Cassazione Civile, Ordinanza n. 24211/2023 del 09/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato per IRPEF, IRAP e IVA relative all'anno d'imposta 2006. Il contribuente aveva impugnato dinanzi al giudice tributario la cartella deducendo vizi della notificazione e dell'atto, la decadenza del concessionario dal potere di riscuotere le somme e la violazione dell'obbligo di invio dell'avviso bonario, oltre alla mancata tutela del diritto di difesa. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello confermando il primo grado. In cassazione il ricorrente ha articolato tre motivi: 1) violazione degli artt. 60, comma b-bis, d.P.R. n. 600/1973, 26 d.P.R. n. 602/1973 e 42 d.lgs. n. 112/1999 per inesistenza giuridica della notificazione e della cartella; 2) violazione delle norme sulla riscossione e decadenza per asserita decadenza dell'agente della riscossione dal potere di riscuotere; 3) violazione dell'art. 6, comma 5, l. n. 212/2000 e dell'art. 24 Cost. per mancato invio dell'avviso bonario. Nelle more del giudizio di legittimità, però, il contribuente ha dichiarato di avere aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie ex art. 6 d.l. n. 119/2018 e di avere versato quanto dovuto; anche l'Agenzia delle Entrate ha chiesto la declaratoria di estinzione per cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha preso atto che la controversia era stata definita mediante la procedura di definizione agevolata prevista dall'art. 6 d.l. n. 119/2018, poiché il contribuente aveva effettuato il pagamento richiesto e l'Agenzia delle Entrate aveva chiesto l'estinzione del giudizio. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese del processo estinto sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate, e non è stato disposto l'ulteriore contributo unificato, in quanto operava una causa estintiva del giudizio.
Norme richiamate
art. 60, comma b-bis, d.P.R. n. 600/1973
richiamato come norma sulla notificazione, ma la Corte non si pronuncia nel merito dei motivi per sopravvenuta estinzione del giudizio
art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602/1973
invocato dal ricorrente sulla notificazione della cartella, senza esame nel merito per intervenuta definizione agevolata
richiamato dal ricorrente a sostegno dei vizi della cartella, non esaminato nel merito
richiamato dal ricorrente in tema di riscossione, non oggetto di decisione di merito
art. 6, comma 5, L. n. 212/2000
invocato per contestare il mancato avviso bonario, ma la Corte non decide sul punto
art. 24 Cost.
richiamato come parametro del diritto di difesa, ma non esaminato nel merito
la Corte applica la disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in Cassazione, rilevando che il pagamento dovuto perfeziona la causa estintiva e determina l'estinzione del giudizio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte esclude l'ulteriore contributo unificato perché il giudizio si estingue per causa sopravvenuta
Massime di principio
- Quando la controversia tributaria pendente in Cassazione è definita mediante la procedura agevolata prevista dalla legge e risulta eseguito il pagamento dovuto, il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere.
- La declaratoria di estinzione preclude l'esame nel merito dei motivi di ricorso, anche se essi attengono a vizi della notificazione, decadenza della riscossione o mancato invio dell'avviso bonario.
- Nelle controversie estinte per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate secondo la disciplina speciale applicabile.
- L'estinzione del giudizio per causa sopravvenuta esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto o l'inammissibilità del ricorso.
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