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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37219/2021 del 29/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente impugnava, fino in Cassazione, la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva rigettato il suo appello contro un avviso di accertamento per maggiore IRPEF relativa all’anno d’imposta 2009. La controversia riguardava compensi di lavoro autonomo ritenuti non dichiarati dall’Ufficio sulla base di fatture emesse e della documentazione proveniente dai sostituti d’imposta. Con l’unico motivo di ricorso il contribuente denunciava la violazione delle norme fiscali sul reddito di lavoro autonomo e del principio di cassa, sostenendo che la mera presunzione di pagamento delle fatture, non corroborata da ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti, e comunque smentita da prova contraria, non consentisse di tassare quei compensi nell’anno di emissione delle fatture in assenza dell’effettivo incasso. La Corte rilevava anche, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva del Ministero delle finanze, non costituitosi in giudizio.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile e comunque infondato il motivo, osservando che la sentenza impugnata aveva accertato in fatto, con valutazione non sindacabile in sede di legittimità, che l’Agenzia aveva fondato la pretesa su fatture emesse, dati trasmessi dai sostituti d’imposta, riscontri dell’Anagrafe tributaria e processo verbale della Guardia di Finanza. A fronte di tale quadro indiziario, il contribuente non aveva assolto l’onere di provare il mancato pagamento dei compensi né aveva chiarito quale prova contraria avesse offerto. La Corte ha quindi confermato la legittimità dell’accertamento e condannato il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, con statuizione anche sul contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In materia di redditi di lavoro autonomo, la tassazione segue il principio di cassa: rileva il momento dell’effettivo incasso dei compensi, non quello dell’emissione della fattura.
  • Quando l’Amministrazione finanziaria dimostri, con dati documentali e riscontri provenienti da sostituti d’imposta o da altre risultanze istruttorie, l’avvenuta erogazione di compensi, incombe sul contribuente l’onere di provare che l’incasso non sia avvenuto nell’anno oggetto di accertamento.
  • La censura per violazione di legge non può travolgere un accertamento di fatto della sentenza di merito quando la decisione sia fondata su riscontri documentali e il ricorrente non indichi specificamente il vizio o la prova contraria trascurata.
  • Il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’economia e delle finanze è rilevante quando la controversia riguardi atti dell’Agenzia delle entrate, unica legittimata a stare in giudizio nei relativi giudizi.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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