Cassazione Civile, Ordinanza n. 03017/2023 del 01/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da una verifica fiscale eseguita nei confronti di una società partecipata da due società, che aveva dedotto costi relativi all’acquisto e alla gestione di tre imbarcazioni. L’Ufficio ha ritenuto tali costi indeducibili per difetto di inerenza, contestando anche la detraibilità IVA e, di riflesso, ha emesso avvisi di accertamento di "primo livello" nei confronti delle due socie per il recupero delle perdite fiscali trasferite per trasparenza, nonché avvisi di "secondo livello" nei confronti della consolidante nel perimetro del consolidato fiscale. Le società hanno impugnato gli atti sostenendo, tra l’altro, che la C.T.R. avesse erroneamente applicato il giudicato prima della sua formazione definitiva, che i costi erano inerenti a un’attività imprenditoriale più ampia anche se non immediatamente produttiva di ricavi nel periodo accertato, che l’onere della prova dell’assenza di inerenza gravasse sull’Ufficio e che vi fosse omessa pronuncia su una specifica censura relativa alla rideterminazione del reddito. L’Agenzia, nel ricorso successivo, ha invece invocato il giudicato esterno formatosi sulla sentenza definitiva resa in relazione agli avvisi di secondo livello emessi nei confronti della consolidante, sostenendo che tale giudicato dovesse travolgere anche gli avvisi di primo livello emessi nei confronti delle consolidate.
La decisione
La Corte ha riunito i due ricorsi per connessione. Ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo fondato il motivo relativo al giudicato esterno: la sentenza passata in giudicato sugli avvisi di secondo livello emessi nei confronti della consolidante, aventi ad oggetto la medesima ripresa fiscale, precludeva la diversa decisione sugli avvisi di primo livello relativi alle consolidate, anche per effetto riflesso nei confronti della società rimasta estranea a quel giudizio ma coinvolta nella stessa vicenda sostanziale. Ha quindi cassato la sentenza della C.T.R. e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario della società contribuente. Ha rigettato anche il ricorso proposto dalle due società contro la sentenza relativa agli avvisi di primo livello. Le spese di legittimità sono state poste a carico della parte soccombente; le spese dei gradi di merito nel giudizio sull’avviso di secondo livello sono state compensate.
Norme richiamate
obbligatoria, ove investano lo stesso provvedimento
la riunione delle impugnazioni è obbligatoria se riguardano lo stesso provvedimento e può essere disposta anche per provvedimenti diversi ma connessi, per esigenze di economia processuale e per evitare decisioni contrastanti.
è richiamato come norma che, secondo le ricorrenti, avrebbe imposto la sospensione del giudizio in attesa della definizione della controversia pregiudiziale.
il giudicato sostanziale rende incontrovertibile la pretesa tributaria tra le stesse parti e per il medesimo rapporto, precludendo la decisione difforme su questioni già coperte da giudicato.
viene richiamato insieme all’art. 2909 c.c. per affermare la definitività della decisione passata in giudicato.
è la norma posta a fondamento del requisito di inerenza dei costi; la Corte, però, non esamina nel merito la sua corretta applicazione perché prevale il giudicato esterno.
art. 19, comma 1, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633
è richiamato dai ricorrenti in relazione alla detraibilità IVA sugli acquisti contestati.
è invocato per contestare la ripartizione dell’onere della prova sul requisito dell’inerenza; la censura resta assorbita dall’accoglimento del motivo sul giudicato.
è richiamato per dedurre omessa pronuncia su una specifica censura relativa alla determinazione del reddito; il motivo resta assorbito.
consente alla Corte, una volta cassata la sentenza e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito.
viene menzionato come base della declaratoria di estinzione del separato giudizio relativo agli avvisi emessi nei confronti della società partecipata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
è richiamato per il raddoppio del contributo unificato, in presenza dei presupposti di legge.
Massime di principio
- Il giudicato esterno formatosi su una decisione definitiva relativa a una ripresa fiscale può essere rilevato d’ufficio anche in cassazione, per esigenze di economia processuale e di coerenza del sistema, indipendentemente dalla specifica deduzione della parte.
- Nel contenzioso tributario il giudicato può spiegare effetti anche riflessi nei confronti di soggetti rimasti estranei al giudizio, quando la decisione definitiva accerti in via obiettiva una situazione giuridica o fattuale comune e il rapporto controverso sia dipendente da quello già definito.
- Quando una società consolidante ha già ottenuto una decisione definitiva sulla legittimità di riprese fiscali collegate alle perdite o ai risultati di società consolidate, tale giudicato può precludere una diversa soluzione sui correlati avvisi emessi alle consolidate per la medesima base fattuale e giuridica.
- Se il giudicato esterno è decisivo e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c.
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