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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05201/2023 del 20/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

Una società aveva impugnato davanti al giudice tributario un'intimazione di pagamento e tredici cartelle presupposte relative a IVA, IRES e IRAP, sostenendo che i crediti fossero prescritti; in primo grado il ricorso era stato accolto solo per quattro cartelle, ma in appello l'agente della riscossione otteneva la riforma della decisione, con affermazione della prescrizione ordinaria decennale dei crediti tributari. In cassazione la società deduceva due censure: (1) violazione dell'art. 11, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, assumendo l'invalidità dell'appello perché proposto dall'agente della riscossione tramite avvocato del libero foro e non secondo le regole della difesa erariale; (2) violazione degli artt. 2946 e 2948 c.c., contestando che i tributi iscritti a ruolo fossero soggetti a prescrizione decennale anziché quinquennale.

La decisione

La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Quanto al primo, ha ritenuto legittima la costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione a mezzo di avvocato del libero foro nei giudizi dinanzi alle commissioni tributarie, senza necessità di specifica delibera o altre formalità, quando la convenzione con l'Avvocatura dello Stato non riserva a quest'ultima la difesa. Quanto al secondo, ha ribadito che la mancata impugnazione definitiva della cartella non determina la conversione della prescrizione breve in quella ordinaria ex art. 2953 c.c., ma ha comunque confermato che, per IVA, IRES e IRAP, il credito erariale si prescrive nel termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c., non essendo applicabile il termine quinquennale dell'art. 2948, n. 4, c.c. alla obbligazione tributaria annuale ma autonoma. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al contributo unificato დამატivo.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    non impedisce all'Agenzia delle Entrate-Riscossione di stare in giudizio tramite avvocato del libero foro nei giudizi tributari non riservati alla difesa erariale

  • art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933

    richiede apposita delibera motivata solo nei casi speciali in cui l'ente voglia non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nelle ipotesi riservate

  • art. 1, comma 5, d.l. n. 193 del 2016

    consente il ricorso ad avvocati del libero foro nel rispetto dei criteri generali adottati dall'ente

  • artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016

    vengono richiamati come regole di selezione del difensore del libero foro

  • art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46 del 1999

    la scadenza del termine per opposizione alla cartella comporta decadenza dall'impugnazione ma non conversione della prescrizione breve in quella ordinaria

  • art. 2953 c.c.

    si applica solo a titoli o provvedimenti divenuti definitivi con efficacia di giudicato, non alla cartella amministrativa non opposta

  • art. 3, commi 9 e 10, l. n. 335 del 1995

    richiamata per indicare la prescrizione quinquennale dei crediti previdenziali; nel caso concreto non estesa ai tributi in contestazione

  • art. 2946 c.c.

    ritenuto applicabile ai crediti tributari erariali per IVA, IRES e IRAP, in mancanza di previsione speciale

  • art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.

    non applicabile ai tributi erariali perché l'obbligazione tributaria è autonoma e non periodica in senso civilistico

  • art. 78 d.P.R. n. 131 del 1986

    richiamato come base espressa per la prescrizione decennale dell'imposta di registro, in analogia di ragionamento

Massime di principio

  • L'ente della riscossione può essere validamente difeso da avvocati del libero foro nei giudizi tributari non riservati alla difesa dell'Avvocatura dello Stato, senza necessità di ulteriori formalità, quando la scelta discenda dall'assetto convenzionale e organizzativo previsto dalla legge.
  • La mancata impugnazione nel termine della cartella di pagamento comporta solo la definitività amministrativa del credito, ma non trasforma automaticamente la prescrizione breve in prescrizione decennale ex art. 2953 c.c., perché la cartella non ha natura di titolo giudiziale.
  • Per i crediti erariali relativi a IVA, IRES e IRAP si applica, in difetto di specifica previsione, la prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c.; non opera il termine quinquennale dell'art. 2948, n. 4, c.c., poiché l'obbligazione tributaria annuale ha autonomia causale e non è assimilabile a un debito periodico civilistico.
  • Nel giudizio di legittimità, la costituzione dell'agente della riscossione mediante difensore del libero foro postula implicitamente la sussistenza dei presupposti che legittimano tale modalità di difesa, senza onere di specifica allegazione o prova da parte della resistente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizioneGiudicatoOnere della prova

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