Cassazione Civile, Ordinanza n. 31189/2024 del 05/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso a seguito di indagini bancarie della Guardia di Finanza, con cui l'Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione, per l'anno d'imposta 2009, maggiori redditi ritenuti non dichiarati da una titolare di ditta individuale, ai fini IRPEF, IRAP e IVA. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado e la conferma in appello, la contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 2729 c.c. e degli artt. 38 e 39 del D.P.R. n. 600 del 1973, nonché degli artt. 51 e 54 del D.P.R. n. 633 del 1973, quindi contestando la legittimità dell'accertamento fondato su presunzioni e indagini bancarie; 2) omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. Prima della decisione, la ricorrente depositava domanda di definizione agevolata della lite ai sensi della L. n. 197 del 2022 e documentazione attestante il ricevimento dell'istanza da parte dell'Agenzia; risultava inoltre che era stato versato l'intero importo dovuto, pari al valore della controversia.
La decisione
La Corte non esamina i motivi di ricorso nel merito, perché rileva che la controversia è stata definita mediante la procedura di definizione agevolata prevista dalla L. n. 197 del 2022. Accertato che la domanda è stata presentata entro il termine, che riguardava l'unico atto impugnato e che l'importo dovuto era stato interamente versato, la Corte dichiara l'estinzione del processo e la cessazione della materia del contendere. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate. Viene inoltre esclusa l'applicazione del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, perché tale disposizione si applica solo nei casi tipizzati di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Norme richiamate
Richiamato come norma asseritamente violata nei motivi di ricorso, in relazione all'uso di presunzioni nell'accertamento tributario, ma la Corte non si pronuncia nel merito per intervenuta definizione agevolata.
artt. 38 e 39 del D.P.R. n. 600 del 1973
Richiamati dalla ricorrente a sostegno della censura sull'accertamento dei redditi e sull'uso delle presunzioni; non applicati nel merito per estinzione del processo.
artt. 51 e 54 del D.P.R. n. 633 del 1973
Richiamati dalla ricorrente in relazione ai poteri di accertamento in materia IVA; la Corte non entra nel merito.
Indica la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 1, comma 186, L. n. 197 del 2022
"le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia"
La norma consente la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, anche in Cassazione, mediante pagamento dell'importo pari al valore della lite.
art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992
È il criterio per determinare il valore della controversia, da riferire all'importo del tributo al netto di interessi e sanzioni.
art. 1, comma 195, L. n. 197 del 2022
"entro il 30 settembre 2023 per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione agevolata, esente dall'imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento"
Per ogni controversia autonoma deve essere presentata una specifica domanda e deve essere eseguito un distinto versamento entro il termine di legge.
art. 1, comma 194, L. n. 197 del 2022
"qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda"
Se non sono dovuti importi, la definizione si perfeziona con la sola istanza.
art. 1, comma 198, L. n. 197 del 2022
Prevista l'estinzione del processo a seguito del perfezionamento della definizione agevolata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude il raddoppio del contributo unificato, ritenendo la norma applicabile solo ai casi di rigetto integrale, inammissibilità originaria o improcedibilità, e non estensibile analogicamente.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie pendenti, la definizione agevolata ex L. n. 197 del 2022 comporta l'estinzione del processo e la cessazione della materia del contendere quando l'istanza sia tempestiva, riguardi il singolo atto impugnato e l'importo dovuto sia stato integralmente versato secondo il valore della lite.
- Il valore della controversia tributaria, ai fini della definizione agevolata, va determinato in base all'importo del tributo contestato al netto di interessi e sanzioni, secondo l'art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992.
- Il perfezionamento della definizione agevolata preclude l'esame dei motivi di ricorso per cassazione, rendendo superfluo il vaglio delle censure sull'accertamento tributario.
- La disposizione sul raddoppio del contributo unificato ha natura eccezionale e non può essere applicata oltre i casi espressamente previsti dalla legge.
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