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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23768/2022 del 29/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per gli anni d'imposta 2012, 2013 e 2014 nei confronti di una società, sulla base di PVC della Guardia di Finanza, con cui l'Ufficio ha contestato minori componenti negativi ai fini Ires e Irap per asserita non congruità dei canoni di locazione fatturati per immobili siti in Brunico, Silandro e Bolzano; ne sono derivati maggiori imponibili e una sanzione unica per dichiarazione infedele e irregolare tenuta della contabilità. La CTP aveva accolto i ricorsi solo per gli immobili di Bolzano e Silandro, respingendoli per Brunico; in appello la CTR ha rigettato sia l'appello principale della contribuente sia quello incidentale dell'Ufficio. La società ricorre in cassazione con due motivi: con il primo denuncia violazione degli artt. 116 c.p.c., 39, comma 1, d.P.R. 600/1973 e 2729 c.c., sostenendo che le presunzioni poste a base dell'accertamento fossero prive di gravità, precisione e concordanza; con il secondo denuncia la medesima violazione degli artt. 39, comma 1, d.P.R. 600/1973 e 2729 c.c., per avere la CTR ritenuto sussistenti i requisiti della presunzione. L'Agenzia resiste con controricorso e propone ricorso incidentale con due motivi: il primo per violazione degli artt. 2729 e 2697 c.c. e 109 d.P.R. 917/1986, assumendo che la CTR avesse ingiustificatamente escluso rilievo allo scostamento dai valori OMI per gli immobili di Bolzano e Silandro; il secondo per nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c. e 2 e 36 d.lgs. 546/1992, deducendo contraddittorietà della motivazione, perché la CTR avrebbe ritenuto i valori OMI attendibili per Brunico ma non per gli altri immobili.

La decisione

La Corte rileva preliminarmente che il controricorso dell'Agenzia è tardivo e quindi inammissibile, poiché notificato oltre il termine di cui all'art. 370 c.p.c. Tuttavia, nel merito del ricorso principale, rigetta entrambi i motivi della società, affermando che, in tema di accertamento dei canoni di locazione, i valori OMI non costituiscono fonte di prova da soli sufficienti, ma hanno valore indiziario e devono essere integrati da ulteriori elementi; nel caso concreto la CTR ha correttamente valorizzato, oltre alle quotazioni OMI, altri dati presuntivi, tra cui un contratto di locazione relativo a un locale nello stesso immobile e dichiarazioni rese da un terzo. La Corte precisa anche che, quando l'Ufficio contesta l'antieconomicità del canone, incombe sul contribuente l'onere di fornire spiegazioni e, se del caso, dimostrare la congruità del canone praticato rispetto ai parametri di confronto. I motivi del ricorso incidentale sono dichiarati inammissibili in ragione della tardività del controricorso. Il ricorso principale è quindi rigettato, il ricorso incidentale inammissibile; nessuna statuizione sulle spese; esclusa l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato in ragione della qualità di amministrazione pubblica della parte soccombente assistita dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 370 c.p.c.

    termine di 40 giorni dalla notifica del ricorso, ovvero 20 giorni dal termine stabilito ex art. 369 c.p.c.

    il controricorso notificato oltre tale termine è tardivo e quindi inammissibile

  • art. 369 c.p.c.

    termine stabilito per il deposito del ricorso

    assume rilievo come parametro per il computo del termine di notifica del controricorso ex art. 370 c.p.c.

  • art. 116 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente come parametro sulla valutazione delle prove e delle presunzioni

  • art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600/1973

    consente l'accertamento induttivo fondato anche su presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti

  • art. 54, d.P.R. n. 633/1972

    richiamato in tema di accertamento fondato su presunzioni semplici e di rettifica della base imponibile

  • art. 2729 c.c.

    le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti; i valori OMI non bastano da soli, ma hanno solo valore indiziario

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come parametro di ricorso per violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    utilizzato come parametro di ricorso per nullità della sentenza per motivazione contraddittoria

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dall'Ufficio e dalla ricorrente in tema di riparto dell'onere della prova

  • art. 109 d.P.R. n. 917/1986

    richiamato dal ricorso incidentale con riferimento alla deducibilità dei costi

  • artt. 132 c.p.c. e 2 e 36 d.lgs. n. 546/1992

    richiamati per sostenere la nullità della sentenza per contraddittorietà o difetto di motivazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte esclude l'ulteriore contributo unificato nei confronti della parte soccombente amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato

  • art. 115, comma 2, c.p.c.

    le quotazioni OMI sono richiamate come nozioni di fatto utilizzabili dal giudice come ausilio estimativo e non come prova tipica

Massime di principio

  • Nell'accertamento fiscale della congruità di canoni di locazione, le quotazioni OMI non costituiscono da sole prova del valore di mercato o locativo, ma possono fungere solo da elemento indiziario o di ausilio estimativo, da corroborare con ulteriori elementi concreti.
  • Le presunzioni semplici sono utilizzabili in materia tributaria solo se il percorso inferenziale si fonda su elementi noti specifici e convergenti; il giudice di merito deve valutare gravità, precisione e concordanza, ma in cassazione tale apprezzamento è censurabile solo nei limiti del vizio di motivazione o dell'erronea applicazione dei criteri legali della presunzione.
  • Quando l'Ufficio contesta l'antieconomicità di un costo o di un canone, il contribuente non può limitarsi a negare il confronto o a prospettare genericamente la diversità dei beni messi a paragone, ma deve fornire spiegazioni e, se necessario, dimostrare che, nonostante le differenze dedotte, il valore contestato resta congruo.
  • La prova per presunzioni non richiede un nesso causale assoluto ed esclusivo tra fatto noto e fatto ignoto, essendo sufficiente una connessione ragionevole e verosimile secondo criteri di normalità e probabilità.
  • Il valore probatorio dei dati OMI è solo orientativo: essi non vincolano il giudice e non sono fonte tipica di prova, ma possono concorrere con altri elementi per sostenere un accertamento di maggior imponibile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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