Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 09053/2024 del 05/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agenzia fiscale)

La controversia

Il contribuente aveva chiesto il rimborso dell’imposta trattenuta sulle somme erogate dal fondo pensione complementare costituito presso la banca datrice di lavoro, sostenendo che al momento dell’erogazione del c.d. "zainetto" non fosse stata operata la deduzione dall’imponibile dei contributi versati entro il limite del 4% e che i contributi dovessero essere considerati a suo carico, con conseguente diritto al trattamento fiscale più favorevole. La Commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione di primo grado e rigettato il rimborso; con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto, con tre motivi, violazione di norme del TUIR, dell’art. 2697 c.c. e di disposizioni statutarie e circolari, contestando: la qualificazione delle somme come erogazione una tantum; il mancato rilievo delle prove del versamento dei contributi a suo carico; e la negazione del diritto al rimborso sul presupposto della natura volontaria dei contributi al fondo integrativo.

La decisione

La Corte ha ritenuto i motivi prima facie inammissibili per profili di assoluta oscurità, promiscuità delle censure, mancanza di specificità e improprio richiamo anche a fonti non normative; comunque, nel merito, ha reputato corretta la decisione della CTR perché il fondo pensione Comit costituiva una forma di previdenza complementare e le somme erogate in capitale al posto della pensione integrativa conservavano la medesima natura reddituale e il medesimo regime fiscale della prestazione sostituita. La Corte ha inoltre ribadito che, per i soggetti iscritti anteriormente al d.lgs. n. 124/1993, il regime fiscale va ricostruito in coerenza con la giurisprudenza consolidata, tenendo conto del meccanismo contributivo adottato nel rapporto di lavoro bancario. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese e con declaratoria dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente come norma sull’onere della prova, ma la Corte osserva che le doglianze erano formulate in modo generico e non specifico; non svolge una vera ricostruzione autonoma della norma.

  • art. 6, comma 2, d.P.R. n. 917 del 1986

    la prestazione in capitale erogata dal fondo in sostituzione della pensione integrativa conserva la stessa categoria reddituale della pensione integrativa rinunciata.

  • art. 16, comma 1, d.P.R. n. 917 del 1986

    la corresponsione in unica soluzione della prestazione è soggetta a tassazione separata, trattandosi di reddito da lavoro dipendente e non di reddito da capitale.

  • art. 17, comma 2, d.P.R. n. 917 del 1986

    la questione dell’esenzione pro quota dipende dall’individuazione del soggetto che ha effettivamente pagato i contributi al fondo.

  • d.lgs. n. 124 del 1993

    iscritti anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs n. 124/1993 (28 aprile 1993)

    per gli iscritti anteriori alla sua entrata in vigore il regime fiscale delle prestazioni di previdenza complementare va applicato secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza consolidata.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    evocato impropriamente nei motivi, ma la Corte rileva che le doglianze erano formulate in modo incompatibile e con richiamo a un vizio motivazionale non più previsto nella formulazione richiamata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    riconosciuti i presupposti per l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    richiamato quale norma introduttiva dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di fiscalità delle prestazioni dei fondi di previdenza complementare, la prestazione in capitale erogata a saldo e stralcio di una posizione pensionistica integrativa conserva, di regola, la natura reddituale della pensione integrativa sostituita e va tassata secondo il medesimo regime fiscale della prestazione da cui deriva.
  • Per i rapporti di previdenza complementare sorti in epoca anteriore al d.lgs. n. 124/1993, il trattamento fiscale delle somme erogate va ricostruito tenendo conto della disciplina e dell’orientamento giurisprudenziale consolidato, senza assumere come decisiva la sola pattuizione privata tra datore di lavoro e lavoratore sulla contribuzione.
  • Ai fini dell’esenzione o della riduzione d’imposta sulle somme erogate dal fondo, rileva l’effettiva individuazione del soggetto che ha sostenuto i contributi, ma tale accertamento presuppone comunque la corretta qualificazione della prestazione come previdenziale complementare e non come reddito di capitale.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che cumuli censure eterogenee e incompatibili, si esprima in modo oscuro o ripetitivo, e contenga doglianze indirizzate anche contro atti privi di valore normativo, senza un’adeguata specificità dei motivi.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.