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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24784/2023 del 18/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il secondo e il terzo motivo di ricorso, rigettato il primo, cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha respinto il ricorso originario della contribuente limitatamente ai tubi metallici a sezione circolare. Ha inoltre posto le spese del giudizio di legittimità a carico della contribuente e ha compensato le spese dei due gradi di merito.

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da alcune dichiarazioni doganali presentate nel 2014 per importazioni di tubi metallici cromati. In un primo momento la merce era stata classificata in una voce doganale che comportava un dazio pari a zero; successivamente l’importatore aveva richiesto una diversa classificazione, sostenendo che i tubi fossero componenti di mobili e quindi riconducibili a una voce doganale relativa alle parti metalliche di mobili. L’Ufficio doganale aveva invece mantenuto per i tubi a sezione circolare la classificazione nella voce 7306, con dazio più elevato, emettendo un avviso di definizione dell’accertamento per il recupero dei maggiori diritti. La CTP aveva accolto il ricorso dell’importatore e del coobbligato, e la CTR aveva confermato, valorizzando la cromatura, la qualificazione del prodotto come finito e la sua destinazione finale come parte di mobili. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su specifiche censure formulate in appello; 2) violazione del regolamento n. 1256/2008 per avere attribuito rilievo alla cromatura quale indice di prodotto finito e di destinazione a parti di mobili; 3) violazione del regolamento CEE n. 2658/1987 e delle regole di interpretazione della nomenclatura combinata, per non aver applicato correttamente i criteri oggettivi di classificazione doganale e la regola 3, in particolare quella relativa alla voce più specifica e al carattere essenziale del prodotto. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, ma fondati il secondo e il terzo, affermando che i tubi metallici a sezione circolare, ancorché finiti e cromati, erano correttamente classificabili nella voce 73063080 e non nella voce 94039010, perché le loro caratteristiche oggettive non indicavano in modo univoco una specifica destinazione come parti di mobili.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è stata ritenuta infondata perché il giudice di merito aveva deciso in senso difforme rispetto alle prospettazioni dell’Ufficio, integrando un rigetto implicito delle eccezioni.

  • regolamento (CEE) n. 2658/1987

    La classificazione doganale delle merci va eseguita secondo il testo delle voci, le note premesse alle sezioni o ai capitoli e le regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata; i titoli di sezioni, capitoli e sottocapitoli hanno valore solo indicativo.

  • regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013

    È richiamato come fonte di modifica dell’allegato I del regolamento n. 2658/1987, applicabile alla classificazione delle merci importate nel periodo rilevante.

  • art. 3 del regolamento (CEE) n. 2658/1987

    La nomenclatura combinata riprende le voci e sottovoci a sei cifre del sistema armonizzato, mentre la settima e l’ottava cifra costituiscono suddivisioni proprie dell’Unione.

  • regola 2 della nomenclatura combinata

    L’oggetto incompleto o non finito può essere classificato nella voce del prodotto completo se presenta le caratteristiche essenziali del bene finito; la regola 2b guida la classificazione dei prodotti composti o misti.

  • regola 3 della nomenclatura combinata

    In caso di merci astrattamente riconducibili a più voci, la classificazione segue prima la voce più specifica, poi quella che conferisce il carattere essenziale e, in ultima istanza, la voce collocata per ultima in ordine numerico.

  • regola 3a della nomenclatura combinata

    La voce più specifica prevale su quella più generale.

  • regola 3b della nomenclatura combinata

    Per i prodotti misti o composti occorre individuare la materia o l’oggetto che conferisce il carattere essenziale, inteso in senso funzionale e dinamico, con riferimento al risultato finale cui il prodotto è destinato.

  • regolamento n. 1256/2008

    È evocato nel secondo motivo come parametro normativo rispetto alla rilevanza attribuita alla cromatura del prodotto, ma la Corte decide la questione principalmente sulla base delle regole della nomenclatura combinata.

Massime di principio

  • Nella classificazione doganale la qualificazione delle merci deve avvenire in base alle caratteristiche e proprietà oggettive del prodotto, desumibili dal testo delle voci, dalle note di sezione e di capitolo e dalle regole generali della nomenclatura combinata.
  • La destinazione del bene può assumere rilievo solo se è una destinazione essenziale e oggettivamente inerente al prodotto, valutata in funzione delle sue caratteristiche alla data di importazione; non è sufficiente un possibile uso alternativo o una mera utilizzabilità astratta.
  • Quando una merce è astrattamente riconducibile a più voci doganali, occorre applicare la regola gerarchica di interpretazione, privilegiando la voce più specifica e, se necessario, individuando il carattere essenziale del prodotto in senso funzionale rispetto al risultato finale cui esso è destinato.
  • La qualificazione come prodotto finito non basta, da sola, a spostare la classificazione verso la voce relativa al bene finale: occorre verificare se le caratteristiche oggettive del bene consentano di identificarlo univocamente come parte di quello specifico prodotto.
  • L’omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di merito, pur senza affrontare espressamente ogni singola censura, decida la controversia in modo incompatibile con la tesi di una parte, realizzando un rigetto implicito delle sue eccezioni.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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