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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09056/2024 del 05/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal diniego, da parte del giudice di merito, del rimborso delle spese legali sostenute da un ex assessore comunale in due procedimenti penali relativi ad atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni di assessore all’edilizia privata. I fatti contestati riguardavano, in sintesi, il rilascio di un parere favorevole e di una concessione edilizia con variazione di destinazione d’uso in favore di una società, nonché il rilascio di una concessione edilizia in tempi più rapidi rispetto all’iter ordinario, anche secondo l’accusa dietro corresponsione di denaro. L’imputato era stato poi assolto nei procedimenti penali. Il ricorrente ha impugnato la sentenza d’appello con quattro motivi: (1) violazione dell’art. 342 c.p.c. e delle norme regionali e regolamentari richiamate, per avere la Corte d’appello ritenuto inammissibile il primo motivo di appello; (2) violazione della disciplina costituzionale e regionale siciliana, sostenendo che nella Regione Siciliana non sarebbe richiesto, quale presupposto del rimborso, l’assenza di conflitto di interessi e che il d.P.R. n. 268/1987 non sarebbe applicabile; (3) violazione delle medesime norme e dell’art. 1720 c.c., perché i fatti sarebbero stati connessi alle funzioni svolte e, in presenza di assoluzione, il rimborso sarebbe dovuto; il ricorrente sosteneva anche che il conflitto di interessi non sarebbe rilevante per il rimborso ex post e che la costituzione di parte civile del Comune in un solo procedimento non ostava al diritto; (4) violazione dell’art. 91 c.p.c. per la regolazione delle spese. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo nella parte in cui non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza di merito, e ha rigettato i motivi secondo e terzo, esaminati congiuntamente, affermando che la normativa regionale sul rimborso presuppone che gli atti siano connessi all’espletamento del servizio e strumentali al fine pubblico; nella specie, i capi di imputazione descrivevano condotte già in sé antitetiche agli interessi dell’amministrazione e, dunque, espressive di un conflitto di interessi valutabile ex ante. Il quarto motivo è stato assorbito dal rigetto dei precedenti.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo nella parte in cui non si confrontava con la motivazione decisiva della sentenza d’appello; ha ritenuto infondati, con motivazione congiunta, il secondo e il terzo motivo, affermando che il rimborso delle spese legali non spetta quando i fatti contestati sono descritti come contrari ai fini dell’ente e quindi non connessi, in senso funzionale, all’espletamento del servizio; il conflitto di interessi va valutato ex ante e non è superato dall’assoluzione penale. Il quarto motivo è stato assorbito. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato per censurare l’asserita erronea declaratoria di inammissibilità del motivo di appello; la Corte rileva che il motivo di ricorso non si confrontava con la ratio decidendi del giudice di merito.

  • art. 39 L.R. Sicilia 29 dicembre 1980, n. 145

    Ai dipendenti che, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio, siano soggetti a procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa, è assicurata l'assistenza legale, in ogni stato e grado del giudizio, mediante rimborso, secondo le tariffe ufficiali, di tutte le spese sostenute, sempre che gli interessati siano stati dichiarati esenti da responsabilità

    la norma, come interpretata dalla Corte, richiede che i fatti siano connessi funzionalmente al servizio e ai compiti d’ufficio; non configura un diritto assoluto al rimborso.

  • art. 24 L.R. Sicilia 23 dicembre 2000, n. 30

    La L.R. 29 dicembre 1980, n. 145, art. 39, si interpreta nel senso che la norma si applica a tutti i soggetti, ivi inclusi i pubblici amministratori, che in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio siano stati sottoposti a procedimenti di responsabilità civile, penale ed amministrativa e siano stati dichiarati esenti da responsabilità

    estende ai pubblici amministratori il regime regionale di rimborso, ma sempre nei limiti della connessione tra condotta e servizio.

  • art. 14, comma 1, lett. o), R.D.L. n. 455/1946 conv. in L. cost. n. 2/1948

    richiamato dal ricorrente a fondamento dell’autonomia legislativa regionale siciliana in materia.

  • art. 34 L.R. Sicilia n. 30/2000

    richiamato insieme alle altre norme regionali quale base del preteso diritto al rimborso.

  • art. 67 D.P.R. n. 268/1987

    richiamato dal ricorrente come disciplina non applicabile alla Regione Siciliana; la Corte osserva che, comunque, il principio decisivo è la necessaria connessione tra attività e fine pubblico.

  • art. 4 D.P.R. n. 68/1986

    norma richiamata dal ricorrente nel quadro della disciplina sul patrocinio/rimborso delle spese legali.

  • art. 1720 c.c.

    invocato dal ricorrente per sostenere la riconducibilità del rapporto amministratore-ente al mandato e il diritto al rimborso; la Corte non accoglie questa prospettazione.

  • art. 97 Cost.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la correttezza dell’operato amministrativo, ma non ritenuto decisivo ai fini del rimborso.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per la regolazione delle spese; il relativo motivo è assorbito dal rigetto del ricorso.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    la Corte dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Il rimborso delle spese legali da parte della pubblica amministrazione o dell’ente locale non costituisce un diritto automatico del dipendente o amministratore assolto, ma presuppone che la condotta contestata sia funzionalmente connessa all’espletamento del servizio e strumentale al perseguimento di un fine pubblico.
  • La verifica della spettanza del rimborso va compiuta ex ante, con riguardo alla situazione esistente al momento della condotta contestata; l’assoluzione penale successiva non è di per sé sufficiente a fondare il diritto al rimborso.
  • Quando i capi di imputazione descrivono condotte già in sé antitetiche agli interessi dell’amministrazione e incompatibili con i doveri d’ufficio, manca il necessario nesso di imputabilità all’ente e il rimborso deve essere escluso.
  • In sede di ricorso per cassazione, la censura è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre questioni già esaminate senza contestarne l’effettiva motivazione decisiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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