Cassazione Civile, Ordinanza n. 37219/2021 del 29/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente impugnava, fino in Cassazione, la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva rigettato il suo appello contro un avviso di accertamento per maggiore IRPEF relativa all’anno d’imposta 2009. La controversia riguardava compensi di lavoro autonomo ritenuti non dichiarati dall’Ufficio sulla base di fatture emesse e della documentazione proveniente dai sostituti d’imposta. Con l’unico motivo di ricorso il contribuente denunciava la violazione delle norme fiscali sul reddito di lavoro autonomo e del principio di cassa, sostenendo che la mera presunzione di pagamento delle fatture, non corroborata da ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti, e comunque smentita da prova contraria, non consentisse di tassare quei compensi nell’anno di emissione delle fatture in assenza dell’effettivo incasso. La Corte rilevava anche, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva del Ministero delle finanze, non costituitosi in giudizio.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile e comunque infondato il motivo, osservando che la sentenza impugnata aveva accertato in fatto, con valutazione non sindacabile in sede di legittimità, che l’Agenzia aveva fondato la pretesa su fatture emesse, dati trasmessi dai sostituti d’imposta, riscontri dell’Anagrafe tributaria e processo verbale della Guardia di Finanza. A fronte di tale quadro indiziario, il contribuente non aveva assolto l’onere di provare il mancato pagamento dei compensi né aveva chiarito quale prova contraria avesse offerto. La Corte ha quindi confermato la legittimità dell’accertamento e condannato il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, con statuizione anche sul contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
viene richiamato come norma che consente il motivo di ricorso per violazione di legge, ma il motivo è respinto perché la sentenza impugnata non incorre nella dedotta violazione
la Corte richiama il principio sull’onere della prova: una volta emerso il quadro indiziario a favore dell’Amministrazione, spetta al contribuente dimostrare il mancato pagamento dei compensi
art. 50 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato, nel testo, quale disposizione che esprime per il lavoro autonomo il principio di cassa per la tassazione dei redditi
art. 54 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
indicato come attuale riferimento normativo del principio di cassa per i redditi da lavoro autonomo
art. 160 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
norma indicata dal ricorrente tra quelle asseritamente violate
art. 63 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
norma indicata dal ricorrente tra quelle asseritamente violate
richiamati come base dell’attività istruttoria svolta mediante questionari ai sostituti d’imposta
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
art. 11 r.d. n. 1611 del 1933
menzionato in relazione alla legittimazione processuale del Ministero delle finanze, esclusa per effetto dell’istituzione dell’Agenzia delle entrate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per la sussistenza dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato in collegamento con l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- In materia di redditi di lavoro autonomo, la tassazione segue il principio di cassa: rileva il momento dell’effettivo incasso dei compensi, non quello dell’emissione della fattura.
- Quando l’Amministrazione finanziaria dimostri, con dati documentali e riscontri provenienti da sostituti d’imposta o da altre risultanze istruttorie, l’avvenuta erogazione di compensi, incombe sul contribuente l’onere di provare che l’incasso non sia avvenuto nell’anno oggetto di accertamento.
- La censura per violazione di legge non può travolgere un accertamento di fatto della sentenza di merito quando la decisione sia fondata su riscontri documentali e il ricorrente non indichi specificamente il vizio o la prova contraria trascurata.
- Il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’economia e delle finanze è rilevante quando la controversia riguardi atti dell’Agenzia delle entrate, unica legittimata a stare in giudizio nei relativi giudizi.
- rami
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37141/2021 del 29/11/2021
- ordinanza_civile · 29 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37142/2021 del 29/11/2021
- ordinanza_civile · 29 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37147/2021 del 29/11/2021
- ordinanza_civile · 29 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37148/2021 del 29/11/2021
- ordinanza_civile · 29 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37150/2021 del 29/11/2021
- ordinanza_civile · 29 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37151/2021 del 29/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →