Cassazione Civile, Ordinanza n. 24209/2023 del 09/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine dal diniego di rimborso dell'IVA per l'anno 2014 richiesto da una società in liquidazione. La società aveva impugnato il diniego davanti alla CTP, che aveva respinto il ricorso; successivamente aveva proposto appello, ma la CTR lo ha dichiarato inammissibile per tardività, ritenendo che la sentenza di primo grado fosse stata depositata il 26.1.2017 e non il 26.2.2017, come indicato nell'attestazione sulla sentenza. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 51 e 37 d.lgs. 546/1992, 133 e 327 c.p.c., sostenendo che il termine per impugnare dovesse decorrere dalla data di deposito in segreteria risultante dall'attestazione del segretario, assistita da efficacia fidefacente fino a querela di falso; 2) violazione degli artt. 37, 38 e 51 d.lgs. 546/1992 e dei principi sul termine lungo di impugnazione, contestando il rilievo attribuito dalla CTR alla comunicazione via PEC del deposito; 3) violazione dell'art. 153, comma 2, c.p.c. e degli artt. 24 e 97 Cost., invocando la rimessione in termini per l'affidamento riposto sulla data di deposito apposta sulla sentenza e sulla diversa comunicazione inviata al difensore domiciliatario.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché non coglievano la ratio decidendi della CTR: quest'ultima non aveva affermato che il termine decorresse dalla comunicazione del deposito, ma aveva rilevato che la parte sapeva che il deposito era avvenuto il 26.1.2017 e non il 26.2.2017, sicché l'appello era tardivo. Ha inoltre ritenuto infondati i motivi nel merito, osservando che l'attestazione del segretario fa fede come atto pubblico, ma la questione era in realtà quella di un errore materiale nella data apposta sulla sentenza; la querela di falso non era il rimedio pertinente per contestare un mero errore materiale. È stato altresì respinto il terzo motivo perché la rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. non si applica alla decadenza dall'impugnazione quando la causa non imputabile dipende da violazioni del difensore degli obblighi informativi del rapporto di mandato. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 370 c.p.c.
Il controricorso deve contenere ragioni idonee a contrastare l'impugnazione; non è necessaria una autonoma esposizione sommaria dei fatti se questi sono richiamati dalla sentenza o dal ricorso.
art. 366 c.p.c.
Richiamato dall'art. 370 c.p.c. quanto ai requisiti minimi del controricorso in cassazione.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il vizio denunciato nei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
art. 51 d.lgs. n. 546/1992
Invocato dalla ricorrente in tema di termine per impugnare nel processo tributario.
art. 37 d.lgs. n. 546/1992
La sentenza tributaria è resa pubblica mediante deposito in segreteria; il termine per impugnare decorre dalla pubblicazione se la sentenza non è notificata.
art. 38 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato dalla ricorrente insieme alle norme sul termine di impugnazione.
art. 61 d.lgs. n. 546/1992
Estende la disciplina del deposito/pubblicazione della sentenza anche al giudizio di appello tributario.
art. 133 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla decorrenza del termine e alla comunicazione del deposito.
art. 327, comma 1, c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente come parametro del termine lungo di impugnazione.
art. 153, comma 2, c.p.c.
La rimessione in termini non opera per la decadenza dall'impugnazione quando l'errore dipende da violazioni del difensore negli obblighi informativi del mandato.
art. 24 Cost.
Invocato dalla ricorrente a sostegno della richiesta di rimessione in termini.
art. 97 Cost.
Invocato dalla ricorrente a sostegno della richiesta di rimessione in termini.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il termine per impugnare decorre dalla pubblicazione della sentenza mediante deposito in segreteria, non dalla comunicazione del deposito, salvo che la sentenza sia stata notificata.
- L'attestazione di deposito apposta dal segretario costituisce atto pubblico e fa piena prova fino a querela di falso; tuttavia, se la questione riguarda un mero errore materiale nella data riportata, la querela di falso non è il rimedio necessario o ammissibile per eliminare tale errore.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione su un accertamento di fatto relativo alla consapevolezza della parte circa la reale data di deposito, il ricorso per cassazione che censuri solo la decorrenza del termine dalla comunicazione del deposito può essere inammissibile per mancata attinenza alla ratio decidendi.
- La rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. non è utilizzabile per superare la decadenza dall'impugnazione se l'impedimento deriva da disfunzioni o omissioni imputabili al difensore nell'ambito dei suoi obblighi informativi verso il cliente.
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