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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09051/2024 del 05/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente riscossione)

La controversia

Nel procedimento di verifica del passivo di un fallimento, il giudice delegato e poi il tribunale avevano escluso la prelazione ipotecaria invocata dall’agente della riscossione su alcuni immobili siti in Porto Recanati, ritenendo che gli estratti di ruolo richiamati a fondamento dell’insinuazione non fossero specificamente indicati nella nota di iscrizione ipotecaria e che ciò determinasse incertezza sull’ammontare e sul titolo del credito, con conseguente invalidità dell’iscrizione ai sensi dell’art. 2841 c.c. Inoltre, rispetto a un immobile sito in Milano, il tribunale aveva dichiarato inammissibile il motivo di opposizione con cui l’agente della riscossione contestava la quantificazione delle somme ammesse con privilegio in caso di incapienza, ritenendo che la censura si limitasse a riproporre la domanda originaria senza adeguata specificazione. Con il ricorso per cassazione l’agente della riscossione deduceva: (i) violazione degli artt. 2839 e 2841 c.c., dell’art. 77 d.P.R. n. 602/1973 e degli artt. 2699 ss. c.c., sostenendo che la nota ipotecaria, richiamando l’iscrizione ex art. 77 d.P.R. 602/1973 e recando in allegato gli estratti di ruolo, consentiva di identificare il credito e ne provava natura ed entità; (ii) omesso esame della certificazione ipotecaria prodotta, che riportava il totale del credito e gli estratti di ruolo allegati; (iii) nullità del decreto per violazione degli artt. 98 e 99 l. fall. e 342 c.p.c., assumendo che il tribunale avesse erroneamente applicato al giudizio di opposizione allo stato passivo i requisiti propri dell’appello e avesse dichiarato inammissibile un motivo che invece conteneva una specifica censura sulla mancata corrispondenza tra somme richieste e somme ammesse in via subordinata.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso. Ha affermato che la nota di iscrizione ipotecaria, se indica il totale del credito, richiama l’iscrizione ai sensi dell’art. 77 d.P.R. 602/1973 e allega gli estratti di ruolo, soddisfa il requisito di specificazione richiesto dall’art. 2841 c.c., poiché non lascia incertezza sulla natura e sull’esistenza del titolo. Ha inoltre precisato che il mancato esame della documentazione decisiva può essere censurato quando il documento sia idoneo a superare con certezza le altre risultanze poste a base della decisione. Quanto al giudizio di opposizione allo stato passivo, la Corte ha ribadito che esso non è un appello e che l’atto di opposizione va valutato alla luce dell’art. 99, comma 2, n. 3, l. fall., non dell’art. 342 c.p.c.; pertanto, era errata la declaratoria di inammissibilità del motivo che contestava la ripartizione e la quantificazione delle somme ammesse con privilegio. L’accoglimento di tali censure ha comportato l’assorbimento del quarto motivo. Il decreto impugnato è stato cassato con rinvio al Tribunale di Milano in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2839 c.c.

    Richiede l’indicazione del titolo nella nota di iscrizione ipotecaria, ma il requisito può ritenersi soddisfatto se dalla nota e dagli allegati è possibile identificare con certezza la natura del credito e del titolo.

  • art. 2841 c.c.

    La nota di iscrizione ipotecaria non è invalida se, nel complesso della documentazione depositata, non vi è incertezza sull’esistenza e sulla natura del credito garantito.

  • art. 2699 c.c.

    Richiamato insieme alle norme sulla prova documentale a sostegno della validità della documentazione prodotta.

  • art. 77 d.P.R. 602/1973

    Il richiamo all’iscrizione ipotecaria effettuata ai sensi di questa norma, unitamente agli estratti di ruolo allegati, consente di comprendere che si tratta di credito tributario iscritto a ruolo e di individuarne l’entità.

  • art. 98 l. fall.

    La Corte richiama il procedimento di opposizione allo stato passivo disciplinato dalla legge fallimentare.

  • art. 99 l. fall.

    L’opposizione allo stato passivo deve contenere l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto posti a fondamento dell’impugnazione; non si applicano i requisiti formali dell’appello.

  • art. 342 c.p.c.

    Non è la norma parametro per valutare l’atto di opposizione allo stato passivo, che non va assimilato all’appello.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Invocato quale motivo di ricorso per la nullità del decreto impugnato per violazione delle norme processuali richiamate.

  • art. 2752 c.c.

    Richiamato nella liquidazione dei privilegi riconosciuti dal giudice delegato per alcuni crediti tributari.

  • art. 2753 c.c.

    Richiamato nella liquidazione dei privilegi riconosciuti dal giudice delegato per alcuni crediti tributari.

  • art. 2754 c.c.

    Richiamato nella liquidazione dei privilegi riconosciuti dal giudice delegato per alcuni crediti tributari.

  • art. 2778 c.c.

    Richiamato per l’individuazione della collocazione privilegiata dei crediti ammessi al passivo.

Massime di principio

  • La nota di iscrizione ipotecaria è validamente opponibile quando, pur non riproducendo analiticamente ogni estratto di ruolo, richiami in modo univoco la base normativa dell’iscrizione e sia corredata da documentazione idonea a identificare con certezza il credito garantito, senza incertezze sulla sua esistenza o natura.
  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo fallimentare non si applica il paradigma dell’appello ordinario: la sufficienza dell’atto di opposizione va valutata secondo l’art. 99 l. fall., che richiede l’esposizione chiara dei fatti e degli elementi di diritto posti a fondamento della domanda o della censura.
  • Il mancato esame di un documento è censurabile in cassazione quando quel documento abbia carattere decisivo, cioè sia idoneo a sovvertire con certezza l’esito della valutazione compiuta dal giudice di merito.
  • Se il giudice dichiara inammissibile un motivo di impugnazione e poi lo esamina anche nel merito, ai fini dell’impugnazione rileva solo la statuizione di inammissibilità, che resta la vera ragione decisoria.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoOpposizioni esecutive
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaNullità

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