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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24783/2023 del 18/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (operatore doganale)

La controversia

La lite nasce da operazioni di importazione di transpallet manuali effettuate tra il 2005 e il 2008 tramite una società di assistenza doganale che operava in rappresentanza indiretta. La merce era stata dichiarata con origine preferenziale thailandese, ma a seguito di indagini OLAF emerse che l’esportatore thailandese non era in grado di comprovare tale origine preferenziale. L’amministrazione doganale contestò quindi l’origine preferenziale dichiarata, emise avvisi di rettifica con recupero dei dazi e atti di contestazione delle sanzioni nei confronti dell’importatore e del soggetto obbligato solidale. La società impugnò gli atti valorizzando l’avvenuto annullamento, da parte di una precedente sentenza della stessa CTR, degli avvisi di accertamento prodromici. In Cassazione, l’Agenzia dedusse con un unico motivo la violazione degli artt. 295 e 2909 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto venuta meno la pretesa sanzionatoria per il solo annullamento degli atti presupposti, senza attendere il passaggio in giudicato della decisione pregiudicante, e che avrebbe dovuto sospendere il giudizio per pregiudizialità. La società, con ricorso incidentale, denunciò la violazione degli artt. 76, 201 e 202 del codice doganale comunitario, contestando la configurabilità della responsabilità solidale dello spedizioniere doganale, e ripropose in via subordinata ulteriori questioni ritenute assorbite nel merito di appello.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale dell’Agenzia. Ha ritenuto corretta la decisione della CTR che aveva escluso la necessità di sospendere il giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c. perché, in presenza di pregiudizialità tecnica e di una sentenza pregiudicante non ancora passata in giudicato, la sospensione non è obbligatoria ma solo facoltativa secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 21763 del 2021. Poiché il giudice di merito aveva valutato non sussistenti i presupposti per la sospensione, tale apprezzamento è stato considerato non censurabile in sede di legittimità. Il ricorso incidentale della società è stato dichiarato assorbito. Le spese sono state compensate, in ragione dell’intervento successivo del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite.

Norme richiamate

  • art. 295 c.p.c.

    La sospensione per pregiudizialità necessaria non è obbligatoria quando la causa pregiudicante sia stata definita con sentenza non passata in giudicato; in tale evenienza il giudice può valutare discrezionalmente se sospendere o meno il processo.

  • art. 297 c.p.c.

    Se la sospensione è stata disposta, può essere proposta istanza di prosecuzione quando ne vengano meno i presupposti secondo l’assetto richiamato dalle Sezioni Unite.

  • art. 337, secondo comma, c.p.c.

    La sospensione del giudizio pregiudicato, in presenza di una decisione non definitiva sulla causa pregiudicante, può essere adottata in via facoltativa.

  • art. 336, secondo comma, c.p.c.

    In caso di conflitto tra giudicati, opera il meccanismo di caducazione conseguente previsto dalla norma.

  • art. 2909 c.c.

    La censura dell’Agenzia mirava a escludere che una sentenza non passata in giudicato potesse spiegare l’effetto preclusivo proprio del giudicato sostanziale.

  • art. 76 codice doganale comunitario

    Invocato dalla società per contestare la responsabilità solidale dello spedizioniere doganale.

  • art. 201 codice doganale comunitario

    Invocato dalla società per contestare il presupposto dell’obbligazione doganale e la relativa soggettività passiva.

  • art. 202 codice doganale comunitario

    Invocato dalla società per contestare la responsabilità solidale nella specifica fattispecie doganale.

Massime di principio

  • Quando tra due giudizi esiste un rapporto di pregiudizialità tecnica, la definizione della causa pregiudicante con sentenza non ancora passata in giudicato non impone automaticamente la sospensione del processo pregiudicato ai sensi dell’art. 295 c.p.c., potendo il giudice valutare discrezionalmente la sospensione ex art. 337, comma 2, c.p.c.
  • La mancanza del giudicato sulla decisione pregiudicante impedisce di attribuire a tale decisione l’efficacia preclusiva propria dell’art. 2909 c.c.; tuttavia ciò non comporta, di per sé, l’obbligo di arrestare il giudizio successivo.
  • La scelta del giudice di merito di non sospendere il giudizio in presenza di una causa pregiudicante già definita ma non passata in giudicato integra un apprezzamento discrezionale non sindacabile in cassazione se motivato e coerente con il quadro normativo applicabile.
  • Nel giudizio di legittimità, la censura volta a ottenere la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. non è fondata quando il giudice di merito abbia correttamente applicato il principio per cui la sospensione è solo facoltativa nei casi di pregiudizialità tecnica senza giudicato sulla causa pregiudicante.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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