Cassazione Civile, Ordinanza n. 24206/2023 del 09/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società aveva presentato domanda di rimborso dell'eccedenza IVA risultante da una serie di acquisti immobiliari effettuati nel 2002 da procedure fallimentari. L'Agenzia aveva negato il rimborso: per un immobile, perché era stato concesso in comodato gratuito a terzi prima dell'acquisto, con conseguente asserita insussistenza di inerenza; per gli altri acquisti, perché mancavano i titoli di provenienza, i registri IVA acquisti e le indicazioni sulle modalità di pagamento del prezzo. La CTP aveva respinto il ricorso della società e la CTR aveva confermato il diniego, ritenendo insussistente la strumentalità/inerenza degli immobili e affermando anche che l'Ufficio non era decaduto dal potere di contestazione. In cassazione la società ha dedotto quattro motivi: 1) violazione dei termini decadenziali di cui all'art. 57 d.P.R. 600/1973, perché l'atto avrebbe sostanzialmente negato la detraibilità dell'imposta e non solo il rimborso; 2) violazione degli artt. 112 e 99 c.p.c. e dell'art. 57 d.P.R. 633/1972, perché la CTR aveva negato la detrazione per ragioni diverse da quelle poste a base del provvedimento per alcuni immobili, introducendo un tema non contestato dall'Ufficio; 3) violazione degli artt. 19 e 30 d.P.R. 633/1972, assumendo che il comodato gratuito dell'immobile fosse irrilevante ai fini della detraibilità IVA; 4) violazione degli artt. 43 d.P.R. 917/1986 e 2697 c.c., sostenendo che l'immobile fosse strumentale per natura e che ciò fosse stato provato.
La decisione
La Corte ha accolto solo il secondo motivo e ha rigettato il primo, il terzo e il quarto. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al profilo accolto e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese. Ha affermato che, nel caso concreto, la CTR aveva violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato perché aveva negato il diritto al rimborso per gli acquisti diversi da quello di Casoria sulla base di un difetto di inerenza non contestato dall'Amministrazione nell'atto di diniego né introdotto validamente in causa. Quanto agli altri motivi, ha ritenuto legittimo il controllo sul credito IVA oltre i termini decadenziali invocati, e ha confermato che, per l'immobile di Casoria, il comodato gratuito e l'assenza di prova concreta sulla destinazione imprenditoriale escludevano l'inerenza; ha inoltre ribadito che la strumentalità del bene non può presumersi in astratto, ma va provata in rapporto all'attività d'impresa.
Norme richiamate
i termini decadenziali per l'accertamento non impediscono, nel caso di domanda di rimborso d'imposta, la contestazione del credito ove il diniego non derivi da una sottostima delle imposte dovute.
non preclude il rigetto del rimborso IVA nei limiti e secondo l'oggetto della contestazione svolta nel procedimento; nel caso concreto non giustificava la decisione su una diversa ragione di diniego non dedotta dall'Ufficio.
il giudice non può pronunciarsi su questioni non dedotte e non rilevabili d'ufficio né fondare la decisione su ragioni diverse da quelle poste a base dell'atto impugnato, se ciò altera il contraddittorio.
la decisione deve restare nei limiti della domanda e delle eccezioni delle parti.
la detrazione IVA presuppone l'effettiva inerenza degli acquisti alle finalità imprenditoriali.
il rimborso dell'eccedenza IVA è subordinato alla verifica dei presupposti di legge, tra cui l'inerenza degli acquisti.
la strumentalità degli immobili non è presunta in astratto ma va accertata in rapporto all'attività dell'impresa.
grava sul contribuente l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla detrazione/rimborso, inclusa la concreta riferibilità dei beni all'attività economica.
l'Amministrazione, nel giudizio sul rigetto di una domanda di rimborso, può svolgere controdeduzioni e argomentazioni giuridiche ulteriori rispetto alla motivazione amministrativa, senza integrare di per sé ultrapetizione.
Massime di principio
- Nel giudizio avente ad oggetto il diniego di un rimborso tributario, il contribuente assume la posizione sostanziale di attore e deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto; l'Amministrazione può difendersi anche con argomentazioni giuridiche ulteriori rispetto alla motivazione del provvedimento, purché non introduca una pretesa nuova o una diversa causa di diniego non posta a base dell'atto e non dibattuta in causa.
- Il giudice viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando, nel rigettare la domanda, fonda la decisione su un presupposto di fatto o di diritto non contestato dall'Ufficio e non rilevabile d'ufficio, ponendo così la parte soccombente nell'impossibilità di difendersi sul punto.
- In materia di IVA, la detrazione e il rimborso dell'imposta sugli acquisti richiedono la concreta inerenza dei beni all'attività d'impresa; tale inerenza non si presume per la sola qualità di società commerciale dell'acquirente e deve essere dimostrata con elementi specifici, tenuto conto della natura del bene, dell'uso effettivo o programmato e del nesso con l'iniziativa economica.
- La strumentalità di un immobile non può essere affermata in modo astratto o come qualità 'in re ipsa': anche per i beni che, per caratteristiche catastali o strutturali, non siano facilmente destinabili ad altro uso, occorre verificare e provare il collegamento funzionale con l'attività concreta dell'impresa.
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