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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01649/2023 del 19/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento IMU relativo all'anno 2013. In primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile per assoluta carenza di motivi. In appello la contribuente aveva dedotto il difetto di sottoscrizione dell'atto, sostenendo che il funzionario che aveva firmato l'avviso fosse stato già trasferito ad altra mansione e quindi privo di potere, invocando la disciplina sulla prorogatio e la necessità che subentrasse il dirigente del settore. Nel ricorso per cassazione la contribuente ha denunciato, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 1, comma 87, L. 549/1995, del comma 6 della L. 241/1990, degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 e dell'art. 11 del D.Lgs. 504/1992, sostenendo l'erronea applicazione del principio di prorogatio e ribadendo la nullità dell'avviso per difetto di sottoscrizione. Ha anche affermato che l'erroneo richiamo, nell'atto introduttivo, all'art. 42 del DPR 600/1973 non avrebbe inficiato la validità delle contestazioni e che il giudice avrebbe dovuto riqualificare la domanda. La Corte ha però rilevato che le censure erano generiche, non coglievano la ratio decidendi della sentenza impugnata e, soprattutto, la ricorrente non aveva trascritto o riassunto gli atti di primo e secondo grado per consentire il controllo sulla specificità dei motivi di impugnazione e sulla tempestività dell'eccezione di difetto di sottoscrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso e ha rigettato il ricorso nel suo complesso. Ha ritenuto che la decisione d'appello si fondasse su due rationes: da un lato, la documentazione in atti mostrava che alla data di emissione dell'avviso il sottoscrittore era ancora il responsabile del servizio; dall'altro, dagli atti di merito non emergeva alcun motivo specifico di impugnazione dell'atto, essendosi la parte limitata a un generico richiamo normativo. La Corte ha inoltre osservato che la ricorrente non aveva indicato in quale fase avesse prodotto l'ordine di servizio relativo al trasferimento del funzionario né aveva chiarito se avesse chiesto la restituzione in termini. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto e la ricorrente è stata condannata alle spese, oltre al raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Il motivo di ricorso è stato incardinato come denuncia di violazione di legge, ma è stato ritenuto inammissibile perché generico e non idoneo a censurare la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 1, comma 87, L. 549/1995

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla sottoscrizione dell'avviso e sulla prorogatio del funzionario, ma non ritenuto decisivo dalla Corte.

  • art. 6, comma 1, L. 241/1990

    Invocato dalla ricorrente per sostenere il regime di successione nella titolarità del potere, senza che la Corte ne ravvisasse l'applicabilità decisiva alla fattispecie.

  • artt. 8 e 9 D.Lgs. 23/2011

    Richiamati dalla ricorrente in tema di imposizione locale e poteri del funzionario, ma non ritenuti idonei a superare l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 11 D.Lgs. 504/1992

    Invocato in relazione alla disciplina dell'IMU e della sottoscrizione dell'atto impositivo, senza esito favorevole per la ricorrente.

  • art. 42 DPR 600/1973

    Richiamato genericamente nel ricorso introduttivo; la Corte osserva che il mero richiamo normativo, non accompagnato da una specifica censura, non consente di individuare il nucleo dell'impugnazione e non sana la genericità dei motivi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente soccombente.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    Richiamato come norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. 115/2002 in tema di contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la censura deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata: motivi generici o solo assertivi sono inammissibili.
  • Chi deduce la nullità di un atto impositivo per difetto di sottoscrizione deve allegare e dimostrare in modo specifico la tempestiva proposizione della relativa eccezione nei gradi di merito, non potendo introdurla per la prima volta in appello.
  • Per consentire il controllo di legittimità, il ricorrente deve riportare o riassumere gli atti processuali rilevanti nelle parti essenziali; in mancanza, la Corte non può verificare la specificità dei motivi di impugnazione.
  • Il mero richiamo a una norma astrattamente pertinente non è sufficiente a fondare un motivo di ricorso se non è chiarito in che modo la norma sia stata violata rispetto alla concreta motivazione della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImposta su immobili (IMU)Contenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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