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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09075/2024 del 05/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di un professionista, in relazione all'anno d'imposta 2007, sulla base di un processo verbale di constatazione della Guardia di finanza relativo alle movimentazioni di un conto corrente bancario intestato al contribuente e, in parte, a un conto intestato ai genitori conviventi. L'Ufficio ha ricondotto tali movimentazioni all'attività professionale di avvocato e ha recuperato a tassazione versamenti ritenuti non giustificati, oltre a prelevamenti bancari. Dopo un primo giudizio e un precedente rinvio della Cassazione, la CTR in sede di rinvio ha accolto l'appello dell'Ufficio limitatamente ai versamenti, annullando l'atto solo per i prelevamenti, ritenuti non più tassabili per effetto della sentenza costituzionale n. 228 del 2014. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione deducendo, in sintesi: motivazione apparente della sentenza d'appello; omesso esame delle prove documentali prodotte per giustificare i movimenti bancari; violazione delle norme processuali e tributarie invocate, anche con richiamo al precedente giudizio e al preteso vincolo derivante dalla precedente pronuncia di appello.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondata la censura di motivazione apparente, osservando che la sentenza d'appello conteneva rationes decidendi chiare e intelligibili. Ha dichiarato inammissibile, per difetto di interesse, la doglianza sull'omesso esame della documentazione prodotta dal contribuente, perché non era stata specificamente censurata la statuizione autonoma di inutilizzabilità di تلك documentazione per mancata esibizione in sede di verifica fiscale. Ha inoltre ritenuto infondata la doglianza relativa alla violazione dell'art. 384 c.p.c., spiegando che il precedente giudizio di appello non aveva affatto valutato nel merito le prove del contribuente, ma si era limitato a rilevare un difetto di prova dell'Ufficio. Il ricorso è stato quindi rigettato e il contribuente condannato alle spese, con ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione, ma le censure formulate non sono risultate fondate o ammissibili nei termini dedotti.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per lamentare ultrapetizione o mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la Corte non ha ravvisato la violazione.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato in relazione alla valutazione delle prove; la Corte ha escluso che la sentenza impugnata fosse carente di motivazione o avesse omesso la valutazione in modo decisivo.

  • art. 329 c.p.c.

    richiamato nel motivo, ma senza esito favorevole per il ricorrente.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato a sostegno del vizio di motivazione della sentenza tributaria, ma la Corte ha ritenuto la motivazione sufficiente.

  • art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato nel ricorso, senza che la censura abbia trovato accoglimento.

  • art. 32, comma 1, nn. 2 e 7, d.P.R. n. 600 del 1973

    norma posta a base dell'accertamento bancario e della richiesta di giustificazione delle movimentazioni.

  • art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato nel motivo come disposizione rilevante per l'accertamento del reddito.

  • art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973

    invocato dal ricorrente in relazione all'obbligo di motivazione dell'atto impositivo; la sentenza conferma che, nel caso concreto, la motivazione dell'avviso era adeguata.

  • art. 56 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato dal ricorrente quale norma sulla motivazione e sugli accertamenti IVA, ma senza incidenza decisiva nel giudizio di legittimità.

  • art. 7 L. n. 212 del 2000

    invocato per sostenere la carenza di motivazione dell'avviso; la Corte ha invece ritenuto che l'atto fosse sufficientemente motivato, anche per relationem.

  • art. 384 c.p.c.

    la Corte ha escluso la violazione, chiarendo che la precedente pronuncia di appello non aveva deciso il merito delle prove del contribuente, ma soltanto la carenza di prova dell'Ufficio.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato come parametro della sufficienza motivazionale: la Corte afferma che la sentenza impugnata supera ampiamente la soglia minima richiesta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparente quando, pur esistente graficamente, non consente di comprendere il fondamento logico della decisione; non ricorre tale vizio se la sentenza espone rationes decidendi chiare e intellegibili, idonee a superare il "minimo costituzionale" di motivazione.
  • Nel giudizio di legittimità, la censura di omesso esame di documenti è inammissibile per difetto di interesse se il ricorrente non contesta una autonoma ratio decidendi della sentenza di merito che abbia dichiarato quei documenti inutilizzabili o irrilevanti.
  • Quando una precedente pronuncia di appello ha cassato la decisione solo per difetto di prova dell'Ufficio o per inammissibilità di determinati documenti dell'ente impositore, non ne deriva automaticamente una valutazione favorevole delle prove del contribuente né un vincolo sul merito delle sue giustificazioni.
  • In tema di accertamento bancario, la sufficienza della motivazione dell'avviso e la valutazione delle giustificazioni offerte dal contribuente vanno apprezzate separatamente: l'atto può essere legittimamente motivato per relationem e, al contempo, alcuni documenti prodotti in giudizio possono essere esclusi se non esibiti in sede di verifica.
  • La mancata impugnazione di una ratio decidendi autonoma rende inammissibile o improduttivo il motivo che attacca soltanto le conseguenze della decisione senza colpire il fondamento autonomo della statuizione.
  • L'eliminazione della presunzione legale di redditività dei prelevamenti per i lavoratori autonomi non travolge automaticamente il recupero a tassazione dei versamenti bancari, che restano suscettibili di accertamento ove non giustificati.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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