni dell'Ufficio. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, deducendo nullità della sentenza per motivazione apparente ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. 546/1992; secondo, denunciando violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992, per errata valutazione del riparto dell'onere della prova e per avere la sentenza d'appello svalutato indebitamente le presunzioni dell'Ufficio e la prova contraria del contribuente.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo la motivazione della sentenza di merito esistente e comprensibile, dunque non apparente né inferiore al "minimo costituzionale". Ha invece accolto il secondo motivo: ha ritenuto che il giudice di appello avesse fatto un uso non coerente del materiale indiziario, attribuendo rilievo a una sola fattura a fronte di numerosi acquisti presuntivamente sottofatturati, in contrasto con i principi sull'accertamento analitico-induttivo fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti e sul correlato onere di prova contraria del contribuente. Ha inoltre chiarito che l'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992 non introduce un regime probatorio più gravoso per l'Amministrazione e, comunque, non era applicabile ratione temporis a un giudizio introdotto prima dell'entrata in vigore della novella. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia per nuovo esame conforme ai principi indicati.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
È richiamato come parametro della nullità per motivazione mancante o solo apparente; la Corte esclude che la sentenza impugnata violi tale disposizione perché la motivazione è esistente e comprensibile.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
Norma evocata in relazione al requisito motivazionale delle sentenze tributarie; la Corte ritiene soddisfatto il requisito motivazionale.
È richiamato per il riparto dell'onere della prova; la Corte ribadisce che, in tema di accertamento induttivo, il contribuente deve fornire prova contraria alle presunzioni gravi, precise e concordanti dell'Ufficio.
art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992
La Corte afferma che non introduce un onere probatorio diverso o più gravoso per l'Amministrazione finanziaria e che, in ogni caso, non si applica ai giudizi instaurati prima della sua entrata in vigore.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il paradigma del vizio processuale dedotto per la motivazione apparente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il paradigma del vizio di violazione di legge dedotto con riferimento al riparto dell'onere probatorio e alla disciplina della prova nel processo tributario.
art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Consente l'accertamento analitico-induttivo anche in presenza di contabilità formalmente regolare, quando emergano presunzioni gravi, precise e concordanti che facciano dubitare della completezza e fedeltà delle scritture.
art. 54, commi 2 e 3, d.P.R. 633/1972
È richiamato per l'accertamento IVA fondato su presunzioni semplici gravi, precise e concordanti in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile.
È evocato per la prova presuntiva e per la valutazione del materiale indiziario.
La Corte richiama i criteri di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni e il controllo di legittimità sull'uso corretto del materiale indiziario.
art. 11 preleggi
È richiamato per affermare la non retroattività della novella processuale in assenza di norme transitorie.
È richiamata come legge che ha introdotto l'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992, ma senza effetto sui giudizi già pendenti prima della sua entrata in vigore.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è solo apparente quando manchi l'indicazione degli elementi posti a base del convincimento o essi siano enunciati senza un'effettiva disamina logica e giuridica; se invece il ragionamento è comprensibile, il vizio non sussiste.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito rivalutare il merito delle prove, ma è sindacabile l'uso delle presunzioni quando il giudice di merito non ne applichi correttamente i criteri di gravità, precisione e concordanza o non compia una valutazione complessiva del materiale indiziario.
- L'accertamento analitico-induttivo è legittimo anche in presenza di contabilità formalmente regolare quando emergano elementi che facciano dubitare della sua completezza o fedeltà; in tal caso spetta al contribuente provare il contrario.
- L'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992 non modifica in senso più gravoso il tradizionale riparto dell'onere della prova in materia tributaria e non esclude il ricorso alle presunzioni semplici.
- Le norme processuali introdotte successivamente all'instaurazione del giudizio non si applicano, in difetto di espressa disciplina transitoria, ai processi già pendenti alla data della loro entrata in vigore.
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