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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24208/2023 del 09/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di rimborso dell’IVA per l’anno 2008 richiesto da una società. La domanda era stata dichiarata inammissibile in primo grado perché, tra le stesse parti, era già intervenuta una precedente sentenza della CTR, non impugnata, che aveva negato il rimborso. La società ha sostenuto in appello che il precedente giudicato riguardasse solo i presupposti del rimborso e non l’esistenza del credito IVA, che poteva comunque essere fatto valere entro il termine decennale di prescrizione. La CTR ha respinto l’appello ritenendo che si trattasse della medesima questione e che il giudicato coprisse il dedotto e il deducibile. In cassazione la società ha proposto due motivi: 1) violazione degli artt. 324 c.p.c. e 124 disp. att. c.p.c., perché l’Ufficio non avrebbe prodotto la sentenza invocata come giudicato esterno con certificazione di passaggio in giudicato; 2) violazione degli artt. 111, 112, 131 e 132 c.p.c. per omessa motivazione sulla dedotta diversità di causa petendi tra il presente giudizio e quello definito dalla precedente sentenza.

La decisione

La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Ha affermato che il giudicato esterno è rilevabile d’ufficio anche se la sentenza non sia stata prodotta con rituale certificazione del passaggio in giudicato, perché l’accertamento del giudicato risponde a un interesse pubblico a evitare giudicati contrastanti. Ha inoltre ritenuto congrua la motivazione della CTR, che aveva spiegato come la domanda riguardasse il medesimo rapporto giuridico già dedotto nella precedente causa e come il giudicato coprisse il dedotto e il deducibile; la stessa decisione precedente aveva anche rilevato la mancata prova della fondatezza del credito IVA. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con atto della debenza dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Viene richiamato quale parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione proposti per nullità della sentenza o del procedimento.

  • art. 324 c.p.c.

    È evocato dalla ricorrente per contestare l’operatività del giudicato esterno, ma la Corte ne esclude la violazione perché il giudicato può essere rilevato d’ufficio.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    La Corte afferma che la mancata produzione della sentenza con certificazione del passaggio in giudicato non impedisce il rilievo officioso del giudicato esterno.

  • art. 111 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo come norma processuale violata per difetto di motivazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo come parametro del vizio di omessa pronuncia o corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 131 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo come norma asseritamente violata in punto di motivazione/svolgimento della decisione.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo come norma in tema di contenuto della sentenza e motivazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Viene richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Il giudicato esterno può essere rilevato d’ufficio dal giudice anche se la sentenza invocata non sia stata prodotta in giudizio con certificazione formale del passaggio in giudicato, poiché la stabilità delle decisioni e l’esigenza di evitare giudicati contrastanti rispondono a un interesse pubblico.
  • Il giudicato copre il dedotto e il deducibile: una volta definita con sentenza passata in giudicato la pretesa relativa a un determinato rapporto giuridico, non è consentito riproporre una domanda fondata sul medesimo rapporto limitandosi a prospettare come nuova una diversa articolazione dei presupposti già necessari nel primo giudizio.
  • In presenza di una precedente decisione che abbia esaminato la fondatezza del credito azionato e ne abbia escluso la prova, non è configurabile una diversa causa petendi idonea a eludere il giudicato se la nuova domanda di rimborso si inserisce nel medesimo rapporto giuridico già accertato.
  • Quando il giudice di merito esplicita che la nuova domanda riguarda il medesimo rapporto giuridico già definito e richiama il principio del dedotto e deducibile, la motivazione è sufficiente a sorreggere il rigetto dell’eccezione di diversità di causa petendi.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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