Cassazione Civile, Ordinanza n. 31824/2021 del 04/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Ufficio ha emesso un avviso di accertamento per l'anno 2008 nei confronti del contribuente, ritenendolo responsabile in solido, quale amministratore di fatto della società Euronet Consulting s.r.l., per violazioni fiscali della società ai fini IRES, IRAP e IVA. La Commissione tributaria provinciale aveva annullato l'atto; l'Agenzia aveva appellato e il contribuente aveva proposto appello incidentale limitato alle spese. La CTR aveva rigettato l'appello principale, osservando che l'atto di gravame dell'Ufficio era genericamente formulato e che l'avviso era privo di adeguata motivazione perché il processo verbale di constatazione richiamato non era stato allegato né portato a conoscenza del contribuente. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto, con due motivi, la nullità della sentenza per motivazione apparente sulla pretesa inammissibilità dell'appello e l'omesso esame di fatti decisivi circa la conoscenza, da parte del contribuente, del contenuto del PVC (anche tramite una serie di e-mail richiamate nell'accertamento). Il contribuente ha resistito e ha proposto ricorso incidentale: con il primo motivo ha denunciato la violazione delle norme sulla soggettività passiva, sostenendo di non poter essere destinatario della pretesa tributaria e delle sanzioni irrogate alla società; con il secondo e terzo motivo ha lamentato la mancata pronuncia sul giudicato interno relativo alla questione della mancata allegazione del PVC; con il quarto motivo ha censurato l'omessa pronuncia sull'appello incidentale relativo alla liquidazione delle spese professionali, chiedendo l'applicazione della tariffa.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i primi due motivi del ricorso principale dell'Agenzia e, quindi, ha rigettato il ricorso principale. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso incidentale del contribuente e assorbiti il secondo e il terzo. Ha invece accolto il quarto motivo del ricorso incidentale per omessa pronuncia, rilevando che la CTR non si era pronunciata sulla domanda incidentale relativa alla determinazione dei compensi professionali. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato come norma sul vizio di nullità della sentenza per violazione di norme processuali e omessa pronuncia
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
invocato per censurare la motivazione della sentenza tributaria
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per la censura di omesso esame di fatti decisivi
richiamato come limite all'impugnazione per vizio di motivazione quando la decisione d'appello conferma la ratio decisoria di primo grado
invocato nel ricorso incidentale per denunciare errori di diritto nella decisione
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 917/1986
richiamato dal contribuente per contestare la soggettività passiva
richiamato dal contribuente per contestare la soggettività passiva ai fini IRAP
richiamato dal contribuente per contestare la soggettività passiva ai fini IVA
richiamato dal contribuente per contestare l'imputazione delle sanzioni alla persona fisica
richiamato per la censura di omessa pronuncia sulla domanda o sul motivo di appello incidentale
artt. 53 e 56 d.lgs. n. 546/1992
richiamati in relazione al devolutum e alle modalità di trattazione delle questioni in appello nel processo tributario
richiamati per la formazione del giudicato interno e la preclusione da acquiescenza
richiamato per gli effetti del giudicato sostanziale
art. 9, comma 2, d.l. n. 1/2012
richiamato nel motivo sulle spese professionali
artt. 1, 17 e 28, commi 2 e 3, d.m. n. 140/2012
richiamati nel motivo incidentale relativo alla liquidazione dei compensi professionali
Massime di principio
- Nel processo tributario, il giudicato esterno relativo a un'annualità può spiegare efficacia preclusiva in altra annualità solo quando accerti fatti aventi carattere stabile o tendenzialmente permanente, o rapporti a esecuzione prolungata; non si estende a elementi variabili e a autonomi avvisi di accertamento.
- La censura di inammissibilità dell'appello per genericità non è scrutinabile come autonoma statuizione se il giudice di merito usa espressioni meramente valutative e poi decide comunque nel merito la controversia.
- Quando il giudice d'appello conferma la decisione di primo grado sulla base della medesima ratio decidendi, il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale incontra il limite dell'art. 348-ter c.p.c.
- L'omessa pronuncia su una domanda o su un motivo di appello integra violazione dell'art. 112 c.p.c. ed è deducibile in cassazione; se la questione non è stata devoluta come motivo di gravame ma è rimasta assorbita, la parte deve riproporla ai sensi dell'art. 346 c.p.c. e non proporre ricorso incidentale autonomo.
- In materia di motivazione dell'avviso di accertamento, la conoscenza del contribuente degli elementi richiamati nell'atto rileva solo se effettivamente dimostrata; in mancanza, l'omessa allegazione del PVC può incidere sul diritto di difesa quando quel verbale contenga gli elementi essenziali della pretesa.
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