Cassazione Civile, Ordinanza n. 24207/2023 del 09/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia riguarda il diniego del rimborso IVA per l'anno 2008 richiesto da una società stabilita in altro Stato membro ai sensi dell'art. 38-ter d.P.R. n. 633/1972. L'Ufficio aveva respinto l'istanza sul presupposto che, nel periodo considerato, la società avesse in Italia un rappresentante fiscale e non un rappresentante legale. La società ha sostenuto che l'indicazione del sig. Berger come rappresentante fiscale nel modello AA7 del 18.1.2007 fosse frutto di errore materiale, segnalato poi all'Ufficio nel marzo 2011. In cassazione ha proposto sei motivi: violazione della disciplina nazionale sul presupposto del rimborso; violazione di giudicato interno e del perimetro dell'appello; violazione delle regole sulla prova e sul riparto dell'onere probatorio; vizio di motivazione; e, soprattutto, violazione del diritto unionale, assumendo che il mero avvalersi di un rappresentante fiscale non può escludere il rimborso IVA per un soggetto non residente privo di stabile organizzazione in Italia.
La decisione
La Corte ha accolto il sesto motivo di ricorso, ritenendolo logicamente preliminare e fondato. Ha affermato che il diritto al rimborso IVA per soggetti domiciliati e residenti in altri Stati membri, privi di stabile organizzazione in Italia, non può essere negato soltanto perché abbiano nominato un rappresentante fiscale. Tale condizione prevista dall'art. 38-ter d.P.R. n. 633/1972, nel testo applicabile ratione temporis, è incompatibile con la normativa unionale e con l'interpretazione della Corte di giustizia. Di conseguenza, gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 38-ter d.P.R. n. 633/1972
"senza stabile organizzazione in Italia e senza rappresentante nominato ai sensi del secondo comma dell'art. 17"
La Corte ha ritenuto che, nel testo ratione temporis, la norma interna non possa essere applicata in modo da negare il rimborso IVA al solo motivo della nomina di un rappresentante fiscale, perché ciò contrasta con il diritto unionale.
"rappresentante nominato ai sensi del secondo comma dell'art. 17"
La Corte richiama la disposizione interna sulla nomina del rappresentante, ma esclude che la mera esistenza del rappresentante fiscale possa equivalere a stabile organizzazione o centro di attività stabile.
È il parametro processuale invocato per denunciare la violazione di legge nei motivi di ricorso esaminati.
art. 360 comma 1 nn. 3 e 4 c.p.c.
È il parametro processuale invocato per le censure su violazione di legge e nullità della sentenza.
Richiamato per dedurre la violazione del giudicato interno.
Richiamato per sostenere la preclusione sui capi non impugnati.
Richiamato in relazione ai limiti dell'appello nel processo tributario.
Richiamato per contestare la ripartizione dell'onere della prova operata dal giudice di merito.
Richiamato per censurare l'affermazione di mancata prova di fatti asseritamente pacifici.
Richiamato per contestare la valutazione delle prove e delle presunzioni.
Richiamato per contestare l'uso di presunzioni ritenute non conformi ai requisiti di legge.
Richiamato quale parametro del vizio di motivazione o della motivazione mancante.
art. 36 d.P.R. n. 546/1992
Richiamato per la motivazione delle sentenze tributarie.
art. 1 della Direttiva 79/1072/CEE
La Corte richiama la disciplina unionale sul rimborso IVA ai soggetti non residenti e afferma che la norma interna è incompatibile con essa se subordina il rimborso alla mancanza di rappresentante fiscale.
artt. 170 e 172 della Direttiva 2006/112/CE
Richiamati insieme alla direttiva 79/1072/CEE come base del diritto al rimborso IVA e della sua interpretazione conforme al diritto UE.
art. 171 della Direttiva 2006/112/CE
Richiamato dalla Corte nel quadro normativo unionale sul rimborso dell'IVA ai soggetti passivi non residenti.
art. 195 della Direttiva 2006/112/CE
Richiamato nel quadro della pronuncia della Corte di giustizia sulla non esclusione del rimborso per la sola nomina di rappresentante fiscale.
Massime di principio
- Per il rimborso IVA spettante ai soggetti stabiliti in un altro Stato membro, la sola nomina di un rappresentante fiscale nello Stato del rimborso non equivale a stabile organizzazione o centro di attività stabile e non può, da sola, escludere il diritto al rimborso.
- Quando una norma interna subordina il rimborso IVA all'assenza di rappresentante fiscale, essa deve essere disapplicata o interpretata in modo conforme se tale condizione contrasta con la disciplina unionale sul rimborso ai non residenti.
- Se un motivo di ricorso fondato sul diritto unionale è logicamente preliminare e idoneo a definire la controversia, l'accoglimento di quel motivo assorbe gli ulteriori motivi inerenti a questioni processuali o di merito.
- Nel giudizio di cassazione tributario, la censura che investe la compatibilità della decisione con il diritto UE assume priorità rispetto alle doglianze sulla prova, sul giudicato interno e sulla motivazione quando la soluzione del punto di diritto è decisiva.
- La nomina di un rappresentante fiscale, di per sé, non consente di presumere l'esistenza di una struttura stabile del soggetto estero nello Stato membro e non può essere utilizzata come automatica causa ostativa al rimborso dell'IVA a monte.
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