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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24781/2023 del 18/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine da un atto di irrogazione di sanzioni per dazi e IVA all'importazione relativi all'anno 2012, emesso nei confronti di una società che aveva operato come rappresentante doganale indiretto ed era coobbligata con l'obbligato principale. L'Amministrazione contestava che il valore dichiarato in dogana fosse stato erroneamente determinato perché non comprendeva le royalties corrisposte dalla licenziataria alla società titolare del marchio, sostenendo che tali corrispettivi dovessero essere inclusi nel valore doganale in quanto relativi alle merci importate e pagati come condizione della loro vendita. La CTR aveva invece escluso l'inclusione delle royalties, ritenendo non provato che il loro pagamento fosse condizione della vendita. Con il primo motivo l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione delle norme civilistiche sull'interpretazione del contratto e delle disposizioni doganali comunitarie sul valore in dogana e sui diritti di licenza, censurando la CTR per avere interpretato in modo errato la documentazione contrattuale e per non avere considerato gli indici di controllo esercitati dal licenziante sui produttori e il rapporto tra royalties e merci importate. Con il secondo motivo denunciava violazione della disciplina sulla responsabilità del rappresentante indiretto in dogana, sostenendo che la società fosse debitrice in solido dell'obbligazione doganale per avere presentato la dichiarazione con un valore inferiore a quello reale e per non avere eseguito i dovuti controlli.

La decisione

La Corte ha respinto le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla controricorrente, ha ritenuto fondati entrambi i motivi di ricorso e ha cassato la sentenza impugnata. Ha affermato che, ai fini del valore in dogana, le royalties devono essere aggiunte al prezzo quando si riferiscono alle merci valutate e costituiscono condizione di vendita; nel caso concreto la CTR aveva omesso di considerare plurimi indici documentali di controllo e orientamento del licenziante sui produttori, rilevanti per accertare se il pagamento dei diritti fosse richiesto come condizione della vendita. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito che il rappresentante indiretto in dogana risponde in solido dell'obbligazione doganale per l'esattezza dei dati dichiarati, salvo la prova della buona fede nei limiti previsti dalla disciplina doganale. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è stato invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge in sede di legittimità.

  • artt. 1362, 1363 c.c.

    richiamati come canoni di interpretazione del contratto che la CTR avrebbe violato nel valutare la documentazione di licenza.

  • artt. 143, 157, 159, 160 Regolamento CE n. 2454/1993 (DAC)

    disciplinano, rispettivamente, la nozione di soggetti legati e l'aggiunta delle royalties al valore doganale quando ricorrano i presupposti della relazione alle merci e della condizione di vendita.

  • Allegato 23 alle DAC

    utilizzato come fonte interpretativa per definire il controllo, anche di fatto, rilevante ai fini della relazione tra licenziante e soggetti della catena commerciale.

  • art. 32 Regolamento CEE n. 2913/1992 (codice doganale comunitario)

    impone l'aggiunta al valore di transazione dei corrispettivi e diritti di licenza relativi alle merci da valutare, quando il compratore sia tenuto a pagarli come condizione della vendita.

  • art. 157, paragrafo 2, Regolamento CEE n. 2454/1993

    precisa che il pagamento di royalties va aggiunto al prezzo solo se si riferisce alle merci oggetto di valutazione e costituisce condizione di vendita.

  • art. 159 Regolamento CEE n. 2454/1993

    per i diritti di licenza riferiti a marchi, richiede che le merci siano commercializzate con il marchio, che il corrispettivo riguardi le merci rivendute tal quali o lavorate e che l'acquirente non sia libero di approvvigionarsi da altri fornitori non legati.

  • art. 160 Regolamento CEE n. 2454/1993

    per il pagamento a terzi, presume soddisfatta la condizione di vendita solo se il venditore o persona a esso legata richiede il pagamento all'acquirente.

  • art. 201 Regolamento CEE n. 2913/1992 (codice doganale comunitario)

    fonte dell'obbligazione doganale e della responsabilità solidale del rappresentante indiretto che ha presentato la dichiarazione.

  • art. 77 Regolamento UE n. 952/2013 (codice doganale dell'Unione)

    richiamato come disciplina oggi corrispondente all'art. 201 del vecchio codice doganale.

  • artt. 4 e 5 Regolamento CEE n. 2913/1992

    richiamati per qualificare il rappresentante indiretto come autore della dichiarazione doganale fatta a proprio nome e per conto dell'importatore.

  • art. 199 Regolamento CEE n. 2454/1993

    richiamato in relazione agli obblighi del dichiarante e alla responsabilità per la correttezza dei dati forniti.

  • art. 220, § 2, lett. b, codice doganale comunitario

    richiamato come limite che consente al rappresentante indiretto di andare esente da responsabilità se prova la propria buona fede nei casi previsti.

Massime di principio

  • Ai fini della determinazione del valore in dogana, i diritti di licenza vanno aggiunti al prezzo dichiarato quando non siano già inclusi, si riferiscano alle merci importate e il loro pagamento costituisca una condizione della vendita.
  • Per verificare se il pagamento delle royalties integri una condizione di vendita, occorre indagare se il venditore, o una persona a lui legata, non sarebbe disposto a vendere senza tale pagamento; tale verifica richiede l'esame concreto dei rapporti contrattuali e degli indici di controllo o di orientamento esercitati dal licenziante sulla filiera produttiva.
  • Il controllo rilevante ai fini doganali può essere anche di fatto e può tradursi in poteri di orientamento, auditing, imposizione di modelli, specifiche produttive, limiti ai fornitori o restrizioni commerciali, purché tali elementi emergano dalla documentazione contrattuale.
  • Il giudice di merito deve applicare in modo completo i canoni legali di interpretazione del contratto e non può limitarsi a singoli dati isolati o a valutazioni estranee alla disciplina doganale quando deve stabilire se le royalties incidano sul valore della merce.
  • Il rappresentante indiretto in dogana, quale autore della dichiarazione resa a proprio nome ma per conto dell'importatore, risponde in solido dell'obbligazione doganale per l'esattezza dei dati dichiarati, salvo la dimostrazione della buona fede nei limiti previsti dalla normativa doganale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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