Cassazione Civile, Ordinanza n. 05201/2023 del 20/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
Una società aveva impugnato davanti al giudice tributario un'intimazione di pagamento e tredici cartelle presupposte relative a IVA, IRES e IRAP, sostenendo che i crediti fossero prescritti; in primo grado il ricorso era stato accolto solo per quattro cartelle, ma in appello l'agente della riscossione otteneva la riforma della decisione, con affermazione della prescrizione ordinaria decennale dei crediti tributari. In cassazione la società deduceva due censure: (1) violazione dell'art. 11, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, assumendo l'invalidità dell'appello perché proposto dall'agente della riscossione tramite avvocato del libero foro e non secondo le regole della difesa erariale; (2) violazione degli artt. 2946 e 2948 c.c., contestando che i tributi iscritti a ruolo fossero soggetti a prescrizione decennale anziché quinquennale.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Quanto al primo, ha ritenuto legittima la costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione a mezzo di avvocato del libero foro nei giudizi dinanzi alle commissioni tributarie, senza necessità di specifica delibera o altre formalità, quando la convenzione con l'Avvocatura dello Stato non riserva a quest'ultima la difesa. Quanto al secondo, ha ribadito che la mancata impugnazione definitiva della cartella non determina la conversione della prescrizione breve in quella ordinaria ex art. 2953 c.c., ma ha comunque confermato che, per IVA, IRES e IRAP, il credito erariale si prescrive nel termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c., non essendo applicabile il termine quinquennale dell'art. 2948, n. 4, c.c. alla obbligazione tributaria annuale ma autonoma. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
art. 11, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
non impedisce all'Agenzia delle Entrate-Riscossione di stare in giudizio tramite avvocato del libero foro nei giudizi tributari non riservati alla difesa erariale
art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933
richiede apposita delibera motivata solo nei casi speciali in cui l'ente voglia non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nelle ipotesi riservate
art. 1, comma 5, d.l. n. 193 del 2016
consente il ricorso ad avvocati del libero foro nel rispetto dei criteri generali adottati dall'ente
artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016
vengono richiamati come regole di selezione del difensore del libero foro
art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46 del 1999
la scadenza del termine per opposizione alla cartella comporta decadenza dall'impugnazione ma non conversione della prescrizione breve in quella ordinaria
si applica solo a titoli o provvedimenti divenuti definitivi con efficacia di giudicato, non alla cartella amministrativa non opposta
art. 3, commi 9 e 10, l. n. 335 del 1995
richiamata per indicare la prescrizione quinquennale dei crediti previdenziali; nel caso concreto non estesa ai tributi in contestazione
ritenuto applicabile ai crediti tributari erariali per IVA, IRES e IRAP, in mancanza di previsione speciale
art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.
non applicabile ai tributi erariali perché l'obbligazione tributaria è autonoma e non periodica in senso civilistico
art. 78 d.P.R. n. 131 del 1986
richiamato come base espressa per la prescrizione decennale dell'imposta di registro, in analogia di ragionamento
Massime di principio
- L'ente della riscossione può essere validamente difeso da avvocati del libero foro nei giudizi tributari non riservati alla difesa dell'Avvocatura dello Stato, senza necessità di ulteriori formalità, quando la scelta discenda dall'assetto convenzionale e organizzativo previsto dalla legge.
- La mancata impugnazione nel termine della cartella di pagamento comporta solo la definitività amministrativa del credito, ma non trasforma automaticamente la prescrizione breve in prescrizione decennale ex art. 2953 c.c., perché la cartella non ha natura di titolo giudiziale.
- Per i crediti erariali relativi a IVA, IRES e IRAP si applica, in difetto di specifica previsione, la prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c.; non opera il termine quinquennale dell'art. 2948, n. 4, c.c., poiché l'obbligazione tributaria annuale ha autonomia causale e non è assimilabile a un debito periodico civilistico.
- Nel giudizio di legittimità, la costituzione dell'agente della riscossione mediante difensore del libero foro postula implicitamente la sussistenza dei presupposti che legittimano tale modalità di difesa, senza onere di specifica allegazione o prova da parte della resistente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05177/2023 del 20/02/2023
- ordinanza_civile · 20 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05190/2023 del 20/02/2023
- ordinanza_civile · 20 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05191/2023 del 20/02/2023
- ordinanza_civile · 20 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05196/2023 del 20/02/2023
- ordinanza_civile · 20 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05197/2023 del 20/02/2023
- ordinanza_civile · 20 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05199/2023 del 20/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →