Cassazione Civile, Ordinanza n. 17718/2024 del 27/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento ai fini IRES notificato a cinque persone fisiche in quanto soci di una società a responsabilità limitata già cancellata dal registro delle imprese. In primo grado l'atto era stato annullato; la CTR del Lazio aveva respinto l'appello dell'Agenzia. In cassazione l'Agenzia ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione delle norme sulla sottoscrizione dell'avviso di accertamento, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto nulla la cartella/accertamento per difetto di sottoscrizione, benché la firma fosse apposta da funzionario delegato tramite ordine di servizio che individuava il soggetto delegato per qualifica e per importo degli accertamenti; con il secondo ha dedotto l'omesso esame di un fatto decisivo relativo alla produzione della delega. I controricorrenti hanno eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione della difesa erariale e per erronea indicazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha respinto entrambe le eccezioni preliminari dei controricorrenti: ha ritenuto che l'Avvocatura dello Stato possa patrocinare l'Agenzia delle Entrate senza mandato speciale, in virtù del rapporto di immedesimazione organica previsto dalla normativa richiamata, e che l'erronea indicazione della CTR e della data di deposito non determini inammissibilità quando il provvedimento sia comunque univocamente individuabile dalla copia autentica prodotta e dalla congruenza dei motivi. Nel merito ha accolto il primo motivo del ricorso, affermando la validità della delega di firma conferita mediante ordine di servizio che individua il funzionario per qualifica, senza necessità di indicazione nominativa né di durata della delega. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, che dovrà esaminare i motivi di appello principale e incidentale rimasti assorbiti e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 72 d.lgs. n. 300 del 1999
Le agenzie fiscali possono avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato per la propria rappresentanza in giudizio.
art. 43 r.d. n. 1611 del 1933
Il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato può essere prestato senza mandato speciale o procura alle liti da parte dell'agenzia fiscale, con rapporti interni tra direttore dell'agenzia e Avvocatura.
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
La delega di sottoscrizione dell'avviso di accertamento è una delega di firma; può essere conferita anche con ordine di servizio e non richiede l'indicazione nominativa del delegato né della durata della delega, purché sia verificabile ex post il potere del firmatario.
art. 42 del d.P.R. 29/09/1973
Norma invocata come parametro della validità della sottoscrizione dell'avviso di accertamento.
art. 21-septies l. n. 241 del 1990
Norma richiamata dalla ricorrente in relazione alla nullità dell'atto amministrativo per vizi radicali.
art. 21-octies l. n. 241 del 1990
Norma richiamata dalla ricorrente in relazione ai vizi dell'atto amministrativo e alle loro conseguenze.
art. 21-nonies l. n. 241 del 1990
Norma richiamata dalla ricorrente in relazione all'autotutela amministrativa.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È il parametro del motivo relativo all'omesso esame di un fatto decisivo.
Massime di principio
- Nel processo tributario, le agenzie fiscali possono stare in giudizio avvalendosi dell'Avvocatura dello Stato senza necessità di un mandato speciale per il singolo giudizio, trattandosi di patrocinio fondato su un rapporto di immedesimazione organica e non su procura ad litem.
- L'erronea indicazione, nell'atto di ricorso per cassazione, della sentenza impugnata quanto a organo giudicante o data di deposito non comporta inammissibilità se dal confronto tra atto di impugnazione, copia autentica della decisione e motivi di ricorso risulti univocamente individuabile il provvedimento effettivamente impugnato.
- La delega di sottoscrizione dell'avviso di accertamento costituisce delega di firma e non di funzioni: è sufficiente un ordine di servizio che individui il funzionario legittimato alla firma per qualifica o criteri oggettivi, senza necessità di indicazione nominativa o di durata, purché sia possibile verificare ex post la spettanza del potere al sottoscrittore.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione su un'erronea lettura della disciplina della delega di firma dell'avviso di accertamento, la Cassazione può cassare con rinvio affinché il giudice del rinvio esamini i motivi rimasti assorbiti e regoli anche le spese del giudizio di legittimità.
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