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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24797/2023 del 18/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal silenzio-rifiuto opposto dall'amministrazione a un'istanza di rimborso presentata nel 2004 per ottenere il 90% delle somme versate a titolo di IRPEF, ILOR, ritenute e, per quanto emerge dal testo, anche IVA, relative agli anni 1990, 1991 e 1992, in relazione ai benefici fiscali previsti per i soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990 nelle province di Ragusa, Siracusa e Catania. La CTR aveva accolto l'appello dell'erede del contribuente, ritenendo spettante il rimborso. L'Agenzia ha proposto quattro motivi: 1) violazione delle norme sul processo tributario per avere la CTR, invece di dichiarare l'interruzione dopo la comunicazione del decesso del contribuente, assegnato un termine per la regolarizzazione della procura al difensore dell'erede; 2) violazione delle norme sul mandato difensivo nel processo tributario per la mancata produzione della procura da parte dell'erede intervenuto; 3) violazione della disciplina nazionale e unionale sugli aiuti di Stato e sui limiti de minimis, sostenendo che la CTR non avesse verificato concretamente la compatibilità del beneficio con il diritto UE e avesse errato nel delimitare il periodo di riferimento; 4) violazione delle norme sulla prova e dell'art. 2697 c.c., per avere la CTR reputato sufficiente un'autocertificazione a dimostrare sia il danno sia il rispetto della soglia de minimis.

La decisione

La Corte ha respinto il primo e il secondo motivo, ritenendo che nel processo tributario l'interruzione per morte della parte non debba essere dichiarata se, prima della dichiarazione di arresto, sia stato ripristinato il contraddittorio mediante intervento dell'erede; inoltre ha ritenuto sanabile la mancanza iniziale di procura ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c., applicabile anche al processo tributario, essendo poi stata effettivamente prodotta la procura. Ha invece accolto il terzo e il quarto motivo: ha ribadito che, per i benefici fiscali correlati al sisma del 1990, il giudice deve verificare in concreto se il singolo aiuto sia compatibile con il regime de minimis applicabile e, se il contribuente svolge attività d'impresa, deve accertare la sussistenza dei relativi presupposti secondo la nozione euro-unitaria di impresa; ha inoltre ricordato che per il rispetto del de minimis non basta il solo importo chiesto in rimborso, ma occorre verificare il massimale complessivo su un periodo mobile di tre anni. Poiché la CTR aveva riconosciuto il beneficio senza tale verifica concreta, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 40 d.lgs. n. 546/1992

    L'interruzione del processo per decesso della parte si produce quando l'evento è dichiarato in udienza o con comunicazione scritta del difensore della parte interessata.

  • art. 43 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dal ricorrente come norma processuale asseritamente violata in tema di interruzione del processo tributario.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    La mancanza della procura alle liti può essere sanata; la disposizione è ritenuta applicabile anche al processo tributario.

  • art. 12 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato nel secondo motivo per contestare la mancata produzione della procura del difensore dell'erede intervenuto.

  • art. 9, comma 17, l. n. 289 del 2002

    È la base normativa del beneficio fiscale per i soggetti colpiti dal sisma del 1990, ma va letta alla luce della compatibilità con il diritto dell'Unione e con il regime de minimis.

  • art. 1, comma 665, l. n. 190 del 2014

    Richiamato come disciplina rilevante per i rimborsi e per la spettanza del beneficio ai soggetti colpiti dal sisma.

  • Regolamento (UE) n. 1407/2013

    Il periodo di tre anni per gli aiuti de minimis va considerato su base mobile, sommando gli aiuti concessi nell'esercizio interessato e nei due precedenti.

  • Regolamento (CE) n. 1998/2006

    Normativa previgente richiamata in relazione alla disciplina de minimis poi integrata dal regolamento 1407/2013.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Le censure di ricorso sono state veicolate come violazioni di legge e nullità processuali.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per contestare la valutazione della prova effettuata dal giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    L'Agenzia ha dedotto l'erronea ripartizione dell'onere della prova in ordine ai presupposti del rimborso e al rispetto del de minimis.

  • D.P.R. n. 445/2000

    Richiamato contro l'utilizzo dell'autocertificazione come prova sufficiente in giudizio.

  • art. 108, par. 3, TFUE

    È il parametro di compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato richiamato nella decisione della Commissione UE.

  • art. 107, par. 2, lett. b), TFUE

    Richiamato come base per la possibile compatibilità degli aiuti destinati a compensare danni causati da calamità naturali.

  • Decisione della Commissione UE C(2015) 5549 final del 14/08/2015

    Ha dichiarato incompatibili con il mercato interno le misure di aiuto fiscali, salve le ipotesi in cui il singolo aiuto rientri nei regimi compatibili o de minimis; il giudice nazionale deve darvi attuazione anche disapplicando le norme interne contrastanti.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il decesso della parte non impone la declaratoria di interruzione se, prima dell'arresto del processo, il contraddittorio viene effettivamente ripristinato dall'intervento dell'erede o comunque della parte legittimata alla prosecuzione.
  • La mancanza iniziale della procura alle liti dell'erede può essere sanata ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c., norma applicabile anche al processo tributario, quando il difensore regolarizzi il mandato entro il termine assegnato dal giudice.
  • Per i benefici fiscali connessi al sisma del 1990, il giudice deve verificare in concreto la compatibilità dell'aiuto con la disciplina unionale sugli aiuti di Stato, non potendo limitarsi a constatare che l'importo del singolo rimborso sia inferiore alla soglia de minimis.
  • Il rispetto del regime de minimis richiede la verifica del massimale complessivo degli aiuti concessi in un periodo mobile di tre anni, considerato dall'anno dell'aiuto in esame e dai due precedenti, non già il solo importo oggetto della domanda di rimborso.
  • Quando il beneficiario svolge attività economica o d'impresa, il giudice deve accertare se il reddito prodotto rientri nella nozione euro-unitaria di impresa, intesa come esercizio di un'attività economica consistente nell'offerta di beni o servizi su un mercato.
  • Se il beneficio fiscale è astrattamente riconducibile a un aiuto destinato a compensare danni da calamità naturale, è comunque necessario accertare l'esistenza di un nesso chiaro e diretto tra il danno subito e l'aiuto concesso, evitando sovracompensazioni.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiconoscimento di sentenze straniere
RamiProcesso civileTributiInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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