Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28376/2025 del 27/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Una società contribuente aveva chiesto l’annullamento di un avviso di accertamento TASI per l’anno 2015 emesso dal concessionario della riscossione per conto del Comune, deducendo che l’atto fosse stato emesso senza la preventiva notifica dell’atto di rettifica della rendita catastale, richiesta dall’art. 74 della legge n. 342 del 2000. In primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile per un vizio della procura; in appello la decisione era stata riformata con riconoscimento della validità della procura e affermazione del vizio dell’avviso per mancata notifica della variazione di rendita. In Cassazione il concessionario ha dedotto, con il primo motivo, omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. su due eccezioni: inammissibilità dell’appello perché notificato alla parte personalmente e non al difensore costituito, e inammissibilità per mancata attestazione di conformità ai sensi degli artt. 22 e 53 d.lgs. 546/1992. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell’art. 74 l. 342/2000, sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nel ritenere necessaria la preventiva notifica dell’atto di rettifica della rendita catastale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Sul primo ha ritenuto che non vi fosse omessa pronuncia, poiché la decisione impugnata conteneva una statuizione implicita di rigetto delle eccezioni; ha inoltre ribadito che la notifica dell’impugnazione alla parte personalmente, anziché al procuratore, integra nullità sanabile ex tunc se il destinatario si costituisce, e che l’assenza di attestazione di conformità non determina automaticamente l’inammissibilità, dovendosi accertare una reale difformità tra atto notificato e depositato. Sul secondo ha confermato l’orientamento secondo cui la rendita catastale può essere utilizzata ai fini impositivi solo dopo la sua notificazione, trattandosi di atto dichiarativo e non costitutivo; nel caso concreto era incontestato che la nuova rendita non fosse stata notificata alla contribuente, sicché l’avviso era viziato. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese nei confronti della società contribuente e compensazione delle spese nei confronti dell’Agenzia delle Entrate; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza per omessa pronuncia; nel caso concreto la censura è stata ritenuta infondata perché la statuizione impugnata implicava il rigetto delle eccezioni.

  • art. 112 c.p.c.

    il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la decisione adottata presuppone logicamente il rigetto della domanda o eccezione non espressamente esaminata.

  • art. 291 c.p.c.

    la notifica dell'impugnazione alla parte personalmente, anziché al difensore nel domicilio eletto, dà luogo a nullità sanabile con rinnovazione disposta d'ufficio, salvo costituzione della parte intimata.

  • art. 156, comma 2, c.p.c.

    la costituzione della parte destinataria sana ex tunc la nullità della notificazione.

  • artt. 22 e 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    la mancanza di attestazione di conformità non comporta di per sé l'inammissibilità dell'atto; occorre una effettiva difformità tra l'atto notificato e quello depositato.

  • art. 74, comma 1, l. 21 novembre 2000, n. 342

    "gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione"

    la rendita catastale non può essere usata ai fini impositivi prima della notifica, ma una volta notificata può valere anche per annualità ancora accertabili; l'atto di classamento è dichiarativo e non costitutivo.

  • art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato dall'art. 74 l. 342/2000 quale termine decorrente dalla notificazione della rendita per proporre ricorso.

  • art. 2, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato dall'art. 74 l. 342/2000 in relazione al ricorso avverso l'atto attributivo o modificativo della rendita catastale.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    la soccombenza comporta i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la mancata espressa decisione su un'eccezione non integra omessa pronuncia quando la motivazione adottata presuppone logicamente il suo rigetto.
  • La notifica dell'impugnazione effettuata alla parte personalmente invece che al difensore costituito determina una nullità sanabile e non l'inesistenza della notificazione; la costituzione dell'intimato sana il vizio con efficacia retroattiva.
  • L'assenza dell'attestazione di conformità dell'atto notificato rispetto a quello depositato non determina automaticamente l'inammissibilità dell'appello o del ricorso; la sanzione scatta solo se sia accertata una concreta difformità tra i due esemplari.
  • In materia di imposizione basata su rendita catastale, gli atti attributivi o modificativi della rendita sono efficaci solo dalla loro notificazione; prima della notifica non possono essere utilizzati per determinare la base imponibile.
  • La rendita catastale ha natura dichiarativa e non costitutiva: una volta notificata, può essere utilizzata anche per annualità precedenti ancora suscettibili di accertamento o liquidazione.
  • Se è incontestato che la nuova rendita catastale non sia stata notificata al contribuente, l'atto impositivo fondato su quella rendita è viziato per difetto del presupposto di efficacia dell'atto catastale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.