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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28378/2025 del 27/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (intermediario)

La controversia

Un intermediario aveva convenuto una società poi incorporata nel gruppo bancario, chiedendo il pagamento di provvigioni derivanti da un rapporto di mediazione e di ulteriori commissioni previste da un accordo integrativo, oltre al risarcimento di danni per la sospensione del rapporto. Il Tribunale aveva accolto solo in parte la domanda, riconoscendo il credito per le provvigioni relative ad alcuni contratti di leasing conclusi con una cliente individuata, ma rigettando altre voci per mancata prova della condizione contrattuale e dei danni ulteriori. In appello, la società controparte aveva ottenuto la declaratoria di estinzione del credito riconosciuto al primo grado per compensazione con un proprio controcredito risultante da sentenze penali passate in giudicato, con condanna generica al risarcimento e provvisionale in favore della parte civile. Il ricorrente ha censurato la sentenza d'appello per violazione degli artt. 539, comma 2, c.p.p. e 1243 c.c., sostenendo che il credito della banca non fosse certo né liquido, poiché fondato su una provvisionale penale e su un giudizio civile ancora pendente per la rideterminazione del danno; ha quindi contestato che il giudicato penale potesse estendersi all'esistenza del credito risarcitorio e alla sua compensabilità in sede civile.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo erronea la decisione della Corte d'appello nella parte in cui aveva considerato definitivo e liquido il controcredito della banca ai fini della compensazione giudiziale. La Cassazione ha precisato che il giudicato penale di condanna con rinvio al giudice civile per la liquidazione del danno e con provvisionale copre l'accertamento del fatto-reato e del danno-evento, ma non il danno-conseguenza né la concreta quantificazione del risarcimento; la provvisionale è per sua natura provvisoria e modificabile, e quindi non può fondare da sola un credito certo, liquido ed esigibile da opporre in compensazione. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 539, comma 2, c.p.p.

    condanna generica al risarcimento del danno e provvisionale

    La condanna generica con provvisionale non comporta accertamento definitivo del quantum del danno; la provvisionale è provvisoria e non equivale a credito definitivamente accertato ai fini della compensazione.

  • art. 1243 c.c.

    La compensazione giudiziale richiede un credito almeno suscettibile di pronta e facile liquidazione; non può essere fondata su un credito la cui esistenza e quantificazione siano ancora sub iudice o comunque non definitivamente accertate.

  • art. 651 c.p.p.

    L'efficacia del giudicato penale nel giudizio civile di danno è limitata all'accertamento del fatto, della sua illiceità e della riferibilità all'imputato, senza estendersi alle conseguenze economiche dell'illecito.

Massime di principio

  • Il giudicato penale di condanna al risarcimento non copre il danno-conseguenza né la sua liquidazione, quando il giudice penale abbia rinviato al giudice civile la determinazione del quantum e abbia disposto una provvisionale.
  • La provvisionale penale è un accertamento provvisorio e modificabile: non può essere utilizzata, da sola, come credito certo, liquido ed esigibile per fondare la compensazione in sede civile.
  • Ai fini della compensazione giudiziale, il giudice di merito deve verificare la pronta e facile liquidabilità del credito invocato, ma tale verifica non può prescindere dalla corretta qualificazione giuridica del titolo su cui il credito si fonda.
  • La condanna generica al risarcimento pronunziata in sede penale implica l'accertamento del fatto dannoso e del nesso causale materiale, ma non esonera il giudice civile dall'accertare autonomamente l'entità del pregiudizio e il nesso di causalità giuridica con le conseguenze patrimoniali.
  • Un credito risarcitorio ancora oggetto di separato giudizio di liquidazione non è, per ciò solo, opponibile in compensazione come credito certo e definitivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompensazioneMediazione
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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