Cassazione Civile, Ordinanza n. 09050/2024 del 05/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un’istanza di rimborso proposta da un contribuente che sosteneva di essere fiscalmente non residente in Italia e di aver subito, tramite la datrice di lavoro, ritenute IRPEF su somme corrisposte a titolo di indennità sostitutiva di preavviso, TFR e saldo ferie, somme che assumeva tassate anche all’estero perché percepite in valuta straniera. La CTP aveva accolto in parte il ricorso riconoscendo il rimborso delle somme trattenute per il periodo di lavoro all’estero; la CTR del Lazio aveva rigettato l’appello dell’Agenzia. In cassazione l’Agenzia deduceva: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 51 TUIR, lamentando che la CTR avesse mal interpretato la disciplina della residenza fiscale e della tassazione dei redditi di lavoro, avallando l’assoggettamento all’imposizione straniera di redditi maturati e percepiti all’estero senza considerare correttamente gli elementi di fatto; 2) violazione degli artt. 20 TUIR e 2697 c.c., sostenendo che, trattandosi di azione di rimborso fondata su convenzioni contro le doppie imposizioni, il contribuente non avesse provato i presupposti per ottenere il rimborso e, in particolare, la sussistenza delle condizioni convenzionali e dell’assoggettamento a imposizione nello Stato estero.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che la CTR avesse svolto un accertamento in fatto sulla effettiva residenza all’estero del contribuente e sul suo centro di interessi, non censurabile in sede di legittimità, e che la censura dell’Agenzia mirasse in realtà a un riesame del fatto. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, in tema di rimborso, il contribuente deve provare i presupposti della pretesa restitutoria e, nel caso di applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni, anche l’attestazione della residenza fiscale e dell’assoggettamento a imposizione nello Stato estero, non essendo sufficiente la sola prova delle ritenute operate. Poiché la CTR aveva trascurato tale verifica, la sentenza è stata cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio anche per le spese.
Norme richiamate
art. 2 TUIR
richiamato per il criterio di soggettività passiva e residenza fiscale, in combinato con l’art. 43 c.c.; non può essere usato per ottenere un riesame del fatto in cassazione
art. 3 TUIR
invocato dall’Agenzia come norma violata, ma la Corte non ne fonda la decisione; la censura è stata dichiarata inammissibile nella parte in cui chiedeva una nuova valutazione del fatto
art. 51 TUIR
richiamato dall’Agenzia con riferimento alla tassazione dei redditi di lavoro; il motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto a contestare l’accertamento di fatto
art. 20 TUIR
richiamato nel secondo motivo in relazione al regime dei redditi e al rimborso; la Corte valorizza il riparto dell’onere probatorio nell’azione restitutoria
art. 2697 c.c.
impone al contribuente, che agisce per rimborso, di provare i presupposti del diritto restitutorio; la CTR lo ha violato omettendo di verificare la prova dell’assoggettamento a imposizione nello Stato estero
art. 43 c.c.
usato come parametro per definire il domicilio fiscale in combinazione con l’art. 2 TUIR
art. 18 Convenzioni contro le doppie imposizioni
richiamato per affermare che le somme corrisposte in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro rientrano nella tassazione prevista dalla convenzione nello Stato di residenza fiscale
art. 4 Modello OCSE
richiamato per definire il "residente in uno Stato contraente" come soggetto assoggettato ad imposta in quello Stato ('liable to tax') e per individuare la residenza fiscale ai fini convenzionali
L. 23 dicembre 1978, n. 943
citata quale legge di ratifica della Convenzione di Roma del 9 marzo 1976 contro le doppie imposizioni
Massime di principio
- In materia di imposte sui redditi, la residenza fiscale del contribuente si determina in base agli indici sostanziali del domicilio e del centro principale degli interessi, e l’iscrizione all’AIRE non è di per sé decisiva se il giudice di merito accerta in fatto la concreta residenza all’estero o in Italia.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito sotto la veste della violazione di legge quando la censura mira in realtà a contestare l’accertamento fattuale compiuto dal giudice tributario.
- Nell’azione di rimborso il contribuente sopporta l’onere di provare tutti i presupposti della pretesa restitutoria.
- Quando il rimborso è richiesto invocando una convenzione contro le doppie imposizioni, la prova deve riguardare non solo le ritenute operate, ma anche la certificazione della residenza fiscale e dell’assoggettamento a imposizione nello Stato estero secondo la pertinente norma convenzionale.
- Ai fini convenzionali, il concetto di residenza fiscale coincide con l’essere assoggettati a imposta nello Stato contraente ('liable to tax'), secondo la logica del Modello OCSE e dei relativi commentari.
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