Cassazione Civile, Ordinanza n. 24782/2023 del 18/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di rettifica IVA e sanzioni relativo all’importazione di dispositivi elettrici di mobilità (mobility scooter). La società importatrice aveva sostenuto che tali beni fossero destinati a persone con problemi di deambulazione e quindi assoggettabili a regime agevolato, con classificazione doganale e aliquota IVA ridotta. I giudici di merito avevano accolto il ricorso della contribuente, ritenendo rilevante la destinazione d’uso prevalente dei dispositivi e affermando che, se anche fossero stati acquistati da soggetti non aventi diritto, l’eventuale maggiore imposta sarebbe stata comunque corrisposta dall’acquirente, senza danno per l’erario. L’Agenzia delle dogane ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dei regolamenti CE sulla classificazione doganale, deducendo che la classificazione deve fondarsi sulle caratteristiche oggettive del prodotto e sull’uso previsto, non sull’uso possibile o sulla mera destinazione d’uso; (2) violazione delle norme sull’IVA all’importazione, sostenendo che il giudice di merito aveva trascurato che il presupposto impositivo nasce dall’importazione e che la corretta classificazione doganale incide anche sulla misura dell’IVA dovuta.
La decisione
La Corte ha respinto l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso, ritenendo che l’indicazione di un diverso e minore importo nella dichiarazione di valore avesse rilievo solo fiscale e non integrasse una rinuncia parziale alla pretesa. Ha poi ritenuto fondati e strettamente connessi i due motivi di ricorso: ha censurato la motivazione della CTR perché meramente assertiva e priva di indicazione delle concrete caratteristiche oggettive dei dispositivi idonee a giustificare la classificazione agevolata. Ha affermato che, ai fini della classificazione doganale, occorre guardare all’uso previsto del bene sulla base delle sue caratteristiche oggettive alla data di importazione, e non al suo possibile uso da parte di soggetti non aventi i requisiti. Ha inoltre riconosciuto che l’IVA all’importazione segue il presupposto doganale dell’importazione e la relativa base imponibile dipende dal valore del bene e dai diritti doganali. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Regolamento CE n. 2658/87
Richiamato quale fonte della classificazione doganale delle merci importate, da applicare secondo criteri oggettivi.
Regolamento CE n. 718/2009
Utilizzato per individuare le caratteristiche oggettive rilevanti ai fini della classificazione doganale dei veicoli in questione.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La censura è stata proposta come violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
art. 34 del d.P.R. n. 43 del 1973
Richiamato in relazione al pagamento dell’IVA all’importazione e al collegamento con l’obbligazione tributaria doganale.
art. 70, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato quale norma sull’IVA all’importazione, collegata al fatto generatore dell’importazione.
art. 69 del d.P.R. n. 633 del 1972
La base imponibile dell’IVA all’importazione è rapportata al valore dei beni importati aumentato dei diritti doganali dovuti.
Massime di principio
- La classificazione doganale di un bene importato deve essere effettuata sulla base delle sue caratteristiche e proprietà oggettive alla data dell’importazione, con riguardo all’uso previsto del prodotto, e non in base al suo possibile uso concreto o alla mera destinazione soggettiva.
- Una motivazione che attribuisca una determinata classificazione doganale senza indicare quali caratteristiche oggettive del bene giustifichino tale esito è apodittica e non sorregge la decisione.
- L’IVA all’importazione è strutturalmente collegata al fatto generatore dell’importazione e alla classificazione doganale del bene; pertanto, l’erronea classificazione doganale può riflettersi anche sulla corretta determinazione dell’imposta.
- L’indicazione di un valore inferiore nella dichiarazione ai fini fiscali non equivale, di per sé, a una rinuncia parziale al ricorso se non emerge una chiara volontà dispositiva della pretesa.
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