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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31824/2021 del 04/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Ufficio ha emesso un avviso di accertamento per l'anno 2008 nei confronti del contribuente, ritenendolo responsabile in solido, quale amministratore di fatto della società Euronet Consulting s.r.l., per violazioni fiscali della società ai fini IRES, IRAP e IVA. La Commissione tributaria provinciale aveva annullato l'atto; l'Agenzia aveva appellato e il contribuente aveva proposto appello incidentale limitato alle spese. La CTR aveva rigettato l'appello principale, osservando che l'atto di gravame dell'Ufficio era genericamente formulato e che l'avviso era privo di adeguata motivazione perché il processo verbale di constatazione richiamato non era stato allegato né portato a conoscenza del contribuente. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto, con due motivi, la nullità della sentenza per motivazione apparente sulla pretesa inammissibilità dell'appello e l'omesso esame di fatti decisivi circa la conoscenza, da parte del contribuente, del contenuto del PVC (anche tramite una serie di e-mail richiamate nell'accertamento). Il contribuente ha resistito e ha proposto ricorso incidentale: con il primo motivo ha denunciato la violazione delle norme sulla soggettività passiva, sostenendo di non poter essere destinatario della pretesa tributaria e delle sanzioni irrogate alla società; con il secondo e terzo motivo ha lamentato la mancata pronuncia sul giudicato interno relativo alla questione della mancata allegazione del PVC; con il quarto motivo ha censurato l'omessa pronuncia sull'appello incidentale relativo alla liquidazione delle spese professionali, chiedendo l'applicazione della tariffa.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i primi due motivi del ricorso principale dell'Agenzia e, quindi, ha rigettato il ricorso principale. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso incidentale del contribuente e assorbiti il secondo e il terzo. Ha invece accolto il quarto motivo del ricorso incidentale per omessa pronuncia, rilevando che la CTR non si era pronunciata sulla domanda incidentale relativa alla determinazione dei compensi professionali. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il giudicato esterno relativo a un'annualità può spiegare efficacia preclusiva in altra annualità solo quando accerti fatti aventi carattere stabile o tendenzialmente permanente, o rapporti a esecuzione prolungata; non si estende a elementi variabili e a autonomi avvisi di accertamento.
  • La censura di inammissibilità dell'appello per genericità non è scrutinabile come autonoma statuizione se il giudice di merito usa espressioni meramente valutative e poi decide comunque nel merito la controversia.
  • Quando il giudice d'appello conferma la decisione di primo grado sulla base della medesima ratio decidendi, il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale incontra il limite dell'art. 348-ter c.p.c.
  • L'omessa pronuncia su una domanda o su un motivo di appello integra violazione dell'art. 112 c.p.c. ed è deducibile in cassazione; se la questione non è stata devoluta come motivo di gravame ma è rimasta assorbita, la parte deve riproporla ai sensi dell'art. 346 c.p.c. e non proporre ricorso incidentale autonomo.
  • In materia di motivazione dell'avviso di accertamento, la conoscenza del contribuente degli elementi richiamati nell'atto rileva solo se effettivamente dimostrata; in mancanza, l'omessa allegazione del PVC può incidere sul diritto di difesa quando quel verbale contenga gli elementi essenziali della pretesa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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