Cassazione Civile, Ordinanza n. 24212/2023 del 09/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il giudizio riguarda una vicenda di occupazione e trasformazione irreversibile di un terreno e di un fabbricato per la realizzazione del completamento di una nuova sede ospedaliera. In primo grado il tribunale aveva riconosciuto un'indennità di occupazione legittima e condannato, in solido con la gestione liquidatoria della ex USL, al risarcimento del danno da perdita del bene. In appello erano intervenute statuizioni sulla responsabilità esclusiva della USL e sulla quantificazione del danno. Nel successivo giudizio di cassazione, la Corte aveva respinto il ricorso principale della gestione liquidatoria e accolto solo il primo motivo del ricorso incidentale degli eredi, ritenendo erronea l'affermazione della Corte d'appello secondo cui la sentenza non definitiva avesse già accertato la responsabilità esclusiva della USL. Con il ricorso per revocazione gli odierni ricorrenti denunciano errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che l'ordinanza impugnata avrebbe omesso di esaminare un motivo di ricorso per cassazione relativo alla condanna alle spese del doppio grado in favore del Comune di Brindisi. Deducevano che anche la USL aveva appellato la sentenza di primo grado contro il Comune, che il Comune non si era costituito in primo grado e che la condanna alle spese non poteva essere pronunciata in via solidale nei confronti di eredi che avevano agito pro quota.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che la censura sulle spese fosse comunque assorbita dall'effetto espansivo interno della cassazione parziale già pronunciata sulla decisione di merito; pertanto, anche a voler ipotizzare l'errore percettivo denunciato, esso sarebbe stato privo di essenzialità e decisività. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'errore revocatorio di fatto richiede una mancata percezione di un fatto risultante dagli atti e deve essere essenziale e decisivo per la decisione impugnata.
La cassazione parziale produce effetto espansivo sulle parti della sentenza dipendenti dal capo cassato, con caducazione anche della statuizione sulle spese processuali.
È richiamato solo per indicare che alcuni ricorrenti erano in giudizio anche in proprio.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto o inammissibilità, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
È richiamato quale norma che ha inserito il comma 1 quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di revocazione per errore di fatto, la decisività dell'errore va verificata con giudizio controfattuale: occorre accertare se, eliminato l'errore, la decisione avrebbe dovuto essere diversa per necessità logico-giuridica.
- Non sussiste errore revocatorio decisivo quando il punto asseritamente omesso o male percepito sia comunque privo di incidenza, perché la relativa statuizione risulta già caducata per effetto espansivo della cassazione parziale del capo principale.
- La revocazione non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione di questioni già assorbite o comunque irrilevanti rispetto alla base logico-giuridica della decisione impugnata.
- La cassazione parziale di un capo di sentenza travolge, per effetto espansivo interno, anche le statuizioni dipendenti, comprese quelle sulle spese processuali.
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