Cassazione Civile, Ordinanza n. 30985/2021 del 02/11/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Ufficio aveva notificato al contribuente un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2005, recuperando a tassazione maggiori ricavi e maggior reddito d'impresa nonché maggiore valore della produzione ai fini IRAP, sulla base di gravi incongruenze tra compensi dichiarati e dati desumibili dall'attività svolta. La CTP aveva respinto il ricorso del contribuente, ma la CTR aveva accolto l'appello, ritenendo non adeguatamente sorretto l'accertamento, valorizzando soprattutto la natura del comunicato stampa del Comune di Firenze del 13/2/2007 e richiamando propri precedenti. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o per relationem non correttamente sviluppata, sostenendo che la CTR non aveva esaminato il documento richiamato e aveva male interpretato i precedenti; 2) violazione delle norme sull'accertamento analitico-induttivo e sugli studi di settore, sostenendo che la CTR avesse escluso indebitamente l'accertamento presuntivo nonostante la disciplina invocata non fosse applicabile al 2005 e nonostante il superamento delle soglie di scostamento; 3) omesso esame di fatti decisivi, perché la CTR non avrebbe considerato vari elementi probatori addotti dall'Ufficio, tra cui dichiarazione dei redditi, studi di settore, schede carburante, dichiarazioni rese dal contribuente e il comunicato del Comune sulle nuove tariffe dei taxi.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo e il secondo motivo, ma ha accolto il terzo. Ha ritenuto che la censura sulla motivazione fosse formulata in modo non specifico e non confrontato con la decisione impugnata; ha altresì ritenuto non pertinente il secondo motivo rispetto alla reale ratio decidendi della CTR, che aveva criticato non il metodo analitico-induttivo in sé, ma l'inidoneità del singolo elemento indiziario valorizzato. È stato invece accolto il terzo motivo, perché la CTR aveva fondato la propria decisione solo sul comunicato stampa del Comune, senza valutare il complessivo materiale probatorio indicato dall'Ufficio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Toscana in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
consente l'accertamento analitico-induttivo quando la contabilità sia complessivamente inattendibile e permette di integrare le lacune delle scritture con presunzioni semplici dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
art. 62-sexies, comma 3, d.l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427
richiamato quale base normativa del recupero fondato su presupposti formali e sostanziali legati all'accertamento dei ricavi.
art. 10, comma 4-bis, L. 8 maggio 1998, n. 146
la disciplina che limita le rettifiche fondate su presunzioni semplici nei confronti di contribuenti congrui rispetto agli studi di settore opera, secondo la Corte, dall'anno d'imposta 2006.
art. 2727 c.c.
richiamato quale fondamento generale delle presunzioni semplici.
art. 2729 c.c.
le presunzioni semplici utilizzabili devono avere i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
art. 132 c.p.c.
invocato come parametro della nullità per motivazione apparente o mancante, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità.
art. 118 disp. att. c.p.c.
il rinvio per relationem a precedenti è ammissibile se il precedente è identificato in modo tale da consentire di coglierne la ratio decidendi e se vi è effettiva sovrapponibilità delle questioni.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma sulla deducibilità in cassazione della violazione di legge, invocata per il secondo motivo.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
norma sulla nullità della sentenza o del procedimento, invocata per il primo motivo.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
norma sul vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ritenuto fondato per il terzo motivo.
art. 366, n. 4, c.p.c.
il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e riferiti al decisum; la loro mancanza comporta inammissibilità.
Massime di principio
- Il rinvio della motivazione a precedenti conformi è ammissibile anche rispetto a decisioni di merito, ma la parte ricorrente deve confrontarsi in modo specifico con quei precedenti e con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
- In cassazione, una censura è inammissibile se non è specifica, non è riferita alla decisione impugnata o si dirige contro una motivazione diversa da quella effettivamente adottata dal giudice di merito.
- L'accertamento analitico-induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973 presuppone una complessiva inattendibilità della contabilità e consente l'uso di presunzioni semplici per integrare le lacune probatorie.
- Le presunzioni semplici utilizzate in sede di accertamento fiscale devono essere valutate insieme al complessivo materiale probatorio; il giudice di merito non può fondare la decisione su un solo indizio trascurando gli altri elementi allegati.
- L'eventuale errore del giudice di merito nella qualificazione del metodo di accertamento può riflettersi, in concreto, in un vizio di valutazione del materiale probatorio e di omesso esame di fatti decisivi.
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