Cassazione Civile, Ordinanza n. 28398/2025 del 27/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Una società che aveva acquistato, senza esservi obbligata, un impianto fotovoltaico e aveva fruito della tariffa incentivante del cd. II conto energia chiedeva il rimborso della quota di investimento ambientale agevolabile ai sensi dell’art. 6, commi 13-19, l. n. 388/2000, ritenendo cumulabili incentivo e detassazione. L’istanza era rimasta senza risposta ed era stata respinta in sede contenziosa in primo grado, ma la decisione era stata riformata in appello. La contribuente ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) deduceva violazione dell’art. 57 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse illegittimamente avallato una domanda nuova dell’Ufficio in appello, fondata sull’abrogazione del beneficio; 2) denunciava violazione dell’art. 6, commi 13-19, l. n. 388/2000, dell’art. 23, comma 11, d.l. n. 82/2012 e dell’art. 8 Reg. CE 800/2008, assumendo che la detassazione spettasse per gli investimenti effettuati nel periodo di vigenza dell’agevolazione, a prescindere dal momento della domanda di rimborso; 3) deduceva violazione dell’art. 38 d.P.R. n. 602/1973, contestando il rilievo che l’istanza fosse tardiva rispetto al termine di 48 mesi, e che la mancanza di valida istanza per il 2010 travolgesse anche le annualità 2011 e 2012.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo ammissibile nel giudizio di rimborso la deduzione in appello da parte dell’Amministrazione di una nuova ragione di non debenza del rimborso, anche attinente a decadenza. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo: in tema di agevolazione per investimenti ambientali, l’abrogazione della disciplina non elimina il diritto al beneficio per gli investimenti già iniziati o realizzati nel periodo di vigenza; il momento rilevante è quello dell’effettuazione dell’investimento, non quello della richiesta di rimborso. Inoltre, il termine di 48 mesi per il rimborso ex art. 38 d.P.R. n. 602/1973 va calcolato con riferimento alle singole annualità e alle rispettive scadenze dichiarative, sicché la domanda relativa agli anni 2011 e 2012 non poteva essere automaticamente travolta dalla mancata istanza per il 2010. La sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio, e la Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario della contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; le spese di legittimità sono state poste a carico dell’Agenzia.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
È stata la norma processuale invocata per la censura di violazione dell’art. 57 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 112 c.p.c.
Nel giudizio di rimborso non impedisce all’Amministrazione di dedurre in appello nuove ragioni di non debenza, specie se fondate su decadenza; la preclusione alle domande nuove è stata esclusa nel caso concreto.
Richiamato per sostenere il vizio di ultrapetizione/omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la Corte ha escluso la violazione.
art. 6, commi 13-19, l. n. 388/2000
L’agevolazione per investimenti ambientali spetta per investimenti effettuati nel periodo di vigenza della disciplina; l’abrogazione non incide sui diritti già maturati in relazione a investimenti già avviati o realizzati.
art. 23, comma 11, d.l. n. 82/2012
Richiamato insieme alla novella abrogativa, ma la Corte ha chiarito che l’abrogazione non fa venir meno il beneficio per gli investimenti già effettuati entro il periodo utile.
art. 8 Regolamento CE 800/2008
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della cumulabilità e della disciplina agevolativa, senza che la Corte ne sviluppi un’autonoma lettura.
Il rimborso dell’eccedenza d’imposta deve essere chiesto nel termine di 48 mesi dal versamento/scadenza rilevante; il termine va riferito alla singola annualità e non può essere esteso in modo automatico da un’annualità all’altra.
Richiamato in relazione ai limiti temporali della dichiarazione integrativa quando questa sia diretta ad evitare un danno per l’erario.
art. 2, comma 8, d.P.R. n. 322/1998
La dichiarazione integrativa è ammessa entro i termini previsti per evitare un danno alla pubblica amministrazione.
art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998
Se la dichiarazione integrativa è a favore del contribuente, il rimborso resta comunque subordinato al termine di 48 mesi dal versamento, ferma la possibilità di far valere in contenzioso l’errore a propria difesa.
Richiamato per individuare il momento dell’effettiva consegna dei beni e dell’imputazione dei costi nell’ambito della realizzazione dell’investimento.
Richiamato quale parametro per i costi direttamente imputabili al prodotto, rilevanti per determinare l’inizio della realizzazione dell’opera/investimento.
Massime di principio
- Nel giudizio di rimborso il contribuente assume la posizione di attore in senso sostanziale e deve provare il fondamento del proprio credito; l’Amministrazione può articolare in appello nuove difese idonee a contestare il diritto alla restituzione, anche quando si tratti di eccezioni o profili decadenziali.
- L’abrogazione di una disciplina agevolativa non estingue automaticamente il beneficio per investimenti già iniziati o realizzati durante la vigenza della norma; il momento decisivo è quello di effettiva realizzazione dell’investimento, non quello della successiva domanda di rimborso.
- Ai fini della fruizione di un’agevolazione fiscale collegata a investimenti, occorre verificare quando l’investimento si sia concretamente avviato o compiuto, tenendo conto dell’esborso dei costi direttamente imputabili e dell’effettiva consegna dei beni rilevanti.
- Il termine per chiedere il rimborso ex art. 38 d.P.R. n. 602/1973 va calcolato con riferimento alla singola annualità d’imposta e alla specifica scadenza del versamento o della dichiarazione, non potendo un’omissione relativa a un anno travolgere automaticamente le istanze riferite ad annualità diverse.
- La dichiarazione integrativa a favore del contribuente non consente di aggirare i termini decadenziali per il rimborso, ma resta ferma la possibilità di opporsi in giudizio alla maggiore pretesa fiscale facendo valere l’errore dichiarativo.
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