Cassazione Civile, Ordinanza n. 02730/2023 del 30/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione una quota di partecipazione a una società, in relazione all'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi. La contribuente, poi deceduta, aveva impugnato l'atto; l'erede aveva quindi coltivato la lite. In primo grado il ricorso era stato accolto per la mancata produzione della delega del soggetto firmatario dell'atto impositivo. In appello la CTR ha invece accolto il gravame dell'Agenzia, ritenendo non necessaria l'allegazione della delega e del processo verbale di constatazione, e comunque insussistente la nullità dell'avviso. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con due motivi, violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. 546/1992 per omessa considerazione della mancata allegazione del pvc e conseguente lesione del diritto di difesa; inoltre ha denunciato violazione dell'art. 7 l. 212/2000, dell'art. 42 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che l'omessa allegazione del pvc aveva impedito di verificare la pretesa fiscale e le aveva arrecato un pregiudizio irreparabile.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi, trattandoli congiuntamente. Ha affermato che l'obbligo di allegazione previsto dallo Statuto del contribuente non si estende al pvc, che può essere prodotto in giudizio per dimostrare la legittimità dell'accertamento, e che l'avviso di accertamento del socio può essere motivato per relationem rispetto a quello emesso nei confronti della società. Ha inoltre osservato che, nel caso concreto, la ricorrente non aveva indicato specificamente quali concreti pregiudizi difensivi le fossero derivati dalla mancata allegazione. È stato richiamato anche il principio per cui l'obbligo motivazionale va letto alla luce di buona fede e collaborazione, restando irrilevanti le violazioni formali prive di effettiva lesione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come parametro processuale nella censura di omessa pronuncia, ma la Corte non ravvisa la dedotta violazione.
Richiamato insieme all'art. 36 d.lgs. 546/1992 per lamentare difetto di motivazione, ma la censura è stata respinta.
Invocato per sostenere l'insufficienza della motivazione della sentenza tributaria, senza esito favorevole.
L'obbligo di motivazione/allegazione degli atti tributari è limitato ai documenti richiamati dalla norma; non si estende automaticamente al pvc, specie quando l'atto sia motivato per relationem.
L'avviso di accertamento deve essere motivato; nel caso concreto la motivazione per relationem è stata ritenuta sufficiente.
Richiamato dalla ricorrente sul riparto dell'onere probatorio, ma la Corte ha ritenuto infondata la censura.
Usato per leggere l'obbligo motivazionale in coerenza con i canoni di collaborazione e buona fede, valorizzando la rilevanza solo delle violazioni formali con effettivo pregiudizio.
art. 2 Cost.
Richiamato come parametro dei principi di solidarietà che orientano l'interpretazione dello Statuto del contribuente.
art. 3 Cost.
Richiamato come parametro di ragionevolezza, che conduce a ritenere irrilevanti le violazioni formali senza concreta lesione.
Il socio, e per lui l'erede, ha diritto di consultare la documentazione sociale; ciò rende sufficiente il rinvio all'accertamento societario senza necessità di allegazione materiale al socio.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia di imposte sui redditi, l'avviso di accertamento emesso nei confronti del socio può essere validamente motivato per relationem rispetto all'accertamento riguardante la società, anche se quest'ultimo sia stato notificato solo alla società.
- L'omessa allegazione del processo verbale di constatazione non determina automaticamente nullità dell'avviso di accertamento; occorre verificare se il contribuente abbia subito un concreto pregiudizio difensivo.
- L'obbligo di motivazione degli atti tributari va interpretato alla luce dei principi di collaborazione e buona fede, con conseguente irrilevanza delle mere violazioni formali che non incidano effettivamente sulla sfera giuridica del contribuente.
- Nel giudizio di cassazione, la censura relativa alla lesione del diritto di difesa deve indicare in modo specifico quali concreti elementi difensivi siano stati impediti dalla asserita omissione dell'Amministrazione.
- Il socio, e per lui anche l'erede, può consultare la documentazione relativa alla società; ciò attenua l'esigenza di allegare al singolo avviso tutti gli atti presupposti quando questi siano comunque accessibili o richiamati nell'atto impositivo.
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