Cassazione Civile, Ordinanza n. 26347/2024 del 09/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA relativo all'anno d'imposta 2000, con il quale l'Ufficio recuperava imposta indebitamente detratta, sulla base di un processo verbale di constatazione che contestava fatturazioni per operazioni inesistenti. La contribuente aveva ottenuto in primo grado l'annullamento dell'atto, deducendo anche di aver presentato domanda di definizione automatica ai sensi dell'art. 9 L. n. 289 del 2002 per gli anni 1997-2001 e di aver regolarmente adempiuto ai relativi pagamenti. In appello l'Agenzia otteneva la riforma della decisione e la conferma dell'accertamento. In cassazione la società articolava tre motivi: 1) violazione dell'art. 7 L. n. 212 del 2000 e dell'art. 56 d.P.R. n. 633 del 1972, per mancata allegazione all'avviso e al PVC dei processi verbali redatti nei confronti di terzi e per mancata riproduzione del loro contenuto; 2) violazione degli artt. 59, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992 e 354, comma 2, c.p.c., per avere la CTR deciso nel merito anziché rimettere la causa al primo giudice, dopo aver ritenuto erronea la CTP sulla definizione ex art. 9 L. n. 289 del 2002; 3) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che la sentenza d'appello non esponesse adeguatamente le ragioni giuridiche della decisione e non consentisse di ricostruire il percorso logico-argomentativo seguito.
La decisione
La Corte ha rigettato tutti e tre i motivi. Sul primo ha ritenuto legittima la motivazione per relationem dell'avviso di accertamento, osservando che l'atto, quando richiama altri documenti o verbali, è sufficiente se ne riproduce il contenuto essenziale e consente al contribuente e al giudice di individuare le parti rilevanti della motivazione; ha inoltre richiamato il principio per cui l'ulteriore richiamo può essere valido se i documenti sono conosciuti o agevolmente conoscibili dal contribuente. Sul secondo ha affermato che la rimessione al primo giudice nel processo tributario è eccezionale e tassativa, e che l'errore sulla definizione automatica non rientra tra le ipotesi di cui all'art. 59 D.Lgs. n. 546 del 1992, sicché la CTR correttamente ha deciso nel merito. Sul terzo ha dichiarato inammissibile la censura perché la motivazione della sentenza impugnata superava il minimo costituzionale richiesto dall'art. 111 Cost., non essendo apparente, mancante o incomprensibile. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna della società ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere assolto anche per relationem; se l'atto richiama altri documenti, il loro contenuto essenziale deve essere riprodotto quando non siano già integralmente e legalmente conosciuti dal contribuente, così da consentirgli di comprendere la pretesa e di difendersi.
art. 56 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato come norma sulla motivazione dell'atto impositivo in materia IVA, in combinazione con l'art. 7 dello Statuto del contribuente.
art. 59 D.Lgs. n. 546 del 1992
La rimessione della causa alla commissione provinciale è possibile solo nelle ipotesi tassative ed eccezionali previste dalla norma; fuori da esse la commissione regionale, se accoglie l'appello, deve decidere nel merito.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa rimessione al primo giudice; la Corte esclude che ricorressero i presupposti della rimessione.
Dopo la riforma del 2012 sono ammissibili solo censure che denuncino l'omesso esame di un fatto decisivo nei limiti del minimo costituzionale della motivazione; non sono più deducibili insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
art. 111 Cost.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica del rispetto del minimo costituzionale: motivazione mancante, apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile.
Citato come fondamento della dedotta definizione automatica degli anni d'imposta 1997-2001, la cui efficacia era stata contestata nei gradi di merito.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dei presupposti processuali dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia di accertamento tributario, la motivazione per relationem è valida se l'atto richiamante consente di individuare il contenuto essenziale degli atti esterni richiamati e di comprendere compiutamente la pretesa fiscale.
- L'allegazione materiale degli atti richiamati non è necessaria quando il contribuente abbia già conoscenza legale o comunque agevole conoscibilità dei documenti su cui si fonda l'accertamento, purché l'atto notifichi elementi sufficienti per una difesa effettiva.
- Nel processo tributario la rimessione al primo giudice è consentita soltanto nelle ipotesi tassative previste dall'art. 59 D.Lgs. n. 546 del 1992; al di fuori di esse il giudice d'appello, se riforma la decisione, deve pronunciare nel merito.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il vizio di motivazione è deducibile in cassazione solo quando la sentenza sia priva di motivazione, meramente apparente o incomprensibile; non sono più sindacabili la mera insufficienza o la contraddittorietà della motivazione.
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