Cassazione Civile, Ordinanza n. 21225/2021 del 23/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato quattro avvisi di accertamento relativi agli anni 2006-2009 con cui l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione IRES, IVA e IRAP, contestando costi di sponsorizzazione e la detrazione IVA in relazione a fatture ritenute emesse per operazioni inesistenti nell'ambito di un presunto sistema frodatorio connesso a società riconducibili a un medesimo soggetto. La CTP aveva accolto i ricorsi della contribuente; la CTR, riuniti gli appelli principale dell'Ufficio e incidentale della società, li aveva rigettati ritenendo provata l'effettività delle prestazioni di sponsorizzazione mediante documentazione contrattuale, bonifici, materiale fotografico e articoli di stampa attestanti l'esposizione del marchio sulle autovetture in competizioni automobilistiche. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi sovrapponibili, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 109 d.P.R. 917/1986, 19 d.P.R. 633/1972, 116, 2697, 2727 e 2729 c.c., sostenendo che la CTR avesse errato nel riparto dell'onere della prova e che la sovrafatturazione dei servizi di sponsorizzazione si traducesse in una parziale inesistenza oggettiva dell'operazione e nella non deducibilità del relativo costo.
La decisione
La Corte ha qualificato la controversia come attinente a detraibilità dell'IVA e deducibilità dei costi in presenza di operazioni oggettivamente inesistenti. Ha ritenuto infondati i motivi dell'Ufficio, rilevando che la CTR si era attenuta al corretto criterio di riparto dell'onere probatorio: in caso di fatture contestate come inesistenti, spetta all'Amministrazione provare che l'operazione non è stata posta in essere; solo dopo tale prova il contribuente deve dimostrare l'effettività dell'operazione. Nel caso concreto, la CTR aveva fondato il proprio convincimento su elementi idonei a dimostrare l'effettività delle sponsorizzazioni (bonifici, documentazione, fotografie e articoli di stampa). La Corte ha inoltre osservato che le censure dell'Ufficio miravano in realtà a una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in cassazione, specialmente in presenza di "doppia conforme". Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese di giudizio.
Norme richiamate
Richiamato come norma sulla deducibilità dei costi; la Corte non ne offre una lettura autonoma, ma lo inserisce nel quadro della ripresa fiscale per operazioni ritenute inesistenti.
Richiamato quale base del diritto alla detrazione IVA; la detrazione è negabile solo se l'Ufficio dimostra l'inesistenza dell'operazione fatturata.
La valutazione delle prove rientra nel libero convincimento del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione come violazione di legge se la doglianza mira in realtà a una rivalutazione del fatto.
L'onere della prova, nelle contestazioni di fatture per operazioni inesistenti, grava inizialmente sull'Amministrazione finanziaria, che deve provare l'inesistenza dell'operazione.
Richiamato in relazione all'uso di presunzioni semplici da parte dell'Amministrazione per dimostrare l'inesistenza delle operazioni.
La prova dell'inesistenza può essere raggiunta anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, valutate dal giudice di merito.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d)
Norma richiamata per fondare il potere di accertamento dell'Ufficio in presenza di operazioni ritenute inesistenti.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, comma 2
Norma richiamata per il recupero dell'IVA in caso di fatture relative a operazioni non effettuate.
La fattura, per regola, è documento idoneo a rappresentare un costo d'impresa e titolo per la detrazione IVA e la deducibilità dei costi; ciò non impedisce all'Ufficio di contestarne la falsità.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La denuncia di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio motivazionale è l'unico, nei limiti consentiti, paradigma per contestare l'apprezzamento delle prove; nel caso non era deducibile per la presenza di doppia conforme.
Richiamato insieme all'art. 116 c.p.c. per ribadire che la valutazione probatoria appartiene al giudice di merito.
Citato solo per la fase camerale del procedimento in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Non applicato, poiché la parte soccombente era un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Nelle controversie fiscali relative a fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare, anche per presunzioni semplici, che l'operazione fatturata non è mai stata posta in essere; solo dopo tale prova si sposta sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettività dell'operazione.
- La mera regolarità formale delle fatture, della contabilità o dei pagamenti non è sufficiente a vincere la contestazione di inesistenza oggettiva quando tali elementi possano essere utilizzati per simulare un'operazione fittizia.
- La deducibilità del costo e la detraibilità dell'IVA presuppongono l'effettiva esistenza dell'operazione economica documentata dalla fattura; se l'Ufficio contesta un'operazione inesistente nella sua interezza, non si è di fronte a una semplice questione di sovrafatturazione parziale.
- Le censure che mirano, sotto l'apparenza della violazione di legge, a sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio sono inammissibili in sede di legittimità, perché attengono al merito e al libero convincimento del giudice di merito.
- In presenza di 'doppia conforme', il vizio di motivazione non può essere dedotto per ottenere una revisione del fatto accertato dai giudici di merito.
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