Cassazione Civile, Ordinanza n. 24210/2023 del 09/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso IVA per l'anno 2013 chiesto da una società aeroportuale in liquidazione. La CTP aveva respinto il ricorso e la CTR aveva dichiarato inammissibile l'appello per tardività, ritenendo che la sentenza di primo grado fosse stata depositata il 26 gennaio 2017 e che l'impugnazione fosse quindi proposta oltre il termine lungo, pur in presenza di una data diversa apposta sulla sentenza. In cassazione la società ha proposto tre motivi: con i primi due ha denunciato violazione delle norme del processo tributario e del c.p.c. sostenendo che il termine per impugnare dovesse decorrere dalla data di deposito risultante dalla attestazione del segretario sulla sentenza, efficace sino a querela di falso, e non dalla comunicazione PEC del deposito; con il terzo ha invocato la rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., affermando di aver fatto affidamento sulla data di deposito apposta in sentenza e che la comunicazione era stata inviata a un diverso difensore domiciliatario.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto i primi due motivi in parte inammissibili perché non coglievano la ratio decidendi della CTR, che non aveva affermato la decorrenza del termine dalla comunicazione, ma aveva accertato un errore materiale nella data di deposito riportata sulla sentenza. Nel merito ha osservato che la data e la firma del segretario attestano la pubblicazione della sentenza e fanno fede fino a querela di falso, salvo errore materiale; tuttavia, nel caso concreto la stessa ricorrente aveva sostanzialmente riconosciuto l'errore materiale e non risultava necessario ricorrere alla querela di falso. Il terzo motivo è stato reputato infondato perché la rimessione in termini non opera quando la decadenza dall'impugnazione dipenda da violazioni del difensore degli obblighi informativi propri del mandato. La società è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il controricorso è sufficiente se contiene le ragioni per contrastare il ricorso e può anche limitarsi a richiamare i fatti esposti nella sentenza impugnata o nel ricorso.
Richiamato come parametro del contenuto minimo del controricorso nel giudizio di cassazione.
È stato il parametro formale dei motivi di ricorso per dedurre violazione o falsa applicazione di legge.
art. 51 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dal ricorrente in relazione alla decorrenza dei termini di impugnazione nel processo tributario.
art. 37 d.lgs. n. 546 del 1992
La sentenza tributaria è resa pubblica mediante deposito in segreteria; da tale pubblicazione decorre il termine per impugnare se la sentenza non è notificata.
art. 38 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dal ricorrente sulla disciplina dei termini di impugnazione nel processo tributario.
art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992
Il regime della pubblicazione della sentenza di primo grado si applica anche alla sentenza d'appello per effetto del rinvio.
Richiamato dal ricorrente in tema di pubblicazione/deposito della sentenza.
Richiamato dal ricorrente quale termine lungo per impugnare.
La rimessione in termini non è applicabile alla decadenza dall'impugnazione quando la causa non imputabile dipende da violazioni del difensore degli obblighi informativi del mandato.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della richiesta di rimessione in termini e del legittimo affidamento processuale.
art. 97 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della richiesta di rimessione in termini.
Applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario il termine per impugnare decorre dalla pubblicazione della sentenza, che avviene mediante deposito in segreteria; se la sentenza non è notificata, il termine lungo si computa dalla data di tale pubblicazione.
- L'attestazione del segretario sulla data di deposito della sentenza, provenendo da pubblico ufficiale, ha efficacia probatoria fino a querela di falso; l'errore materiale nella data può però essere oggetto di accertamento senza che sia sempre necessario promuovere querela di falso, quando non si contesti l'efficacia probatoria del documento ma solo l'inesattezza materiale della data.
- Un motivo di ricorso è inammissibile se non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e attribuisce al giudice di merito una premessa che non è stata effettivamente posta a base della decisione.
- La rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. non è utilizzabile per sanare la decadenza dall'impugnazione quando l'ostacolo dipende da omissioni o violazioni del difensore negli obblighi informativi derivanti dal rapporto di mandato.
- Nel giudizio di cassazione il controricorso è autosufficiente se espone le ragioni di infondatezza del ricorso, potendo anche richiamare i fatti già narrati nella sentenza impugnata o nel ricorso.
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