Cassazione Civile, Ordinanza n. 09049/2024 del 05/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concessionario riscossione)
La controversia
Una procedura fallimentare aveva impugnato davanti al giudice tributario una cartella di pagamento emessa per conto dell’Agenzia delle Entrate all’esito del controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2006 della società poi fallita. Il fallimento sosteneva che la cartella fosse stata notificata oltre il termine decadenziale previsto dall’art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973. In appello la società concessionaria della riscossione aveva dedotto, in sintesi, che il soggetto era già stato cancellato dal registro imprese, che in caso di fallimento il credito tributario va fatto valere in sede concorsuale con domanda di ammissione al passivo e che la cartella, dopo l’apertura della procedura, svolgeva solo funzione informativa nei confronti del curatore, sicché non era decisivo il termine di notifica invocato dal fallimento. Ha inoltre sostenuto che la CTR avrebbe dovuto al più dichiarare l’inefficacia della cartella ai fini della riscossione coattiva, non la nullità. La Cassazione ha però rilevato d’ufficio che la domanda originaria del fallimento era improponibile, perché i crediti concorsuali tributari devono essere azionati mediante insinuazione al passivo e l’eventuale annullamento della cartella non avrebbe impedito all’erario di insinuare il credito in sede fallimentare.
La decisione
La Corte ha accolto il rilievo officioso di improponibilità della domanda proposta dal fallimento, ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata perché la causa non poteva essere proposta e ha regolato le spese compensando integralmente quelle dei due gradi di merito tra tutte le parti, mentre ha condannato il fallimento resistente a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio di legittimità. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, rimasta intimata.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale del motivo di ricorso per cassazione fondato su violazione o falsa applicazione di legge.
art. 12 D.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata, senza specifica autonoma elaborazione nel decisum.
art. 25 D.P.R. n. 602 del 1973
La CTR lo aveva ritenuto termine decadenziale per la notifica della cartella; la Cassazione ha affermato che l’eventuale sua violazione non rende utile l’impugnazione del fallimento, perché la domanda era comunque improponibile.
Richiamato dalla ricorrente nel motivo, in combinazione con altre norme, senza che la Corte ne sviluppi una autonoma applicazione decisiva.
art. 43 L.F.
Richiamato dalla ricorrente nel motivo, ma non decisivo nella ratio della pronuncia.
art. 51 L.F.
Invocato per sostenere il divieto di azioni esecutive individuali; la Corte ne ha ricavato che il credito tributario del fallito va fatto valere in sede concorsuale, non mediante impugnazione della cartella da parte del fallimento.
artt. 92 e ss. L.F.
Indicano che i crediti concorsuali, anche tributari, devono essere assoggettati all’accertamento del passivo.
art. 87, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973
La Corte lo richiama per affermare che, se il debitore è fallito, il concessionario chiede l’ammissione al passivo sulla base del ruolo per conto dell’Agenzia delle Entrate, senza necessità della previa notifica della cartella al curatore.
art. 36-bis D.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato per chiarire che, nei controlli automatizzati, la dichiarazione del contribuente esaurisce l’accertamento e costituisce titolo per la riscossione dell’imposta liquidata.
art. 382, ultimo comma, secondo periodo, c.p.c.
Fondamento processuale della cassazione senza rinvio perché la causa non poteva essere proposta.
Base per la regolazione delle spese di lite in cassazione.
Richiamato quanto al rito camerale di trattazione del ricorso.
Richiamato dalla ricorrente nel motivo, ma non decisivo nella soluzione adottata.
Massime di principio
- I crediti tributari vantati verso un soggetto fallito devono essere fatti valere nel procedimento di accertamento del passivo; il giudice fallimentare resta il giudice competente a stabilire l’opponibilità del credito alla massa e le eventuali prelazioni, anche se la pretesa fiscale sia già stata accertata in altra sede.
- Nel caso di fallimento del debitore, la previa notifica della cartella al curatore non è condizione necessaria per la successiva insinuazione al passivo del credito tributario, perché tale notifica svolge una funzione meramente informativa analoga a quella della domanda di ammissione con estratto del ruolo.
- Quando la cartella segue un controllo automatizzato della dichiarazione, la dichiarazione del contribuente integra già la base dell’accertamento e il titolo per la riscossione dell’imposta liquidata; l’eventuale impugnazione della cartella per tardività non è utile se il credito può comunque essere insinuato al passivo fallimentare.
- L’impugnazione proposta dal fallimento avverso la cartella di pagamento, fondata sulla sola violazione del termine decadenziale di notifica, è improponibile se l’atto non incide in modo definitivo sulla possibilità per l’amministrazione finanziaria di far valere il credito in sede concorsuale.
- La rilevazione dell’improponibilità della domanda comporta la cassazione senza rinvio della decisione impugnata, quando la causa non poteva essere proposta ab origine.
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